Numero 11 -


L'impresa documenta la congruità del prezzo di acquisto

Con la sentenza 21 luglio 2015, n. 15282 la Cassazione afferma che grava sul contribuente l’ onere di dimostrare che le transazioni tra imprese collegate (in materia di transfer pricing ) sono intervenute con valori di mercato da considerarsi normali ex art. 9, co. 3, D.P.R. 917/1986 [CFF5109] . Secondo il dettato di tale norma, sono infatti da intendersi «normali» i prezzi dei beni e dei servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, con riferimento, per quanto possibile, ai listini ed alle tariffe d’uso.

Guido Chiametti e Paolo Solari

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