OPINIONE
La C.M. 25/E/2014 conferma che il disorientamento della pubblica opinione e della politica sull'evasione tributaria si riflette inevitabilmente sulle istituzioni, imbarazzate nel dire quanto loro stesse, e gli studiosi, sanno bene.
ACCERTAMENTO
Approvate le indicazioni operative cui gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria dovranno attenersi nel 2014. Analisi del rischio, verifiche più mirate, contrasto alle frodi, utilizzo efficace degli applicativi informatici e maggiore attenzione alle violazioni sostanziali sono gli aspetti evidenziati nella C.M. 25/E/2014.
Il pagamento del credito privilegiato con un'ampia dilazione dei tempi, pur se paragonabile ad un pagamento parziale, non rende illegittima la proposta di concordato preventivo. Il configurarsi di tale evenienza determina l'ammissione dei creditori privilegiati al voto, ammissione che deve essere concessa in misura percentuale direttamente proporzionale alla perdita scaturente dal ritardato pagamento.
Gli aggiornamenti seguiti all'evoluzione del settore non possono sempre garantire l'affidabilità della ricostruzione presuntiva dei ricavi standard.
RISCOSSIONE
Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia timore di perdere la garanzia del proprio credito può, dopo la notifica del Pvc, chiedere al Presidente della Commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente verificato o l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei suoi beni.
CONTENZIOSO
Nozione, vizi ed impugnazione del debito tributario definitivo e fac-simile di ricorsi introduttivi proposti sia per l'annullamento del ruolo che della cartella di pagamento.
Secondo la Corte di Cassazione è necessaria una decisione a Sezioni Unite che si pronunci in merito alla possibilità di detrarre l'Iva derivante dalle registrazioni periodiche in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Per operazioni soggettivamente inesistenti, ora anche l'Iva può essere detratta se è provato l'acquisto per la commercializzazione e la vendita.
Legittimo l'accertamento induttivo per l'acquisto di un immobile che ha un prezzo di mercato superiore a caparra e acconti versati.
Il soggetto verificato può valutare l'opportunità di farsi assistere, durante le operazioni ispettive, da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria.
In tema di competenza territoriale per i reati dichiarativi la Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 19 maggio 2014, n. 20504, ha precisato che il criterio della sede legale deve essere sostituito con quello della sede effettiva, nel caso in cui la prima sia meramente di facciata.