OPINIONE

Voluntary disclosure tra «bastone e carota»

Le «riconciliazioni fiscali» sui capitali esteri sembrano passare dall'estremo degli «scudi», cioè condoni regalati ai titolari di capitali formati da redditi evasi, all'estremo opposto del pagamento totale, sanzioni comprese. È una soluzione che non sembra assistita da una forza contrattuale sufficiente, da parte della macchina fiscale.

ACCERTAMENTO

Voluntary disclosure: rientro dei capitali dal 1° gennaio 2015

L'approvazione definitiva in Senato della « volonturay disclosure », del testo approvato dalla Camera dei Deputati in data 4 dicembre 2014 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 e ad oggi L. 186/2014 ha confermato le linee generali tracciate nella versione di cui al disegno di legge 2247/2014; le modifiche apportate dalla Camera al Ddl originario ormai da considerarsi definitive confermano le importanti novità sia dal punto di vista penale sia relativamente ai termini di accertamento , sia alla quantificazione delle sanzioni amministrative .

Osservazioni e richieste dopo la consegna del Pvc

La presentazione della memoria – contenente « osservazioni e richieste » sul Pvc consegnato/«notificato» in esito alla verifica tributaria – è diretta a dare attuazione al cd. « contraddittorio anticipato », che, a partire dall’entrata in vigore dello Statuto dei diritto del contribuente, caratterizza gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Nelle intenzioni del Legislatore, si dovrebbe trattare di una memoria che, prima ancora di essere «difensiva», dovrebbe essere « collaborativa », nel senso di portare a conoscenza dell’Ufficio dati e notizie che gli consentano di completare l’attività istruttoria. Nella pratica , viene consentito al contribuente di formulare, fin da subito – e prima che l’Ufficio emetta l’atto impositivo – le « prime considerazioni »; e, proprio per questo , l’art. 12, co. 7, L. 212/2000, prevede che l’ Ufficio non possa notificare l’ avviso di accertamento prima che sia decorso il termine (dilatorio) di 60 giorni: «regola» che può essere derogata solo se ricorrono casi di « particolare e motivata urgenza ».

Accertamento sui conti bancari

L’ accertamento sui conti bancari cade solo se il contribuente fornisce la prova analitica della provenienza del denaro non essendo sufficiente una generica dimostrazione; la Corte di Cassazione con la sentenza 29 ottobre 2014 , n. 22920 torna ad esprimersi in materia di accertamenti bancari con delle posizioni di assoluta rigidità. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; in tema di prelevamenti vi è la necessità, da parte del contribuente di contrapporre , alla presunzione legale relativa, una prova concreta e analitica e non un’altra presunzione semplice o una prova generica . La presunzione legale derivante dall’art. 32, co. 1, D.P.R. 600/1973, dell’ imputabilità a ricavi dei prelevamenti effettuati sui conti correnti, determina un inversione dell’onere dalle prova da parte del contribuente .

«Costi neri»: rilevanza in sede penal-tributaria

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 aprile-11 settembre 2013, n. 37131 ha statuito interessanti principi quanto alla rilevanza penal-tributaria dei cd. « costi neri », ossia non regolarmente contabilizzati, tenendo conto di quanto disposto nell’art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nuovi obblighi informativi e di rendicontazione

Il D.L. 132/2014 ha previsto un maggiore monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali , prevedendo nuovi obblighi informativi da trasmettersi con modalità telematiche in capo al titolare della procedura , sia esso commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, curatore fallimentare o professionista delegato alla vendita.

Impugnabilità dell'avviso bonario

Il presente contributo affronta il tema dell’ autonoma impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità , alla luce di un orientamento giurisprudenziale che, comunque, non appare unanime. Infatti, in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito , si sono sviluppati due contrapposti indirizzi interpretativi : il primo, favorevole all’interpretazione estensiva della disposizione di riferimento, ne ammette l’autonoma impugnazione; il secondo, invece, ritiene non ricorribili le predette comunicazioni, considerandole meri atti informativi.

RISCOSSIONE

 «Decreto giustizia»: novità per contenzioso e riscossione

Il «Decreto Giustizia» aveva inserito nell’ordinamento le « Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’ arretrato in materia di processo civile » ( D.L. 12.9.2014, n. 132 , si veda « La Settimana fiscale » n. 36/2014, pag. 6) . In sede di conversione ( L. 10.11.2014, n. 162 , si veda « La Settimana fiscale » n. 44/2014, pag. 8) sono state introdotte diverse novità , sia civilistiche che fiscali. Di seguito ci si occuperà delle principali modifiche apportate in sede di conversione e specificamente: estensione dell’ arbitrato anche alle liti pendenti vertenti su diritti la cui fonte esclusiva sia un contratto collettivo di lavoro ; incompatibilità tra funzione di consigliere dell’ Ordine ed incarico arbitrale ; estensione della negoziazione assistita anche in presenza di figli minori , figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti , salvo nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio dinanzi al Sindaco ; soppressione della possibilità per la parte di produrre in giudizio dichiarazioni di terzi rese al difensore su fatti rilevanti ai fini del giudizio ; rimodulazione della sospensione dei termini processuali ; introduzione dell’ inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo . Tali modifiche non entrano in vigore contemporaneamente ma secondo una precisa scansione temporale prevista dal Legislatore.

CONTENZIOSO

Accertamento con adesione: il ruolo del professionista

Il ruolo del professionista nell’assistenza ai propri clienti nella fase del precontenzioso sta assumendo sempre più rilevanza negli ultimi anni a causa anche dei considerevoli mutamenti che ha subito l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il professionista, infatti, è chiamato a svolgere un’attività di assistenza personalizzata al cliente, finalizzata al contenimento del rischio di contenzioso tributario e, al tempo stesso, volta a consentire al contribuente di compiere scelte consapevoli , anche mediante la valutazione dei costi e dei benefici delle diverse opportunità stragiudiziali offerte dal Legislatore ed eventualmente percorribili. In particolare, in caso di emissione di atti di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, il professionista – prima e in alternativa all’impugnazione degli stessi – è chiamato a valutare l’opportunità di tentare di abbattere la pretesa impositiva mediante l’instaurazione di un contraddittorio con il Fisco nell’ambito dell’accertamento con adesione.

Depenalizzazione: ci sono benefici anche in campo fiscale

L. 28 aprile 2014, n. 67 , che rappresenta una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio e che contiene disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili , ha portato delle innovazioni al D.Lgs. 74/2000 . Qualcosa è cambiato, ma staremo a vedere quali saranno i benefici che tale legge porterà con la «messa alla prova».

Incompatibilità per mediatori civili e commerciali

La normativa in tema di mediazione civile e commerciale è stata modificata dal D.M. 4 agosto 2014, n. 139 , che ha sostanzialmente previsto l’istituzione di incompatibilità e conflitti di interesse gravanti sul mediatore, l’introduzione di una proroga al 23 settembre 2015 per i mediatori non in regola con la maturazione degli obblighi sul tirocinio assistito, la precisazione di nuovi requisiti finanziari per l’ iscrizione degli Organismi di mediazione e degli Enti di formazione , nonché l’ obbligo per gli Organismi di mediazione di comunicare i dati statistici al Ministero ; infine, la maggiorazione delle spese d' avvio della procedura per le mediazioni obbligatorie di valore superiore ad € 250.000.

Rassegna Massimario

Atti tributari e loro impugnazione

La giurisprudenza tributaria di merito ha gradualmente recepito l’ orientamento dei Giudici di legittimità , tendente ad ampliare il perimetro degli atti impugnabili , conferendo così credito alla tesi dell’ elencazione meramente esemplificativa prevista dall’ art. 19 , D.Lgs. 546/1992 . Inoltre viene sottolineata la facoltà di impugnare l' atto laddove sussista la compiuta definizione della pretesa tributaria e l' interesse ad agire . Questa fattispecie risulta integrata anche quando, come succede in caso di diniego riferito all’istanza disapplicativa delle società di comodo, occorra verificare la legittimità dell'atto. Al contrario, in taluni casi i Giudici hanno sancito, per presunta carenza di interesse, l’improponibilità del ricorso introduttivo proposto dal coobbligato qualora sia intervenuta la definizione della pretesa da parte dell'altro coobbligato, ancorché l’interesse ad agire possa evidentemente riguardare, in caso di maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro, la successiva possibile pretesa accertabile ai fini delle imposte dirette.

Atti tributari impugnabili: fac-simile di ricorso

Lo Stato reperisce le proprie risorse finanziarie tramite atti impositivi formati attraverso l’attività ispettiva, accertativa e liquidatoria. L’ ispezione fiscale consiste nella verifica del rispetto delle norme fiscali, mentre l’ accertamento può essere effettuato con elementi presuntivi e/o le risultanze dell’attività ispettiva. Infine l’ attività liquidatoria è esercitata per mezzo del controllo formale degli atti del contribuente. In conseguenza dello svolgimento di siffatte attività possono sorgere delle controversie e, pertanto, occorre comprendere quando è possibile opporre gli atti così formati . Le controversie riguardanti i tributi sono regolate dal D.Lgs. 546/1992, ma non tutti gli atti del procedimento sono autonomamente impugnabili. È inoltre prevista l’impugnabilità degli atti non notificati. Per comprendere se un atto è opponibile basta che sussista l’interesse ad agire del contribuente. In questo caso non occorre fornire alcuna prova della sua sussistenza, in quanto già riconosciuto «ope legis» dal Legislatore.

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