OPINIONE

Società estinte fiscalmente «non morte»: fictio utile?

Appare dubbia l’ utilità per gli uffici tributari del differimento quinquennale degli effetti fiscali dell’ estinzione delle società , essendo comunque necessaria , oggi come ieri, la notifica ai responsabili d’ imposta ex art. 36, D.P.R. 602/1973 (soci e liquidatori).

ACCERTAMENTO

Telefisco 2015: novità per accertamento e riscossione

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate esposti a Telefisco 2015 , tenutosi lo scorso 29 gennaio, attraverso le risposte ai quesiti in materia di accertamento , riscossione e contenzioso . Con riferimento all’evento, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato il consueto documento di prassi, la C.M. 19 febbraio 2015, n. 6/E che ha riassunto tali chiarimenti interpretativi.

Estinzione delle società

Il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) ha previsto che ai soli fini della validità e dell' efficacia degli atti di liquidazione , accertamento , contenzioso e riscossione dei tributi e contributi , sanzioni e interessi , l' estinzione della società , in deroga alle regole civilistiche (art. 2495 c.c.) ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese . La norma ha poi invertito l’ onere probatorio trasferendolo dall’Amministrazione ai soci e liquidatori di società. Il nuovo art. 36, D.P.R. 602/1973 prevede infatti che i liquidatori delle società che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. La predetta responsabilità è commisurata all' importo dei crediti d' imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Rimborsi Iva e dichiarazioni correttive: differenti scadenze

Il decreto semplificazioni ha portato numerose modifiche al D.P.R. 633/1972, al fine di rendere più agevole la vita dei contribuenti, andando anche ad impattare sul fronte dei rimborsi . L’art. 38-bis della legge Iva, è stato completamente sostituito al precedente e dal 13 dicembre 2014 le regole per il rilascio o meno delle garanzie sono completamente cambiate . L’ Amministrazione finanziaria , al fine di dare immediatamente spiegazione sulle novità contenute nel novellato articolo ha emanato, in data 30 dicembre dello scorso anno, una prima circolare di chiarimenti che affronta proprio il tema dei rimborsi e delle garanzie. Nelle more di tale documento, l’Agenzia ha avuto modo di affrontare anche il tema delle dichiarazioni integrative , lasciando, però, ed a parere di chi scrive, alcuni dubbi aperti e di cui si dirà nel presente approfondimento.

Voluntary disclosure: Telefisco 2015 e nuovo modello

È stato approvato il Modello per accedere alla voluntary disclosure . Il Modello è «snello» ma deve essere accompagnato da una relazione esplicativa dal contenuto specifico e dettagliato . I singoli quadri del Modello sottendono i profili di incertezza tuttora esistenti su aspetti anche importanti della procedura.

IVA

«Split payment»: decreto attuativo e circolare dell'Agenzia

L’Agenzia delle Entrate con C.M. 9 febbraio 2015, n. 1/E nel circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione del regime dello split payment chiarisce alcuni dubbi sorti in vista dell’applicazione della relativa disciplina e, in considerazione dell’incertezza in materia ed anche in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, fa salvi gli eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti ai quali, pertanto, non saranno applicate sanzioni per le violazioni – relative alle modalità di versamento dell’Iva afferente alle operazioni in parola – eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del documento di prassi di cui al presente articolo.

Autoriciclaggio e responsabilità di società ed enti

Con l’introduzione del reato di autoriciclaggio ad opera della L. 186/2014 si completa un percorso volto a contrastare in tutte le sue fasi i fenomeni di money laundering iniziato svariati anni fa dal Legislatore e dalle autorità internazionali. L’autoriciclaggio è ora previsto nel nuovo art. 648-ter1 c.p. che sanziona la condotta dell’autore del reato presupposto che impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In questo contesto gli illeciti penal-tributari potranno costituire reato presupposto dell’ autoriciclaggio , con significativi rischi a carico della società anche per le gravi conseguenze che potrebbero derivare dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie/interdittive previste dalla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche . Invero l’adozione da parte delle imprese di modelli organizzativi idonei a prevenire tali contestazioni sarà l’unica possibilità per escludere la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Chiusura delle indagini e atto impositivo

Il termine di sessanta giorni per emettere l’ atto impositivo decorre dalla chiusura delle indagini e prescinde dalla terminologia utilizzata dalla Guardia di finanza ; la Corte di Cassazione, con la sentenza 2 luglio 2014 , n. 15010 ha respinto il ricorso di una S.r.l. che contestava il termine della decorrenza dei sessanta giorni contenuto nell’art. 12 dello Statuto del contribuente, per emettere l’ atto impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per la Corte di Cassazione il conteggio inizia dal giorno di consegna del verbale di ispezione e non da quello successivo del processo verbale di contestazione : per i giudici di legittimità, infatti, il verbale di accesso equivale ad un pvc .

Responsabilità nell'accertamento doganale

La C.M. 19.1.2015, n. 1/D estende la possibilità di operare mediante l’utilizzo della rappresentanza diretta anche nell’ambito degli sdoganamenti effettuati in procedura di domiciliazione , ossia presso i locali delle imprese o degli spedizionieri doganali. A seguito dell’intervento della Commissione Ue, infatti, l’Autorità doganale italiana rivede la propria posizione, ammettendo per i soli spedizionieri doganali iscritti all’albo e per i Centri di assistenza doganale (Cad) la possibilità di operare in rappresentanza diretta e, dunque, evitare le responsabilità che invece normalmente gravano su di essi. La differenza tra le due modalità di rappresentanza incide sull’ individuazione del responsabile dell’ obbligazione doganale che, in caso di rappresentanza indiretta , è il rappresentante in solido con il rappresentato , mentre in caso di rappresentanza diretta , è il solo rappresentato , cioè l’importatore o l’esportatore. In sede di accertamento, dunque, cambiano gli assetti ed i profili di responsabilità in senso favorevole agli spedizionieri , ora potenzialmente sollevati da dirette responsabilità pecuniarie ; per gli importatori, invece, occorre maggiore cautela ed analisi delle operazioni perché, se è vero che l’incarico conferito al professionista li solleva da tecnicismi relativi all’operatività doganale, è anche vero che la responsabilità per le eventuali contestazioni ricade ora, ed esclusivamente, su detti importatori.

RISCOSSIONE

Ravvedimento operoso: novità ed effetti

Le strategie di contrasto all’evasione fiscale si sono innovate ed arricchite, negli ultimi anni, puntando sempre più su strumenti che semplificano l’adempimento spontaneo, anche se tardivo, del contribuente con l’obiettivo di incentivare la « compliance fiscale», anche attraverso uno scambio di informazioni più semplice tra le quest’ultimo ed il Fisco. In questa ottica la legge di Stabilità 2015 ha introdotto l’istituto del ravvedimento operoso « lungo» , rimodulando l’art. 13, D.Lgs. 472/1997. Le modifiche permettono al contribuente di effettuare, in qualsiasi momento, le opportune correzioni ed i versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili e graduate in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

CONTENZIOSO

Raddoppio dei termini: norme più precise dal 2015

L’ istituto del raddoppio dei termini subisce una modifica sostanziale a partire dal 2015 . Sono subentrate delle nuove regole con lo schema del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente (in attuazione della delega fiscale) del 24 dicembre 2014. La procedura del raddoppio si avvia solo con la notitia criminis che viene presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini. Se non parte questo esposto, viene meno tutta l’impalcatura del raddoppio stesso. Esistono già sentenze di merito, pronunciate a fine 2014, in sintonia con l’art. 17 del decreto legislativo sopra richiamato. La denuncia deve essere presentata dai verificatori senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e ciò significa non appena lo stesso viene a conoscenza del reato commesso dal contribuente. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato.

Rassegna Massimario

Motivi del ricorso introduttivo

La giurisprudenza tributaria di merito ha finora prestato scarsa attenzione alla mancata indicazione di motivi specifici all’interno del ricorso introduttivo . I maggiori contrasti giurisprudenziali riguardano le censure poste dai giudici nei confronti del ricorso introduttivo che, alternativamente, risulta carente dei motivi specifici , in quanto non proposti oppure che risulta carente dei motivi di opposizione , in quanto rimanda al contenuto di altro ricorso introduttivo instaurato per l’annullamento dell’atto principale. Si sottolinea come questa particolare mancanza di interesse giurisprudenziale sull’argomento sia probabilmente dovuta al convincimento diffuso che i vizi proposti all’interno del ricorso introduttivo risultivo sempre esaustivi e comunque tali da non ingenerare dubbi circa la domanda rivolta al giudice adito.

Ricorso introduttivo: tipologie di vizi

L’art. 18, co. 2, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, individua i motivi di ricorso , che sono tipicamente costituiti dal « petitum » e dalla « causa petendi ». Secondo la « teoria costitutivista » i motivi del ricorso introduttivo del processo tributario coincidono con i vizi dell’ atto fiscale impugnato, mentre secondo la « teoria dichiarativista » i motivi del ricorso introduttivo del processo tributario si allargano a tutte le allegazioni difensive . Nel ricorso introduttivo, relativamente all’oggetto ci sono i vizi di fatto , che sono principalmente vizi di merito e poi i vizi di diritto , che sono in linea di massima relativi alla violazione delle norme. Relativamente al tipo di atto, vi sono vizi immediati che sono quelli di quell’atto, e vizi mediati, vale a dire vizi di atti presupposti all’atto che si impugna. Relativamente alla scadenza temporale, i vizi – di fatto o di merito – sono « originari » se sono propri dell’atto, e « sopravvenuti » se vizi successivi, differenti da quelli originariamente indicati nel ricorso. In tal senso l’art. 24, D.Lgs. 546/1992 am­mette l’ integrazion e dei motivi , quando sia « resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissio­ne ». Il carattere impugnatorio del processo tributario comporta che il meccanismo d'instaurazione è imperniato sull'impugnazione del provvedimento impositivo, avente funzione di «provocatio». L'enunciazione dei motivi delimita la materia del contendere e l'omessa o incompleta formulazione dei motivi di opposizione, anche in presenza di una domanda riguardante l’annullamento dell’intero atto impositivo, ancorché potenzialmente in grado di determinare la possible inammissibilità parziale del ricorso, non fa, tuttavia, venir meno l’idoneità del gravame ad investire il Giudice del controllo giurisdizionale dell’atto impositivo nella sua interezza.

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