OPINIONE

Il trust tra dubbi di tenuta civilistica e incoerenze tributarie

Dopo anni in cui il trust costituiva un tema «di moda» alcune sentenze , civilistiche e tributarie , ripropongono problemi intuiti da tempo, ma lungamente messi in sordina, come se interrogarsi sull’ adattamento del trust al nostro ordinamento giuridico non fosse, per così dire, «politicamente corretto». I nodi cominciano però a venire al pettine.

ACCERTAMENTO

«Reverse charge»: chiarimenti dell'Agenzia

Con la C.M. 27 marzo 2015 , n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubb. in G.U. Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99) in merito all’estensione del reverse charge nel settore edile e nel settore energetico. I chiarimenti erano attesi con ansia da professionisti e imprese che sin dall’introduzione della nuova disposizione hanno dovuto fare i conti con numerose incertezze applicative. Nella corposa circolare esplicativa, assumono di certo rilevanza i chiarimenti riguardanti la definizione del perimetro applicativo della norma. Viene altresì analizzato l’intreccio tra il reverse charge e il regime dell’ Iva per cassa e l’utilizzo del plafond da parte degli esportatori abituali.

Acquiescenza all'avviso di accertamento

L’Ordinamento tributario mette a disposizione del contribuente diversi istituti deflativi per definire, in via amministrativa, gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall’Amministrazione finanziaria; tra essi: l’ acquiescenza ( totale ) alle pretese erariali e la definizione agevolata delle ( sole ) sanzioni . La prima consente al contribuente – che disponga di poche difese per contrastare le pretese erariali – di beneficiare di una (notevole) riduzione delle sanzioni pagando , però, l’ imposta (e i relativi interessi) per intero ; se , invece, intende instaurare un giudizio di fronte alle Commissioni tributarie per contestare le richieste indicate nell’atto impositivo, può evitare il rischio di dover corrispondere le sanzioni in misura piena (se dovesse risultare soccombente) definendo, in via agevolata le (sole) sanzioni. Nel caso , poi, di un atto di contestazione di (sole) sanzioni , il contribuente può definirle – sempre in via agevolata – sulla base di un atto di contestazione, che precede l’avviso di irrogazione (sanzioni). La scelta – tra questi (e altri) istituti giuridici che l’ordinamento tributario offre al contribuente – dipende da vari fattori : la valutazione sulla fondatezza (e legittimità) dell’addebito, la tipologia del rilievo ( una tantum o seriale), la entità dell’esborso (in assoluto e in rapporto a altre soluzioni) e, soprattutto, la «personalità» del contribuente e il contesto in cui opera.

Usura tra tutela civilistica e penale

Esistono varie definizioni di interesse in relazione alla funzione che il pagamento dello stesso è mirato ad assolvere. La configurazione di interesse usurario si delinea con riferimento alla L. 108/1996. Il tasso potrebbe assumere una misura debordante la soglia legale , sia al momento iniziale del rapporto di credito, che durante il corso dello stesso, con conseguenze diverse sul piano « risarcitorio » a favore del soggetto pagante; al contempo l’ usurarietà del tasso può essere analizzata sia da un punto di vista oggettivo (osservare se il tasso supera la soglia legale), che da un punto di vista soggettivo (osservare se quel tasso sia «eccessivo» rispetto alle condizioni economiche specifiche del cliente).

Trust: applicabilità dell'imposta sulle donazioni

Con tre recenti ordinanze di pari data ( ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735, 3737 e 3886 ) la Cassazione tributaria si è pronunciata per la prima volta (a quanto consta) in tema di trust e, in contrasto con la costante giurisprudenza di merito, ha avvallato la tesi più rigorosa sostenuta dalla prassi ministeriale secondo cui qualsiasi atto istitutivo di trust (ivi compreso il cd. trust autodichiarato) sconta immediatamente l’ imposta di donazione . Le ordinanze della Suprema Corte sollevano altrettante perplessità rispetto a quelle sorte all’epoca delle prime interpretazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate e rischiano di rappresentare un ostacolo all’utilizzo di tale istituto.

RISCOSSIONE

Nuove rateazioni Equitalia 2015

L'entrata in vigore della L. 11/2015 di conversione del cd. decreto Milleproroghe n. 192/2014, ha di fatto concesso una riapertura delle rateazioni Equitalia decadute il 31 dicembre 2014 . I contribuenti interessati potranno presentare la nuova richiesta di rateazione che, per importi fino ad € 50.000 sarà concessa in automatico fino ad un massimo di 72 rate mensili , allegando al modello unicamente la copia del documento d'identità del richiedente. L'accoglimento della rateazione consentirà di non subire nuove eventuali procedure cautelari da parte di Equitalia come pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche e permetterà il rilascio del Durc. La nuova rateazione prevede che, il mancato pagamento , anche di solo due rate non consecutive , farà decadere in automatico il beneficio della stessa.

CONTENZIOSO

Fatture false: prova con presunzioni semplici

In caso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di un contribuente è possibile che il contribuente sia in grado di assolvere l’ onere dimostrativo mediante la produzione di fatture ; la prova del diritto alla deduzione di costi è, infatti, a carico del contribuente e ciò sia riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova; per converso è possibile, tuttavia, che l’ Amministrazione finanziaria possa fornire prova dell’ inattendibilità delle stesse anche mediante delle presunzioni semplici .

Accertamento con adesione: adempimenti del professionista

Il ruolo del professionista nell’ assistenza ai propri clienti nella fase del precontenzioso sta assumendo sempre più rilevanza negli ultimi anni a causa anche dei considerevoli mutamenti che ha subito l ’attività di controllo da parte dell’ Amministrazione finanziaria . Il professionista, infatti, è chiamato a svolgere un’attività di assistenza personalizzata al cliente, finalizzata al contenimento del rischio di contenzioso tributario e, al tempo stesso, volta a consentire al contribuente di compiere scelte consapevoli, anche mediante la valutazione dei costi e dei benefici delle diverse opportunità stragiudiziali offerte dal Legislatore ed eventualmente percorribili. In particolare, in caso di emissione di atti di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, il professionista – prima e in alternativa all’impugnazione degli stessi – è chiamato a valutare l’ opportunità di tentare di abbattere la pretesa impositiva mediante l’instaurazione di un contraddittorio con il Fisco nell’ambito dell’ accertamento con adesione .

Contraddittorio preventivo

Numerose sentenze di Cassazione, seguendo la scia tracciata dalla giurisprudenza sovranazionale, hanno sancito il diritto del contribuente di partecipare alla formazione dell’ atto impositivo mediante l’instaurazione del contraddittorio preventivo .

Rassegna Massimario

Irap dei medici individuali e associati con o senza convenzione con il Ssn

La giurisprudenza tributaria di merito è stata finora molto attenta rispetto ai presupposti di assoggettamento ad Irap dei medici . I maggiori contrasti giurisprudenziali riguardano le censure rivolte dall’Amministrazione nei confronti del modello di convenzione, che prescrivendo il contenuto minimo dei beni ai fini dell’esercizio dell’attività, costituisce una sorta di riparo dai tentativi di individuazione dell’« autonoma organizzazione ». In aggiunta a ciò deve precisarsi che analogo presupposto impositivo ai fini Irap può essere individuato nell’ esercizio in forma associata della professione , anche laddove il singolo medico associato possa esercitare in regime di convenzione la propria attività associata. Infine, poco presente nella giurisprudenza di merito la figura del medico di gruppo, che non avendo come presupposto di esercizio quello dell’associazione, svolge la propria attività condividendo una struttura organizzativa che consente di ripartire i costi tra i professionisti delle diverse specialità.

Medici convenzionati: fac-simile di ricorso

Il regime di convenzione non è idoneo a configurare l’autonoma organizzazione del medico ai fini Irap pur prevedendo la dotazione «minima» di mezzi ai fini dell’esercizio della professione. La Cassazione stessa ha sancito la non applicabilità dell’ Irap per il medico generico non dotato di « costosi » beni strumentali per l’ esercizio dell’ attività e senza dipendenti e collaboratori anche se talvolta è stata confermata l’applicabilità dell’Irap in presenza di dipendenti o beni strumentali di valore rilevante. Pertanto non è sufficiente la sottoscrizione della Convenzione per determinare la non applicabilità «automatica» dal tributo del singolo professionista mentre per l’eserczio in forma associata il medico convenzionato deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi dell’associazione per sottrarsi all’Irap. L’ esercizio attraverso la medicina di gruppo , che prevede la ripartizione delle sole spese comuni lasciando le spese individuali ed i compensi in capo a ciascun professionista incaricato dell’attività ambulatoriale, può determinare , fermo restando la prova di mancato godimento dei benefici organizzativi, la non automaticità della configurazione dell’ autonoma organizzazione .

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