OPINIONE

Processo tributario telematico

La lodevole informatizzazione del processo tributario comporta il passaggio da una certezza legale di tipo cartaceo ad una di tipo informatico , in cui i soggetti sprovvisti di pubblici poteri dovranno munirsi , oltre che di pec, anche di apparecchiature equivalenti alla sottoscrizione ( firma digitale ).

ACCERTAMENTO

Processo tributario telematico dal 1° dicembre 2015

Dal 1° dicembre 2015 ha preso il via il processo tributario telematico – Ptt, presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Umbria e Toscana . Attraverso il portale dedicato «www.giustiziatributaria.gov.it» si può accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali . Giudici tributari, contribuenti, professionisti ed enti impositori, previa registrazione, potranno consultare «a distanza» il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati. Si tratta di un sistema inizialmente previsto in maniera opzionale ma destinato a diventare obbligatorio nel giro di qualche anno. Non è un caso se nel corso della conferenza di presentazione dell’innovazione tenutasi il 1° dicembre 2015 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia stato anticipata la sua graduale estensione, nel giro di due anni, in tutte le altre Regioni d'Italia. Diviene quindi fondamentale ed opportuno, per i professionisti e difensori, iniziare sin da subito a prendere confidenza con uno strumento destinato a rivoluzionare, semplificandolo, il contenzioso tributario.

Revisione del sistema sanzionatorio: disposizioni della GdF

Il decreto di riforma del sistema sanzionatorio penale amministrativo tra le molte novità che contiene introduce importanti modifiche alle sanzioni di natura penale in materia di dichiarazioni omesse o fraudolente, aumentando sostanzialmente le pene per le casistiche finalizzate più all’evasione fiscale attuate con dolo che non ad una prospettazione di dati errati o distorti da parte del contribuente; novità sono introdotte anche in materia di omessi versamenti dell’ Iva e delle ritenute certificate . La Guardia di finanza con una corposa circolare ha esaminato il contenuto del provvedimento veicolato nel D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , affermando che, anche a seguito delle modifiche , i militari incaricati delle verifiche e dei controlli dovranno procedere comunque alla trasmissione all’ Autorità giudiziaria della comunicazione di notizia di reato, secondo le modalità previste, pure qualora sia astrattamente configurabile la causa di non punibilità, ponendo in chiara evidenza ogni utile dato o notizia concernente l’ eventuale condotta del contribuente rivolta a soddisfare gli interessi erariali .

Accertamenti presuntivi e possibile difesa

Sempre più frequente è il ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate agli accertamenti di tipo presuntivo (cd. analitico-induttivi ) nei confronti dei contribuenti , titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo , anche in presenza di adeguamento agli studi di settore . Si tratta, in sostanza, di una tipologia di accertamento basato su coefficienti presuntivi o parametri ossia su metodi statistici , e utilizzato per la determinazione del maggiore reddito o dei maggiori ricavi/compensi. Generalmente, esso viene utilizzato laddove si registri uno scostamento tra il reddito dichiarato dal contribuente accertato e quello ritenuto «normale» o perlomeno «medio-ordinario» perché conseguito dalla maggior parte dei contribuenti che svolgono la medesima attività, in zone geografiche e in condizioni simili. Esso si contrappone all’accertamento di tipo analitico ossia quella tipologia di accertamento finalizzato alla determinazione del reddito effettivo sulla base delle scritture contabili. Nei casi di accertamenti presuntivi, ai fini della difesa è innanzitutto importante far valere l’eventuale congruità e coerenza agli studi di settore . In tal caso, infatti, è evidente che sono del tutto assenti gli elementi (richiesti dalla legge) idonei a realizzare la gravità, la precisione e la concordanza, necessari affinché l’Ufficio possa procedere a rettifiche del reddito mediante un accertamento di tipo presuntivo.

Bonus 55-65% su immobili strumentali, locati e non locati

L’agevolazione fiscale sulla ristrutturazione degli immobili – ex art. 1, co. 345, L. 27 dicembre 2006, n. 296 – ha l’obiettivo diretto di favorire e promuovere il risparmio energetico sull'involucro degli edifici – norma scritta anche sulla previsione di superare la pesante dipendenza energetica dell’Italia dall’estero. La R.M. 340/E/2008 ha poi previsto una distinzione a seconda se l’immobile sia strumentale , locato , a disposizione , di proprietà di privati o di società . La dottrina e la giurisprudenza di merito hanno superato dette limitazioni ministeriali, riconoscendo alla legge fiscale l’originaria ratio legis, precisando come il bonus edilizio 55-65% spetti sia ai privati che alle società, indipendentemente dalla tipologia dell’immobile nonché dalla locazione, uso, o strumentalità dell’immobile stesso.

Detrazione per ristrutturazione edilizia: termine per il controllo

La rateizzazione della detrazione per spese relative ad interventi di recupero edilizio non comporta un allungamento del termine entro cui l’Amministrazione finanziaria può accertare la loro legittimità. Secondo quanto affermato dalla Ctr Lombardia (sent. 2597/2015) il controllo deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le spese si sono concretamente sostenute ed è stata detratta la prima rata.

RISCOSSIONE

Nuova riscossione spiegata da Equitalia

Con la circolare 22 ottobre 2015, n. 98 Equitalia fornisce ai propri uffici chiarimenti in merito alle principali novità apportate in materia di riscossione dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 recante « Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione in attuazione della Legge delega n. 23/2014 » (di seguito, brevemente, anche solo decreto riscossione o decreto della riforma della riscossione), entrato in vigore il 22 ottobre 2015. In particolare, tra le principali indicazioni fornite alquanto interessanti appaiono quelle relative alla sospensione legale della riscossione , preannunciando la divulgazione a breve di nuova modulistica per la richiesta della sospensione al fine di uniformare e facilitare gli adempimenti sul territorio nazionale. Inoltre, sempre con la stessa circolare, Equitalia conferma ai propri Uffici che la concessione di nuove dilazioni a decorrere dal 22 ottobre 2015 non rimuove più , a differenza di prima, il fermo amministrativo già disposto , precludendo soltanto l’avvio di nuove misure cautelari e/o esecutive.

Riscossione debiti tributari: beni costituiti in fondo patrimoniale

Con la sentenza 21396/2015 la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito alla vexata questio dell’ iscrivibilità dell’ ipoteca esattoriale ( art. 77, D.P.R. 602/1973 ) sui beni immobili costituiti in fondo patrimoniale . La pronuncia accoglie il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza d’appello che aveva ritenuto assoggettabili ad ipoteca esattoriale tali beni: gli ermellini, in particolare, hanno cassato la sentenza di secondo grado perché non motivata in ordine alla duplice circostanza ( art. 170 c.c. ) che il credito tributario fosse riferibile ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse a conoscenza. La Cassazione, però, come già operato nei precedenti arresti sul tema, non è entrata nel merito della specifica questione relativa alla riconducibilità dei debiti fiscali ai bisogni della famiglia. Resta così implicitamente confermata l’interpretazione secondo cui anche per i debiti tributari trovano applicazione le condizioni previste dall’art. 170 c.c. e secondo cui spetta al giudice di merito l’accertamento della loro sussistenza.

CONTENZIOSO

Transazioni con Paesi black list

Rivoluzione nella disciplina per i costi da transazioni con fornitori situati in Paesi black list .  Vi è ora una deducibilità automatica del costo nel limite del valore normale ai sensi dell ’art. 9, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF5109] . In ogni caso la dimostrazione di una delle esimenti in precedenza previste dall’ art. 110, co. 11, D.P.R. 917/1986 [CFF5210] non costituisce zoccolo duro ai fini della deducibilità del costo da Paese paradisiaco. Sui controlli del passato vigono le vecchie regole.

Rassegna Massimario

Diritto al silenzio nelle indagini tributarie: orientamenti giurisprudenziali

La domanda da porsi è se le garanzie di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ( Cedu ) siano applicabili al processo tributario . La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ( Corte Edu ) ritiene che, allorquando il processo riguardi la fondatezza dell' imposizione propriamente detta, l' art. 6 non sia applicabile ; viceversa qualora il procedimento tributario riguardi , sostanzialmente, anche la materia penale , dette garanzie sono applicabili . La Corte di Cassazione , pur ritenendo che non sussiste obbligo di rendere dichiarazioni contra sé in caso di successiva esposizione a procedimento sanzionatorio, afferma che l' insussistenza di detto obbligo non comporta la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva .

Diritto al silenzio nelle indagini tributarie

Il problema che si intende affrontare in questa sede è quello di stabilire se il contribuente sottoposto a verifica fiscale , avente anche rilievo penale , possa opporre il diritto al silenzio , invocando il principio di diritto processuale penale nemo tenetur se detegere , in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale. La disciplina dei poteri istruttori di accesso, di ispezione e di verifica tributaria prevista dall'ordinamento nazionale non offre, in proposito, alcuna tutela al contribuente. Anzi secondo l'Amministrazione finanziaria il principio nemo tenetur se detegere è strettamente confinato all'ambito penale e non può essere invocato in sede fiscale , neanche qualora dall'indagine tributaria possa emergere una responsabilità penale a carico del contribuente. La giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte Edu), invece, è ferma nel ritenere che contrasti con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), ogni norma che sanzioni la condotta di chi ometta di collaborare con l’Autorità fiscale, allorquando tale collaborazione possa contribuire alla propria incriminazione.

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