Le novità del decreto internazionalizzazione introdotte dall’art. 3, in materia di tassazione degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, dall’art. 8, che razionalizza la disciplina antielusiva delle imprese estere controllate, dall’art. 10, relativo alle liste di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e, infine, dall’art. 15, recante una norma d’interpretazione autentica ed alcune modifiche alla disciplina del credito per le imposte pagate all’estero devono essere coordinate con gli ulteriori interventi normativi apportati, prima, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di Stabilità 2015 ) e, più recentemente, dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di Stabilità 2016 ). L’Agenzia delle Entratecon la corposa C.M. 4 agosto 2016 , n. 35/E analizza i cambiamenti riguardanti i criteri fissati per l’ identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (oggi basati unicamente sul criterio del livello nominale di tassazione e non più anche sull’adeguato scambio di informazioni) e l’ abbandono delle c.d. black
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« formalizzate »: questi sono gli elementi che hanno caratterizzato la disciplina antielusiva del citato art. 167, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF5267] fin dalla sua entrata in vigore nel nostro ordinamento e le importanti implicazioni sia ai fini del regime di tassazione per trasparenza dei redditi prodotti dalle società controllate, sia ai fini della tassazione degli utili provenienti dai regimi fiscali privilegiati.