OPINIONE

Impatto del D.L. 193/2016 e semplificazioni fiscali

Il decreto collegato alla legge di Bilancio , fedele alle più antiche tradizioni nazionali, è un insieme del tutto scollegato di provvedimenti che cercano con logiche, in alcuni casi del tutto contraddittorie, di far dialogare le esigenze di gettito e di lotta all’evasione con quelle di semplificazione. Il tentativo produce quale effetto una miriade di novità piccole e grandi che vanno ben conosciute perché incidono con effetti diversi su tutta la platea dei contribuenti, partendo dalle persone fisiche fino ad arrivare alle multinazionali. In questo intervento, lasciando a successivi approfondimenti la valutazione in dettaglio delle misure di maggior impatto (le nuove comunicazioni Iva e le liquidazioni periodiche; la rottamazione dei ruoli; la nuova versione della voluntary disclosure ; i depositi Iva; le novità in materia di accise e la sanatoria speciale) cerchiamo di fare il punto sulle semplificazioni introdotte in sede di conversione con particolare riferimento alla cumulabilità tra sospensione feriale dei termini e accertamento con adesione, nonché sulle interessanti modifiche introdotte in materia di ravvedimento operoso e dichiarazioni integrative a favore e a sfavore.

ACCERTAMENTO

Comunicazioni dati di fatture e liquidazioni periodiche Iva

Dal 1° gennaio 2017, è stata disposta l’abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (cd. spesometro) e l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi , e cioè la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva . Inoltre, per la prima volta, si introduce un obbligo di fatturazione elettronica tra privati , con decorrenza dal 1° gennaio 2018 , per le cessioni di beni a viaggiatori non domiciliati nell’ Unione europea . Con queste principali misure l’art. 4, D.L. 24 ottobre 2016, n. 193, come modificato in sede di conversione ed in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale , potenzia la lotta all’evasione dell’Iva anticipando il momento di controllo del Fisco rispetto all’adempimento annuale della dichiarazione.

IVA

Nuove regole per l'operatività del deposito Iva

Dal 1° aprile 2017 si amplia il novero dei beni che possono essere introdotti all’interno del deposito Iva e cambiano anche le regole per la loro estrazione . Al fine di potenziare l’attività di controllo o di accertamento, l’art. 4, co. 7, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 ha previsto delle modifiche alla norma che disciplina l’istituto del deposito Iva di cui all’art. 50-bis, D.L. 331/1993 [CFF1271a] , prevedendo che può essere introdotta all’interno del deposito qualsiasi tipologia di beni, comunitari, nazionali ed extracomunitari immessi in libera pratica. Con riguardo alle operazioni di estrazione dei beni dal deposito Iva, invece, l’impatto più importante è quello relativo all’obbligo di pagamento dell’imposta, prevedendo però diverse modalità di assolvimento.

Riapertura della voluntary disclosure

A meno di un anno dalla chiusura dei termini per aderire alla voluntary disclosure , il Legislatore ha deciso di concedere una seconda possibilità ai contribuenti che intendano sanare la propria posizione nei confronti dell’ Erario con riguardo alle attività ed ai beni detenuti all’ estero e mai dichiarati . Il D.L. 193/2016, pubblicato il 24 ottobre 2016 nella Gazzetta Ufficiale n. 249, dispone la riapertura dei termini di accesso alla procedura di collaborazione volontaria previsti dalla L. 186/2014. Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016 . La nuova procedura, sebbene faccia rinvio alle disposizioni della precedente collaborazione volontaria, prevede alcune significative novità tra cui la possibilità per i soggetti interessati di provvedere spontaneamente al versamento in autoliquidazione .

Decreto fiscale: novità in materia di accise

Intervento di razionalizzazione sul Testo Unico Accise in materia di depositi , rimborsi , contraddittorio e prescrizione dell’ azione di accertamento . Previsione di una rateizzazione speciale dei debiti del deposito fiscale e previsione di una sanatoria per fatti antecedenti il 2010 .

Cooperative compliance: chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la C.M. 16 settembre 2016, n. 38/E ha fornito una serie di chiarimenti circa l’applicazione del nuovo istituto dell’ adempimento collaborativo (o « cooperative compliance ») introdotto dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128. La circolare risolve una serie di dubbi derivanti dall’emanazione del Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237 con il quale erano state date le prime indicazioni pratiche ai soggetti interessati all’applicazione del regime in questione.

Il contraddittorio deve essere effettivo

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore non può semplicemente essere determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, ma deve piuttosto nascere , a pena di nullità , solo in esito al contraddittorio con il contribuente che deve essere concreto ed attuabile : è quanto afferma di recente la Corte di Cassazione con la sentenza 28 ottobre 2016 , n. 21822 nella sua Quinta Sezione Civile.

Accertamento sull'acquisto d'immobile di famiglia

È illegittimo, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’ accertamento basato sull’ acquisto di un immobile di famiglia; per i giudici di legittimità in questi casi anche per l’ Irpef , come è previsto per l’imposta di registro, esiste la presunzione di liberalità e di conseguenza il passaggio di proprietà avviene tramite una donazione. La Corte di Cassazione in sostanza fissa dei limiti all’accertamento da redditometro. Il redditometro rappresenta per l’Amministrazione finanziaria uno strumento di accertamento di tipo sintetico che si basa sulla capacità di spesa di un individuo: si parte dall’elemento certo di spesa per arrivare all’elemento da determinare che è il reddito accertato. Il co. 6, dell’art. 38, D.P.R. 600/1973 stabilisce che « la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che l’ imponibile complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato ». Nella sostanza, il riferimento normativo citato, impone il confronto fra il reddito dichiarato e quello rideterminato sinteticamente dall'ufficio; qualora lo scostamento fra le due grandezze considerate superi il 20%, l’ Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere con l’accertamento.

RISCOSSIONE

Rottamazione dei ruoli

L’art. 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 prevede la possibilità , a fronte di un’apposita istanza da presentare entro il 31 marzo 2017 , di rottamare le cartelle e gli altri carichi in modo piuttosto conveniente, consentendo di stralciare le sanzioni e gli interessi di mora , e lasciando inalterate soltanto le somme dovute a titolo di imposte e/o tributi, di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, di aggio della riscossione e di altre spese esecutive e di notifica. Sono ammesse alla definizione agevolata tutte le somme , di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l’Iva, riscosse tramite ruoli affidate dagli Enti impositori , tra cui anche i Comuni, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 . Rimangono invece espressamente escluse le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l’Iva all’importazione, le somme recuperate per aiuti di Stato, i crediti da condanna della Corte dei conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale e le sanzioni per violazioni al Codice della strada, per le quali la definizione è ammessa unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

CONTENZIOSO

Rassegna Massimario

Cartella non preceduta da avviso bonario

La giurisprudenza, pur con qualche incertezza, è orientata nel ritenere che l’ avviso di irregolarità sia necessario – prima dell’ iscrizione a ruolo delle maggiori imposte e della conseguente notifica della cartella di pagamento – solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti circa i dati presenti in dichiarazione, mentre nessun obbligo è posto in capo all’Amministrazione finanziaria qualora le rettifiche della dichiarazione avvengano in maniera automatizzata . Ad ogni modo, anche in assenza di un preventivo avviso, il contribuente che intende effettuare il pagamento può fruire delle sanzioni ridotte – secondo le previsioni di legge – anche al momento dell’arrivo della cartella di pagamento.

Cartella di pagamento non preceduta dall'avviso bonario

Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale circa la necessità o meno di comunicare al contribuente eventuali irregolarità nella dichiarazione dei redditi e dell’ Iva prima dell’ iscrizione a ruolo delle maggiori imposte è ancora molto acceso . Vediamo di ripercorrere il dettato normativo per anticipare quella che – ci aspettiamo – sarà la soluzione interpretativa che verrà riconosciuta dall’interprete delle leggi (giudice o Legislatore stesso). Nel groviglio normativo cercheremo di tracciare gli aspetti che il contribuente deve tener presente laddove intenda impugnare una pretesa tributaria iscritta a ruolo senza aver previamente ricevuto la comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario ), distinguendo i casi in cui l’ avviso è obbligatorio (a pena di nullità degli atti successivi) da quelli in cui esso non sarebbe obbligatorio (secondo una giurisprudenza che non condividiamo per i motivi che di seguito andiamo ad esporre).

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