OPINIONE
Sia il raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di violazioni penali, sia il loro generale allungamento, di uno o due anni, confusamente intrecciati tra loro, sono modi sbagliati di rispondere al problema reale dell’ impossibilità degli uffici di rafforzare i propri atti con informazioni sopravvenute .
ACCERTAMENTO
Abrogazione della norma sul raddoppio dei termini in presenza di un reato tributario e contestuale ampliamento degli ordinari termini di decadenza dell’ accertamento per la rettifica della dichiarazione sia dei redditi che dell’ Iva . In questo consistono le principali novità introdotte in materia di accertamento dalla Legge di Stabilità 2016 , la quale è intervenuta direttamente nel corpo del D.P.R. 600/1973 e del D.P.R. 633/1972. Il Legislatore ha cercato di raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze dei contribuenti di avere certezza nei rapporti con il Fisco, e la necessità dell’Amministrazione finanziaria di perseguire l’evasione. Le nuove scadenze entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta 2016 : quindi la prima dichiarazione reddituale per la quale risultano ampliati i termini di accertamento sarà quella di Unico 2017 . Per i periodi di imposta antecedenti, e quindi sino al 2015, restano in vigore le precedenti normative, ivi compresa quella sul raddoppio dei termini da ultimo oggetto di modifica con il D.Lgs. 128/2015 in tema di certezza del diritto.
Il D.Lgs. 158/2015 ha apportato sostanziali modifiche al sistema sanzionatorio tributario prevedendo che la revisione normativa sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2017. A seguito delle criticità che tale previsione avrebbe comportato e delle sollecitazioni mosse dalla dottrina, la Legge di stabilità per il 2016
ha
anticipato
al 1° gennaio 2016 l’ entrata in vigore delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio tributario. La novella lascia, viceversa, ferme le disposizioni sanzionatorie già vigenti quanto alla procedura di collaborazione
volontaria .
È stato pubblicato sul sito dell’ Agenzia delle Entrate il software
« Segnalazioni 2015 », che permette di comunicare all’amministrazione finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2014 (Unico 2015). Diversamente dagli anni precedenti, per ora, l’Agenzia ha solo pubblicato il software , senza comunicare, la tempistica con cui l’operatore può utilizzare il canale telematico. L’applicativo fornisce al contribuente la possibilità di esprimere, con un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, le motivazioni per cui lo stesso non si trova allineato rispetto all’esito di Ge.ri.co. Il software consente altresì di poter comunicare alcune informazioni aggiuntive anche in merito alle cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi che lo hanno interessato per la stessa annualità (2014).
Nella recente s entenza 5 ottobre 2015 , n. 39881, II sez. pen
. , la Cassazione ha stabilito che commette il reato di appropriazione indebita e si espone al risarcimento del danno procurato al cliente il commercialista che restituisce in ritardo la contabilità non presentando neppure la dichiarazione dei redditi .
La Guardia di finanza ha diramato nei giorni scorsi la circolare 10 dicembre 2015 , n. 364521 avente ad oggetto « Programmazione operativa 2016. Linee d’azione e condivisione degli obiettivi con i Centri di Responsabilità di 2° livello »; con tale circolare sono stati illustrate per il 2016 le attività nella quali la Guardia di finanza sarà maggiormente impegnata: gli argomenti illustrati riguardano, tra l’altro, il contrasto all’ evasione e alle frodi fiscali, le irregolarità nella spesa pubblica , la lotta alla criminalità organizzata economica e finanziaria ai fini della sicurezza interna ed esterna del Paese. È chiarito che oltre alla lotta all’evasione fiscale verranno, inoltre, incentivate le attività ispettive nei confronti di possessori di beni e disponibilità, indicative di elevato tenore di vita , che hanno dichiarato redditi bassi anche al fine di individuare fenomeni di riciclaggio o di reinvestimento di proventi illeciti.
Recenti interventi della Corte di Cassazione hanno analizzato i profili contabili e fiscali delle spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi . Di notevole rilievo la possibilità di dedurre i suddetti costi da parte del locatario . Contrariamente da quando affermato dalla Cassazione nella sentenza 13327/2011 , nella recente sentenza 13494/2015 , è stato affermato il principio in base al quale contrasterebbe con il principio di inerenza ritenere tali spese deducibili « senza precisare l’eventuale esistenza ed idoneità della fonte contrattuale di tale obbligo di pagamento in capo alla contribuente» . In sostanza, la deducibilità delle suddette spese dipende dalle pattuizioni contrattuali che ripartiscono l’ obbligo di sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria tra il proprietario e l’ utilizzatore . La deducibilità è possibile a condizione che all’interno del negozio giuridico di riferimento venga stabilito in capo al locatario il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria .
Grazie al chiarimento fornito con la R.M. 9 dicembre 2014, n. 2/DF in materia di rifiuti
speciali , le superfici
destinate all’ immagazzinamento delle materie prime e dei prodotti
finiti vanno considerate non imponibili ai fini dell’ applicazione della Tari .
In base alle novità apportate dal D.Lgs. 159/2015 all' art. 19, D.P.R. 602/1973 [CFF7219] , viene esteso al fermo dei beni mobili registrati quanto in precedenza contemplato per l' ipoteca esattoriale . Pertanto, dal 22 ottobre 2015 la domanda di dilazione presentata ed accolta da Equitalia inibisce l'adozione del fermo e dell'ipoteca, ma non invalida le misure già adottate, che vengono meno con l'esaurimento del piano di dilazione. La cancellazione del provvedimento del fermo amministrativo avverrà soltanto dopo il pagamento integrale del debito. Ovviamente, se prima dell’ammissione (o riammissione alla dilazione) e al pagamento della prima rata, non vi ha ancora provveduto, l’agente della riscossione non potrà iscrivere alcun fermo amministrativo o ipoteca, né potrà iniziare o proseguire alcun pignoramento o espropriazione forzata. Di contro, prima del D.Lgs. 159/2015, con la direttiva 27.3.2008 n. 12, Equitalia aveva specificato che, con il pagamento della prima rata, sarebbe stato revocato il fermo disposto.
Con la decisione 29 ottobre 2015 il Tribunale di Pistoia effettua un’ampia carrellata sulle principali novità introdotte dalla riforma estiva del diritto concorsuale di cui al D.L. 83/2015 (conv. dalla L. 132/2015 ), dopo essersi lasciato alle spalle, con un’eccentrica tesi, il problema pregiudiziale della decorrenza delle nuove norme. Inoltre, alla luce dell’intervento di cui al D.Lgs. 147/2015 , la poliedrica pronuncia del giudice toscano offre agli Autori lo spunto per creare una nuova occasione di collegamento tra diritto concorsuale ed erariale .
RISCOSSIONE
Secondo quanto stabilito dall ’art. 28-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [CFF7228b] , è possibile compensare le somme che il contribuente ha domandato a rimborso con quelle che risultano iscritte a ruolo . Pertanto, se il contribuente risulta avere diritto ad un rimborso di imposta e al tempo stesso ha un debito iscritto a ruolo, l’agente della riscossione gli propone di compensare il predetto credito con il debito erariale e, concedendogli 60 giorni per accettare o meno la proposta , sospende ogni azione di recupero. In ogni caso, la predetta compensazione può riguardare per legge soltanto crediti relativi a imposte sui redditi , Iva , Irap e imposte d’ atto , preventivamente chiesti a rimborso, mediante apposita istanza o mediante la compilazione delle rispettive dichiarazioni, non potendo invece trovare applicazione nel caso di crediti di imposta riportati a nuovo all’interno delle medesime dichiarazioni. Inoltre, la proposta di compensazione che l'agente della riscossione notifica al contribuente ai sensi dell'art. 28-ter, D.P.R. 602/1973 non rappresenta un atto impugnabile in Commissione tributaria. Difatti, la proposta costituisce non un atto che manifesta una volontà impositiva, ma un mezzo di adempimento dell' obbligazione tributaria . Non a caso, il contribuente ben può rifiutarsi di aderire.
CONTENZIOSO
Dal 2016 , nel processo tributario di primo e secondo
grado
vi sarà la lite
temeraria . Di conseguenza oltre alle spese di giudizio , il giudice
potrebbe
liquidare nella sentenza anche la lite
temeraria , secondo le regole del Codice di procedura civile.
Negli anni si sono contrapposte due diverse tesi in relazione all’ impugnabilità degli estratti di ruolo . Chi negava la possibilità evidenziava che l’ estratto di ruolo non compare nell’ elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Inoltre, l’estratto costituisce un documento interno all’Amministrazione finanziaria e, dunque, non vi sarebbe interesse da parte del contribuente ad impugnare un atto che, non essendo stato portato a sua conoscenza mediante notifica, non è in grado di esternare alcuna volontà concretamente pregiudizievole. Secondo altra tesi , l’ impugnazione dell’estratto di ruolo trova legittimazione nella formazione del ruolo , atto con il quale l’Amministrazione finanziaria concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata. Sul tema interviene la Cassazione a Sezioni Unite stabilendo un principio che potrà avere effetti anche in ambiti analoghi .
È stata risolta la questione, che ha dato luogo a contrasti venutisi a creare tra le sezioni semplici della Suprema Corte (ma anche in dottrina), dell’ impugnabilità degli estratti di ruolo in difetto di notificazione della cartella e del ruolo . La sentenza è chiarissima e di assoluto buon senso, ammettendo l’ impugnabilità dell’estratto di ruolo – non in quanto tale, ma quale espressione della pretesa impositiva derivante dall’iscrizione a ruolo – senza dover attendere le azioni esecutive . In questo modo si permette ai contribuenti di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, poiché è indubbio che la sfera giuridico/patrimoniale del contribuente potrebbe subire una lesione diretta ed immediata per effetto della semplice iscrizione a ruolo di una pretesa tributaria, indipendentemente dalla notifica della cartella di pagamento, con conseguente rilevanza dell’ interesse alla conoscenza del contenuto del ruolo mediante richiesta di rilascio di un estratto dello stesso .