Con Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2015, tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, sono state formulate delle « raccomandazioni
» sulle « regole redazionali
dei motivi di ricorso
» (per cassazione) in materia civile e tributaria . Si tratta di «regole di buon senso», meritevoli di essere considerate – e, soprattutto, utilizzate – non solo dagli avvocati cassazionisti (nei giudizi di legittimità), ma anche dai difensori (abilitati) nei precedenti gradi del giudizio (anche tributario). Tanto più che una analoga (e più pregnante) iniziativa è stata assunta – con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, 25 maggio 2015, n. 40 – anche dalla «Giustizia amministrativa»: per porre delle limitazioni – addirittura sanzionate – sulla «dimensione» dei ricorsi/appelli (presentati ai Tar e al Consiglio di Stato): cfr. anche Sent. C. di Stato 8/2016). Queste iniziative – o «direttive» – intendono proporre un «modello redazionale» che porti alla formulazione di atti completi , ma non prolissi o ripetitivi: per consentire al giudice di cogliere – subito e bene – il contenuto essenziale del documento. Nessuno «schema fisso», dunque: anche perché ogni professionista dispone di un bagaglio di «scienza e conoscenza» diverso, di un proprio stile di scrittura (che dipende da doti naturali e dalla sua formazione), ma una serie di suggerimenti per la redazione di documenti organici e, se possibile, incisivi e sintetici (sia pure con «deroghe motivate» per casi particolari). Le indicazioni che verranno fornite, di seguito, per la redazione dei ricorsi – e che valgono, mutatis mutandis , anche per la redazione di memorie illustrative, di replica, conclusionali: sia nel primo che nel secondo grado di giudizio – tengono debito conto della «norma speciale» dell’ art. 18 , D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [CFF4669] , e, « per quanto (ivi) non disposto e con essa compatibili », della «norma generale» del Codice di procedura civile (art. 1, co. 2° dello stesso Decreto), della giurisprudenza e – non ultimo – delle «linea guida» del Protocollo , a valere – in particolare – per i ricorsi tributari .