OPINIONE

Depenalizzazione e «diritto penale di facciata»

La depenalizzazione prende atto che la sanzione penale non può essere considerata un toccasana per assicurare effettività ad una serie di innumerevoli deviazioni sociali minori , che disperdono le energie delle forze dell’ordine e della magistratura, potendo essere meglio tutelate attraverso sanzioni amministrative , eventualmente applicate nel processo civile, intentato dalla persona offesa.

ACCERTAMENTO

Nuove sanzioni applicabili anche agli atti già emessi ante 2016

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , emanato in attuazione della delega contenuta nell’ art. 8, co. 1, L. 11 marzo 2014, n. 23 , ha previsto al Titolo II la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo . Sulla base di quanto previsto dall’ art. 1, co. 33, Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208 ), che ha modificato l’ art. 32 del citato D.Lgs. 158/2015 , gli effetti delle modifiche normative in commento decorrono dal 1° gennaio 2016 . Tuttavia, in applicazione del principio di legalità (c.d. favor rei ) contenuto nell’ art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le modifiche delle diposizioni sanzionatorie aventi effetti per il contribuente più favorevoli rispetto alla previgente disciplina sono applicabili anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 , sempreché la relativa sanzione non si sia resa definitiva.

Impulso alla depenalizzazione: migliorerà la giustizia?

Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 sono state introdotte importanti « disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili », che riguardano essenzialmente alcune fattispecie criminose in materia di reati di falso , ingiuria , danneggiamento , appropriazioni . Non si tratta di un nuovo generale e sistematico ordinamento in materia di «depenalizzazione» (come quello inteso perseguire, anche se non compiutamente realizzato, con la L. 24 novembre 1981, n. 689 , che ebbe in vista obbiettivi sistematici ed ambiziosi), ma comunque la particolare delicatezza delle materie ora toccate (fra le quali si segnalano quelle della tutela degli edifici e delle opere artistiche e dei documenti inerenti al traffico giuridico) fa sperare in una opportuna risistemazione della disciplina al riguardo. Piuttosto che migliaia di procedimenti penali destinati alla prescrizione pare, infatti, preferibile un nuovo sistema , più snello, di sanzioni extra-penali .

Antiriciclaggio ed utilizzo del contante

La Legge di Stabilità 2016 , a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha modificato il limite previsto per il trasferimento di denaro contante innalzandolo da € 1.000 a € 3.000 . Le modifiche riguardano il co. 1, dell’art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [CFF2976] , ossia i trasferimenti di contante, libretti di deposito, titoli al portatore e cambiavalute. Nulla cambia per il money transfer per il quale il limite massimo per l’utilizzo del contante resta fermo a € 1.000 . Superata la soglia, si rende obbligatoria la fruizione di strumenti di pagamento tracciabili , (es. bonifici bancari, le carte di debito e di credito e gli assegni non trasferibili). A segnalare il mancato rispetto di tale normativa sono chiamati i soggetti destinatari della normativa a ntiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 , come ad esempio istituti bancari e professionisti, che in caso di anomalia nei pagamenti devono effettuare la segnalazione alla Ragioneria Generale dello Stato competente.

Antiriciclaggio negli studi professionali: studio del Cndcec

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso disponibile un manuale delle procedure operative per gli studi professionali per la gestione delle procedure antiriciclaggio ; nell’introduzione del corposo vademecum è evidenziato che i principi generali della normativa di prevenzione del riciclaggio, richiamati all’ art. 3, D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i destinatari adottino « idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio ». Il manuale è un importante guida rivolta alla categoria professionale per la predisposizione dei sistemi e delle procedure imposte dal D.Lgs. 231/2007, in materia di obblighi di adeguata verifica , di segnalazione di operazione sospette, di conservazione dei documenti , di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Tra le possibili soluzioni alle crisi d’impresa introdotte con la riforma della legge Fallimentare del 2005, gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis appaiono ad oggi tra i meno utilizzati. Dati Cerved indicano in 675 su tutta Italia il numero degli accordi presentati per l’omologa dal 2005 al 2014. Nondimeno lo strumento ha una sua significativa rilevanza anche per le caratteristiche delle società coinvolte. Una recente ricerca della Sda Bocconi e dell’Ocri ha evidenziato come su un campione di 266 accordi l’omologa sia intervenuta in oltre il 90% dei casi e il debito ristrutturato abbia superato gli 11 miliardi di euro.

RISCOSSIONE

Dilazione dei ruoli: novità dopo il «Decreto riscossione»

Il D.Lgs. 159/2015 modifica la disciplina relativa alla rateazione delle somme iscritte a ruolo . Tra le novità si stabilisce che per somme di importo non superiore a € 50.000, la dilazione è riconosciuta, fino ad un massimo di 72 rate, dietro semplice richiesta del contribuente. Vengono inoltre riconfigurate le cause di decadenza, con la riduzione da 8 a 5 del numero delle rate scadute che determinano tale effetto e l’introduzione a regime della possibilità di riammissione ai benefici della rateazione.

CONTENZIOSO

Ravvedimento operoso: chiarimenti di Telefisco 2016

Le misure più favorevoli al contribuente delle sanzioni previste dalla nuova disciplina sanzionatoria, di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , trovano applicazione anche in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016 . In virtù del principio di legalità (cd. favor rei ) contenuto nell’ art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 [CFF9466] , infatti, le modifiche delle diposizioni sanzionatorie aventi effetti per il contribuente più favorevoli rispetto alla previgente disciplina sono applicate a violazioni commesse anche prima del 1° gennaio 2016, relativamente alle situazioni non ancora rese definitive. Inoltre, le comunicazioni con cui è richiesta la documentazione , inviate al soggetto che ha prestato l’ assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato) e/o al contribuente , non costituiscono una preclusione all’esercizio del ravvedimento da parte del contribuente, purché lo stesso avvenga prima della ricezione della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell’ art. 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF6336b] . Sono questi i due chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in riposta ai quesiti posti dagli esperti in occasione di Telefisco 2016 e di cui contribuenti e professionisti dovranno tenerne conto.

Novità del giudizio in Cassazione e Telefisco 2016

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha apportato diverse modifiche al processo tributario (anche) con riferimento al giudizio in Cassazione mutuando, in taluni casi, istituti già presenti nel processo civile; le novità concernono, specificamente, il cd. ricorso per saltum , la sospensione dell’ esecutività della sentenza impugnata in Cassazione , la riduzione del termine per la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di rinvio , la riscossione provvisoria nel giudizio di rinvio . Con specifico riferimento al processo tributario in Cassazione è, poi, da ultimo intervenuto un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016.

Principi guida/istruzioni per la redazione di un buon ricorso tributario

Con Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2015, tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, sono state formulate delle « raccomandazioni » sulle « regole redazionali dei motivi di ricorso » (per cassazione) in materia civile e tributaria . Si tratta di «regole di buon senso», meritevoli di essere considerate – e, soprattutto, utilizzate – non solo dagli avvocati cassazionisti (nei giudizi di legittimità), ma anche dai difensori (abilitati) nei precedenti gradi del giudizio (anche tributario). Tanto più che una analoga (e più pregnante) iniziativa è stata assunta – con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, 25 maggio 2015, n. 40 – anche dalla «Giustizia amministrativa»: per porre delle limitazioni – addirittura sanzionate – sulla «dimensione» dei ricorsi/appelli (presentati ai Tar e al Consiglio di Stato): cfr. anche Sent. C. di Stato 8/2016). Queste iniziative – o «direttive» – intendono proporre un «modello redazionale» che porti alla formulazione di atti completi , ma non prolissi o ripetitivi: per consentire al giudice di cogliere – subito e bene – il contenuto essenziale del documento. Nessuno «schema fisso», dunque: anche perché ogni professionista dispone di un bagaglio di «scienza e conoscenza» diverso, di un proprio stile di scrittura (che dipende da doti naturali e dalla sua formazione), ma una serie di suggerimenti per la redazione di documenti organici e, se possibile, incisivi e sintetici (sia pure con «deroghe motivate» per casi particolari). Le indicazioni che verranno fornite, di seguito, per la redazione dei ricorsi – e che valgono, mutatis mutandis , anche per la redazione di memorie illustrative, di replica, conclusionali: sia nel primo che nel secondo grado di giudizio – tengono debito conto della «norma speciale» dell’ art. 18 , D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [CFF4669] , e, « per quanto (ivi) non disposto e con essa compatibili », della «norma generale» del Codice di procedura civile (art. 1, co. 2° dello stesso Decreto), della giurisprudenza e – non ultimo – delle «linea guida» del Protocollo , a valere – in particolare – per i ricorsi tributari .

Il giudice d'appello può sospendere la sentenza della Ctp

La riforma tributaria del 1° gennaio 2016 , ha ricalcato a pieno ritmo il Codice di procedura civile in materia di tutela cautelare. Tale innovazione provocherà un crescendo esponenziale di appelli avanti il giudice tributario regionale perché la sospensione dell’ esecutività della sentenza di primo grado è stata rimessa al giudice di secondo grado . Ora la Ctr ha un potere cautelare specifico , che un tempo non possedeva.

Rassegna Massimario

Riforma del contenzioso tributario

Molte delle novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015 nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sono frutto del recepimento di precedenti giurisprudenziali. Passiamo in rassegna alcuni di essi.

Contenzioso tributario: parziale riforma del 2016

Dopo circa 20 anni dall’ultima riforma processual-tributaria il Legislatore interviene accennando una « timida » riforma del contenzioso tributario . Tra gli aspetti più rilevanti l’ ampliamento del reclamo e della conciliazione ma anche l’introduzione dell’ esecutività delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie . Quali tutele in favore del contribuente restano la sospensiva (la cui istanza sarà oggetto anche di decisione in relazione alle spese), oggi chiaramente estesa a tutti i gradi di giudizio , e l’ ottemperanza . Quasi tutte le novità sono entrate in vigore all’inizio del 2016 e si applicano anche ai processi in corso. Per il futuro si attendono altri «più coraggiosi» interventi di riforma.

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