Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823 (presidente Rovelli, relatore Cappiabanca), hanno tentato di comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla stessa Corte in relazione alla sussistenza anche nel diritto interno , al pari di quello comunitario, di un generalizzato obbligo di contraddittorio nel procedimento di formazione dell' atto impositivo . In realtà si dovrebbe parlare più di dissidio che di semplice contrasto, atteso che sul punto le stesse Sezioni Unite si erano già espresse con le sentenze gemelle 18 settembre 2014, n. 19667 e n. 19668 (relatore Botta). Ma che queste ultime sentenze non avessero composto il dissidio sorto all'interno della Sezione tributaria era parso subito chiaro con l'ordinanza di rimessione alle SS.UU. depositata dalla Sezione VI-T in data 14 gennaio 2015, n. 527 (presidente Cicala, relatore Cosentino). Tuttavia, le conclusioni a cui sono giunte le SS.UU. con la sentenza 24823/2015, unanimemente criticata dalla dottrina, non pongono una soluzione definitiva alla questione, atteso che la Commissione tributaria regionale della Toscana , preso atto del principio di diritto enunciato dalle SS.UU., con ordinanza 16 gennaio 2016, n. 736/1/15 – presidente e relatore Cicala che, si rammenta è anche il presidente della sezione V tributaria della Corte di Cassazione – ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, co. 7 [CFF6726] , in relazioni agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 Cost.. A tale pronuncia è seguita la recentissima ordinanza 17 marzo 2016, n. 5362 della Sezione VI-T della Corte di Cassazione, la quale ha recepito i principi statuti dalle SS.UU., senza soffermarsi in alcun modo sulle distoniche motivazioni contenute nell'ordinanza «Cicala» di rimessione della questione alla Corte Costituzionale. Decisioni così divergenti non possono che disorientare, determinare irragionevoli diseguaglianze, nonché vulnerare la funzione di «uniforme applicazione della legge», che è propria della Corte di Cassazione.