OPINIONE

Imponibilità Irap: novità in tema di autonoma organizzazione

A seguito della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9451, depositata lo scorso 10 maggio 2016 , è stato finalmente « rivisitato » il concetto di autonoma organizzazione , disciplinato dall’art. 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [CFF5668] , quale presupposto dell’ Irap in relazione alle imprese , lavoratori autonomi e professionisti .

ACCERTAMENTO

Segreto professionale e autorizzazione dell'autorità giudiziaria

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8587, depositata il 2 maggio scorso, stabilisce che se il professionista ritiene illegittima l’ autorizzazione giudiziaria che autorizza i verificatori fiscali a proseguire il controllo nonostante l’opposizione del segreto professionale può rivolgersi al giudice tributario nel caso in cui sia emanato l’ atto impositivo . Nel caso in cui, invece, non siano contestate violazioni fiscali potrà rivolgersi al giudice ordinario lamentando una lesione di diritto soggettivo .

Nuovo «passo» dell'Agenzia nella lotta all'evasione fiscale

Come ogni anno l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 20 aprile 2016 , n. 16/E , è intervenuta per fornire ai propri Uffici le linee guida per il contrasto all’ evasione fiscale anche alla luce dei recenti interventi normativi di attuazione della Legge delega 23/2014. Significativo, in questo contesto, è l’affermata volontà di voler dare una svolta a tale attività, «un cambio di passo » che si propone di instaurare un confronto collaborativo e costruttivo con i contribuenti , nella prospettiva di una maggiore proficuità dell’azione di prevenzione e contrasto dell’evasione.

Nuovo regime di adempimento collaborativo

Nell’ottica del miglioramento delle relazioni tra Amministrazione finanziaria e grandi contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha avviato un progetto pilota finalizzato a porre le basi per definire uno schema di riferimento per nuove forme di interlocuzione avanzata basate sulla cooperazione , la trasparenza e la fiducia reciproca. Il progetto rientra in quello che in ambito internazionale prende il nome di « cooperative compliance programme » ovvero « regime di adempimento collaborativo » e che ha di recente formato oggetto di attenzione da parte del Legislatore italiano L’obiettivo del progetto è quello di individuare in concreto, in collaborazione con i contribuenti , elementi utili alla successiva definizione delle caratteristiche che dovranno ispirare il nuovo rapporto e che consenta un’evoluzione dell’attuale attività di tutoraggio, prevista per i contribuenti e che, inizialmente, è riservato solo a quelli di grandissime dimensioni ; con il provvedimento del 14 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sui requisiti dimensionali , sulle caratteristiche dei sistemi interni di gestione del rischio fiscale e, infine, allega il modello di domanda di adesione al regime finalizzato a far sviluppare il dialogo tra Fisco e contribuente.

IMU

Imu e Tasi per comodati verbali

In merito agli immobili dati in comodato gratuito dai genitori ai propri figli che li utilizzano come abitazione principale, se il contratto di comodato è verbale e si intende comunque registrarlo al fine di godere dello sconto del 50% su Imu e Tasi previsto dalla Legge di Stabilità 2016, l’agevolazione decorre dalla data del contratto e non da quello della registrazione : a chiarirlo è il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia con la recente nota 8 aprile 2016, n. 8876 .

Soggetti ad Iva i compensi percepiti dopo la cessazione dell'attività

Le SS.UU., con la sentenza 21 aprile 2016, n. 8059 , hanno statuito che il compenso per le prestazioni professionali è imponibile a fini Iva anche se percepito dopo la cessazione dell’ attività e la dismissione della partita Iva . Nella pronuncia, emessa per «esigenza nomofilattica», è chiarito che il fatto generatore dell’ imposta deve essere identificato con l’effettuazione del servizio e non con il momento del pagamento da parte del cliente.

Distrazione all'interno del gruppo societario

Non c’è condanna per l’ amministratore per il reato di bancarotta quando la distrazione, di fatto, genera vantaggi all’impresa nel gruppo societario cui appartiene . In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2634 c.c., esclude dall’atto depauperatorio in presenza dei cd. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in regione della sua appartenenza ad un più ampio gruppo di società ovvero del suo collegamento con altra società , conferisce valenza normativa a principi , già derivanti dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività, applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizioni patrimoniali contestati come distrattivi o dissipativi. La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 marzo 2016 , n. 12399 , ha accolto con rinvio il ricorso dell’amministratore unico di un’azienda dichiarata fallita; i giudici di legittimità hanno sostanzialmente negato la condanna per bancarotta quando la distrazione , di fatto , genera vantaggi alle imprese nel gruppo societario cui appartiene.

Nuovo reato di omesso versamento Iva

Dal 22 ottobre 2015, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 con cui è stato riformato il sistema penale tributario, la soglia per la configurazione del reato dell’ omesso versamento Iva è stata innalzata da 50.000 a 250.000 € . Alla luce di questa nuova e più alta soglia, dunque, non avranno più conseguenze di natura penale quei contribuenti che, prima del 22 ottobre 2015, non hanno versato l’Iva dovuta per importi fino a 250.000 €. Inoltre, la riduzione della soglia ai fini della configurazione delle condotte penalmente perseguibili sta già comportando una definizione assolutoria di molti processi pendenti relativi agli omessi versamenti Iva di importo superiore 50.000 € , ma inferiore alla nuova soglia di 250.000 € . Sul punto, secondo un recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice penale chiamato ad assolvere i contribuenti che hanno omesso di versare l’Iva per importi inferiori a 250.000 €, deve dichiarare il non doversi procedere « perché il fatto non sussiste », anche se il mancato versamento dell’Iva in misura inferiore alla soglia continua ad integrare un illecito tributario sanzionabile dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 [CFF9461] con una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’ importo non versato .

Credito esposto in dichiarazione e termine di decadenza

Le SS.UU., con la sentenza 15 marzo 2016, n. 5069 hanno affermato che il credito di imposta chiesto a rimborso nella dichiarazione periodica può essere disconosciuto dall’ Amministrazione finanziaria oltre i termini ordinari di decadenza del potere di accertamento : secondo la Cassazione, infatti, tali termini si applicano soltanto « alle attività di accertamento di un credito della Amministrazione e non a quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito ». La soluzione adottata dalla Suprema Corte non appare condivisibile perché trascura quelle disposizioni dello Statuto del contribuente che hanno conferito un’autonoma dignità al procedimento di rimborso del credito esposto nella dichiarazione periodica.

RISCOSSIONE

Atto di rinuncia di Equitalia al pignoramento presso terzi

Negli ultimi tempi, Equitalia sta provvedendo a recapitare, tramite Pec, alcune lettere con cui comunica la revoca della procedura di pignoramento dei crediti che il debitore vanta presso terzi intrapresa precedentemente. L'iniziativa rappresenta una conseguenza diretta di quanto stabilito dall 'art. 19, co. 1-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [CFF7219] secondo cui, a seguito del versamento della prima rata del piano di dilazione, l'agente della riscossione non può proseguire con le procedure di recupero coattivo in precedenza avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, una volta definita la concessione del piano di rateazione del debito tributario ed effettuato il pagamento della prima rata , l’ agente della riscossione rinuncia all' esecuzione intrapresa , liberando le somme da qualunque vincolo da esso derivante.

CONTENZIOSO

Impugnabilità degli atti impositivi per difetto di delega di firma

Ultimamente, anche alla luce delle recenti pronunce di legittimità e di merito, la delega di firma degli avvisi di accertamento emessi dall’ Agenzia delle Entrate ha assunto un’ importanza fondamentale nella difesa dei contribuenti . La Corte Suprema, infatti, è più volte intervenuta per precisare quali siano i requisiti « minimi » che la delega di firma deve avere ai fini della sua validità e della conseguente legittimità dell’atto di accertamento. In particolare, secondo i giudici di Piazza Cavour, a pena di nullità dell’atto impositivo sottoscritto da un funzionario delegato, la delega di firma deve avere forma scritta , specificare le esigenze di servizio che la motivano, indicare l’ ambito di applicazione e i suoi limiti , riportare le generalità della persona delegata e fissare la durata che deve essere a tempo determinato. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che, in sede contenziosa, il contribuente ha il diritto di chiedere l’esibizione della delega e che spetta all' Amministrazione dimostrarne l’esistenza e la validità . È bene comunque proporre tale richiesta sin dalla prima impugnazione dell’atto e, dunque, in sede di ricorso introduttivo, evidenziando che l’assenza di allegazione della delega all’accertamento rende impossibile qualsiasi riscontro di validità del provvedimento della sua attribuzione.

Gratuito patrocinio nel processo tributario

Anche il giudizio innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali prevede la possibilità per i contribuenti che ne abbiano i requisiti di accedere al patrocinio a spese dello Stato ; attualmente il limite di reddito imponibile è pari ad € 11.528,41 . È possibile formulare la richiesta sino alla data di trattazione della controversia e la parte è libera di scegliere il proprio difensore tra i professionisti abilitati alla difesa tributaria. Per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri professionali, ridotti della metà. Il beneficio è applicabile anche alle procedure concorsuali prive di attivo ; in tal caso è il giudice delegato ad attestare la carenza di fondi e tale provvedimento sostituisce l’esame che invece viene effettuato in tutti gli altri casi dalla Commissione Patrocinio a spese dello Stato istituita presso ciascuna Commissione tributaria.

Rassegna Massimario

Accesso agli atti preparatori del procedimento tributario

La giurisprudenza riconosce al contribuente il diritto di accesso agli atti preparatori del procedimento tributario successivamente all' emissione dell' atto impositivo , negando, invece, tale diritto durante la fase di formazione dell'atto stesso. Tale consolidata giurisprudenza si è formata in virtù del disposto dell'art. 24, L. 241/1990 nel testo vigente anteriormente alla novella del 2005. La domanda da porsi è se tale consolidato orientamento sia mutato alla luce delle modifiche apportate alla L. 241/1990 nel 2005 e dei principi giurisprudenziali formatisi in materia di contraddittorio procedimentale .

Diritto di accesso agli atti e contraddittorio procedimentale

È noto che la giurisprudenza riconosce al contribuente il diritto di accesso agli atti preparatori del procedimento tributario successivamente all' emissione dell'atto impositivo, negando , invece, tale diritto durante la fase di formazione dell'atto stesso. Tale consolidata giurisprudenza si è formata in virtù del disposto dell' art. 24, L. 241/1990 nel testo vigente anteriormente alla novella del 2005. L'ultimo comma dell'art. 24, infatti, non ammetteva l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 che, al comma 2, annoverava appunto i procedimenti tributari. La riforma del 2005 ha tuttavia apportato delle modifiche. Il vigente art. 24 dispone, infatti, al comma 1, lett. b), che il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari , per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano . Tuttavia, l'operatore del diritto di tributario che a differenza di Don Abbondio, non può di certo indietreggiare davanti alle difficoltà e agli ostacoli che incontra, deve chiedersi se sia ancora sostenibile che « questo matrimonio» – tra diritto di accesso agli atti preparatori dell'atto impositivo e contraddittorio endoprocedimentale – «non s'ha da fare» . Nel presente lavoro cercheremo di comprendere se la risposta al suddetto quesito ci può essere fornita dalla lettura della giurisprudenza comunitaria sul contraddittorio endoprocedimentale e dalla novella apportata nel 2005 alla L. 241/1990.

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