OPINIONE

Rassegna fiscale: le ultime novità

Sintesi delle più rilevanti novità fiscali , con distinzione tra: In particolare, quando l’argomento è oggetto di approfondimento nel presente numero della Rivista , viene data evidenza all’articolo di riferimento con rinvio alla pagina corrispondente.

Riscossione dei tributi: criticità da risolvere

Nella più ampia problematica relativa al funzionamento della riscossione coattiva, non facilmente ottenibile con la mera soppressione di Equitalia, interessante risulta analizzare gli aspetti relativi alla previsione normativa della nuova rateazione – ex L. 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 – considerato anche il fatto che la metà delle somme che vengono effettivamente riscosse da Equitalia discende da piani di rateazione.

ACCERTAMENTO

Informazione persuasiva e ravvedimento operoso: pánta rêi

È noto che l'istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare eventuali violazioni tributarie godendo di una riduzione significativa delle sanzioni edittali. Ed è altrettanto noto che la fonte giustificativa dell'effetto premiale si individua nell'assoluta spontaneità della regolarizzazione rispetto all'attività di controllo. Ne era conferma l' art. 13, co. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 [CFF9476] che, nel consentire al contribuente di ravvedersi, conteneva l' incondizionato inciso « (…) sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi , ispezioni , verifiche o altre attività amministrative di accertamento (…) ». Ma come affermava Eraclito « tutto si muove e nulla sta fermo ». A tale pensiero deve, probabilmente, essersi ispirato il Legislatore nell'approvazione dell’art. 1, co. 634, L. 23 dicembre 2014, n. 190 [CFF6972] (legge di Stabilità 2015) con il quale ha stabilito: « Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l' assolvimento degli obblighi tributari e favorire l' emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente , ovvero del suo intermediario , anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente (…) ».

Interpello con procedura abbreviata: è operativa la «cooperative compliance»

Il Decreto legislativo sulla certezza del diritto ( D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ) introduce nel nostro ordinamento fiscale il regime dell’ adempimento collaborativo . La cd. cooperative compliance consiste in una nuova forma di interpello che è disciplinata dagli artt. da 3 a 7 del citato D.Lgs. 128/2015 [CFFda 6976 a 6980 ]; tale istituto, al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni , nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, prevede un regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti. Uno degli istituti di maggior interesse per le imprese che saranno ammesse al regime di adempimento collaborativo è rappresentato dalla possibilità di avvalersi di una speciale procedura abbreviata di interpello preventivo, definito l’ interpello abbreviato o interpello sprint; il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (Mef) del 15 giugno 2016 , pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2016, disciplina le modalità applicative di questa procedura di interpello, rendendo così operativo l’ istituto.

Nuova App e nuovo portale di Equitalia

Il 4 luglio 2016 Equitalia ha presentato , per la prima volta, una propria App , denominata « Equiclick » disponibile sugli store di Android, Apple e Microsoft. Un nuovo strumento digitale che esordisce insieme al portale web per rendere, nelle intenzioni del suo amministratore delegato, più diretto il rapporto con i cittadini, per migliorare le procedure e per offrire servizi più semplici e al passo con i tempi. Nelle prime 24 ore dal suo esordio, sono stati ben 1.550 i soggetti che hanno scaricato la nuova App Equiclick. In particolare, sviluppata per smartphone e tablet , Equiclick consente di avere sempre sotto controllo la propria situazione , pagare cartelle e avvisi di pagamento , sospendere la riscossione e individuare lo sportello di Equitalia più vicino . Inoltre, per somme dovute non superiori ad € 50.000 è̀ possibile ottenere con pochissimi touch la rateizzazione del proprio debito. Oltre alla App , a luglio 2016 è stato presentato anche il nuovo portale www.gruppoequitalia.it dell’agente della riscossione, attraverso il cui accesso è possibile verificare in tempo reale la propria situazione, la presenza di provvedimenti o procedure (sgravi, fermi, ipoteche, ecc.), pagare i debiti e sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, o ancora ottenere direttamente online la rateizzazione dei debiti fino ad € 50.000.

Negli accertamenti si applica lo studio di settore più recente

L' Agenzia delle Entrate deve emettere un accertamento che si basi sempre obbligatoriamente sullo studio di settore più evoluto anche se il reddito dichiarato non è congruo rispetto agli standard in vigore al momento delle verifiche, da parte dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria; la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società affermando un principio consolidato e cioè che l'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l' applicazione retroattiva dello strumento più recente che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e affidabile; è, pertanto, illegittimo l'atto di rettifica utilizzando, nel caso della sentenza della Cassazione in commento, studi di settore non aggiornati con le più recenti modifiche attuate dall'Amministrazione finanziaria.

Confisca e accordi col Fisco Cass. 28225/2016 Confisca e accordi col Fisco

La confisca del profitto del reato è esclusa in caso di sottoscrizione di un piano di rateazione con il Fisco , anche laddove non sia stato completato il pagamento di quanto concordato : questo il più recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 luglio 2016, n. 28225, tenuto conto delle modifiche al sistema sanzionatorio penale recate dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158. L’ impegno a corrispondere quanto dovuto, a seguito di un accordo per la rateazione delle maggiori imposte contestate e richieste dall’Amministrazione finanziaria, esclude quindi l’operatività della confisca : sarà a tal fine sufficiente per il contribuente avvalersi della definizione con il Fisco, attraverso uno degli strumenti deflativi del contenzioso, e cioè con accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale ovvero anche di procedure di rateizzazione automatica o previa domanda, anche se il versamento delle somme concordate non risulti ancora essere stato completato.

Accertamento nullo senza sessanta giorni per i chiarimenti

L’ accertamento è da considerarsi nullo se al contribuente non sono concessi almeno sessanta giorni per giustificare le contestazioni che gli sono state addebitate; i sessanta giorni sono tassativi nel senso che anche qualche giorno in meno può far cadere l’atto impositivo. La Cassazione ha potuto ricordare che, di recente, sono state le Sezioni Unite a distinguere la disciplina del contraddittorio amministrativo che deve precedere la notifica dell’atto impositivo «(...) soltanto con riferimento ai tributi armonizzati è stato dato completo ingresso nell’ordinamento italiano alla disciplina emersa dalle decisioni della Corte di Giustizia Europea, secondo cui il preventivo contradditorio amministrativo deve ritenersi obbligatorio a pena di nullità purché il contribuente provi l’esistenza di valide ragioni difensive che avrebbero potuto farsi valere in sede di contraddittorio cosiddetto endoprocessuale ». Per i tributi diversi da quelli armonizzati , invece, non c’è obbligo del contraddittorio endoprocessuale: è obbligatorio e sanzionato solo laddove sia espressamente previsto. Per la Cassazione il mancato rispetto del termine di 60 giorni « comporta la nullità dell’ avviso anche con riferimento al recupero d’imposta » e la violazione di questo termine non può essere giustificata dall’ approssimarsi della decadenza del potere di accertamento dell’imposta.

RISCOSSIONE

Nuove chance per i decaduti dalle rateazioni

Ancora un'opportunità per i soggetti con debiti erariali scaduti. Il D.L. Enti Locali di recente approvato, ha previsto una ulteriore possibilità per i debitori non in regola con i piani di dilazione consentendo la riammissione al pagamento a rate . Per fruire di tale beneficio occorre presentare un'apposita domanda entro il 20 ottobre 2016 . Innalzata da 50 a 60 mila euro la soglia per fruire a regime della rateazione automatica , senza la presentazione di alcun supporto documentale.

Sospensione legale della riscossione

Il contribuente può beneficiare dell’immediato “ blocco ” delle attività esecutive e cautelari , presentando direttamente, anche in via telematica, all’ agente della riscossione una semplice autodichiarazione , ove si documenta che il credito è stato interessato da sgravi e/o sospensioni, nonché annullamenti (sia giudiziali che amministrativi), da decadenza e/o prescrizione. Lo stesso agente della riscossione ha poi 10 giorni di tempo per trasmettere l’ istanza e la documentazione ad essa allegata all’ Ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.), cui spetta il vaglio sulla fondatezza della richiesta . Tuttavia, a pena di decadenza, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un provvedimento esecutivo (atto di pignoramento) o cautelare (ipoteca e fermo amministrativo). Inoltre, è sempre necessario spiegare nell’istanza di sospensione le ragioni per cui si ritiene che gli atti sottostanti siano illegittimi. Fino a quando la risposta da parte di Equitalia non perviene, opera comunque la sospensione . Inoltre, come già accade, laddove l’Ente creditore non dovesse inviare alcuna comunicazione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta ad Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione vengono annullate di diritto e sono considerate automaticamente discaricate dei relativi ruoli.

CONTENZIOSO

Il processo tributario telematico si allarga

Il Processo tributario telematico ( Ptt ) rappresenta un’importante innovazione per la giustizia tributaria che si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto Fisco-cittadino . Con la C.M. 11 maggio 2016, n. 2/DF sono state emanate le linee guida della digitalizzazione che forniscono indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del Ptt. Al momento, l’informatizzazione interessa 8 Regioni ( Toscana , Umbria, Abruzzo , Molise , Piemonte , Liguria , Emilia - Romagna e Veneto ) e riguarda le seguenti fasi del processo tributario: registrazione e accesso al Ptt; notificazioni e costituzione in giudizio; deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio; formazione e consultazione del fascicolo processuale informatico attraverso il servizio «Telecontenzioso».

Rettifica di valore del ramo d'azienda

L’ avviso di rettifica di valore , per essere valido, deve prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto che consentono di giungere ad una determinata valutazione , con la contestualizzazione specifica delle verifiche svolte rispetto al caso concreto, mentre non può basarsi su formule astratte, né su un solo metodo di valutazione, quale quello cd. locativo: a confermarlo numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché la stessa Agenzia delle Entrate nella recente C.M. 28 aprile 2016 , n. 16/E . 

Rassegna Massimario

Vendita di terreni edificabili: accertamenti sulle plusvalenze

La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che, per quanto riguarda la determinazione della plusvalenza derivante dalla vendita di terreni lottizzati , pervenuti gratuitamente per successione o donazione, da assoggettare a tassazione, la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione, aumentato di ogni altro costo inerente al terreno stesso. Ciò premesso, assume rilievo individuare il valore normale del terreno all’inizio della lottizzazione. A tal riguardo, occorre riferirsi all’art. 9, co. 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF5167] secondo cui « per valore normale (…) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi».

Accertamenti su plusvalenze dei terreni edificabili

È frequente il caso in cui l’ Ufficio , partendo da un valore presunto più basso al mq, rettifichi al ribasso il valore iniziale del terreno venduto (provvedendo anche ad aggiornarlo in base ai coefficienti Istat) e riprenda a tassazione la differenza tra il valore dichiarato in atto e quello iniziale calcolato forfetariamente , non facendo alcun cenno né in merito alla sussistenza di altri gravi elementi, né tantomeno in merito alla fondatezza dei valori determinati dal Comune . In particolare, nel determinare il valore dei terreni all’inizio della lottizzazione, l’Ufficio delle Entrate, nell’atto di accertamento, precisa di aver fatto riferimento ad una particolare tabella del Comune (raramente allegata) in cui sono ubicati i terreni, elaborata dallo stesso ente locale per la determinazione del loro valore al fine del calcolo della base imponibile dell’Ici. In tal caso, ai fini della difesa, è opportuno far rilevare che, in realtà, con apposita circolare la stessa Agenzia delle Entrate a livello centrale ha chiesto ai propri uffici di utilizzare questi valori ai fini Ici solo per avviare la verifica ma non per fondare l’ accertamento .

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