OPINIONE

Nulla si crea e nulla si distrugge: neanche Equitalia

Il D.L. 193/2016 conv. con modif. con L. 225/2016, ha disposto lo « scioglimento » di Equitalia e la «nascita» dell'Agenzia delle entrate - Riscossione. Tuttavia più si legge la norma e più la mente del professionista si affolla di dubbi , mentre quella del cittadino di una semplice domanda: c'era bisogno di impegnare prima il Governo e poi il Parlamento per non creare nulla di nuovo?

ACCERTAMENTO

Avvisi di accertamento: con il decreto fiscale arriva la notifica via web

Dal 1° luglio 2017 gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica delle rendite catastali saranno notificati dal competente ufficio a mezzo pec : è questa una delle novità contenute nel pacchetto Semplificazioni introdotto dalla Camera nel decreto collegato alla legge di Bilancio 2017 (art. 7-quater, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. con L. 1° dicembre 2016, n. 225 che ha operato un intervento integrativo dell’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Si tratta di una delle novità inserite per ridurre i tempi e i costi delle notifiche, nonché per migliorare il rapporto dei contribuenti con il Fisco.

Nuovo modello Ipea per lo scomputo delle perdite

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016, è stato approvato il nuovo modello Ipea : l’istanza per il computo in diminuzione delle perdite in accertamento o in adesione. Il nuovo modello sostituisce a partire dallo scorso 12 dicembre quello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’ 8 aprile 2016 e può essere presentato solo mediante trasmissione telematica . A tal fine al nuovo mod. Ipea è stato aggiunto il quadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica.

L'Agenzia deve provare le condotte antieconomiche

L'antieconomicità della condotta imprenditoriale non costituisce elemento da solo sufficiente ad integrare le presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a sostenere la pretesa impositiva accertata in via analitico-induttiva, poiché richiede, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la dimostrazione dell’ inattendibilità della condotta. Per la Corte di Cassazione l’avviso di accertamento basato su contestazioni riguardanti l’ antieconomicità del comportamento dell’imprenditore richiede che l’Ufficio accertatore debba dimostrare l’inattendibilità della condotta da parte del soggetto accertato; nel caso in esame la poca chiarezza sulle rimanenze di magazzino rappresenta un elemento insufficiente a giustificare un avviso di accertamento

Responsabilità dell'acquirente d'azienda

La responsabilità del cessionario di un ramo di azienda (o di un'azienda) ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 472/1997 trova un limite invalicabile nella preventiva escussione del cedente , che deve essere effettiva e dimostrata, nonché ovviamente infruttuosa. Non rileva dunque la circostanza che tale escussione sia ritenuta ex ante ipoteticamente insoddisfacente per l'Erario. Inoltre, poiché la responsabilità ai sensi del menzionato art. 14 deriva da violazioni commesse da un soggetto diverso dal cessionario, l' atto impositivo che la invoca andrebbe preceduto da un contraddittorio approfondito o comunque andrebbe motivato in maniera particolarmente dettagliata, con l'allegazione degli atti evidentemente non conosciuti dal coobbligato. Si pone poi sovente una questione di compatibilità con la delega per la riforma tributaria.

Decadenza in campo tributario

A partire dall’ annualità 2016 si volta pagina, in quanto sono state cancellate le precedenti norme fiscali in vigore da oltre di dieci anni: gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mentre nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. È stato anche eliminato « in toto » l’istituto del raddoppio dei termini in presenza di reato tributario, che persisterà solo per le annualità che vanno dal 2011 al 2015. Alla stregua di queste novità, attualmente sono in vigore tre tipi di decadenza : 1. la prima riferita al regime premiale (con la durata di un anno in meno); 2. la seconda in vigore fino al 31 dicembre 2015 ; 3. la terza entrerà in vigore a partire dall’annualità 2016 e che ci accompagnerà per il futuro .

Lo studio di settore evoluto inverte l'onere della prova

La Corte di Cassazione con la sentenza 27 luglio 2016, n. 15604 ha affermato che quando in sede di contraddittorio fra Agenzia delle Entrate e contribuente si è pervenuti all' accordo circa l' applicazione retroattiva dello studio di settore evoluto , l'onere della prova si inverte e l'Amministrazione non dovrà dimostrare più nulla: sarà invece il contribuente a dover portare le circostanze di fatto che allontanano i suoi ricavi da quelli calcolati dagli studi di settore .

RISCOSSIONE

Aggio di Equitalia: tra incostituzionalità ed illegittimità

L’ incorporazione di Equitalia nell’ Agenzia delle Entrate non elimina i dubbi circa l’ illegittimità , ed incostituzionalità , dell’ aggio di Equitalia. Negli atti ancora impugnabili – incluse le cartelle di pagamento stesse – è possibile sollevare delle eccezioni che – per la loro rilevanza sociale, in quanto le questioni attengono al rispetto dei principi costituzionali – meritano una soluzione definitiva. Un dato immediato si pone all’attenzione degli operatori di settore: se è vero che l’aggio è dovuto per la copertura dei costi delle operazioni di riscossione coattiva, come mai la misura dell’aggio è scesa dal 9% al 6%, per arrivare fino al 3% in ipotesi di pagamento entro 60 giorni dalla notifica? Vedremo se la «sparizione» di Equitalia all’interno dell’Agenzia delle Entrate risolverà il dilemma.

Rottamazione dei carichi affidati all'agente di riscossione

Nel rispondere alle domande poste dal Cndcec durante un incontro svoltosi il 16 dicembre 2016 in merito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Equitalia ha fornito tanto importanti quanto attese precisazioni in merito ad alcuni dubbi che erano sorti sin dalla data di emissione del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016. Viene in particolare precisato che la definizione agevolata ha ad oggetto i ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 15 dicembre 2016 , giacché quelli trasmessi tra il 16 e il 31 dicembre 2016 per legge si intendono consegnati allo stesso agente della riscossione il 10 gennaio 2017. Inoltre, viene chiarito che, qualora il contribuente abbia una dilazione in corso e abbia omesso di pagare alcune rate del piano , occorrerà versare non solo le rate con scadenza nell’ ultimo trimestre 2016 , ma anche quelle già scadute . I predetti chiarimenti si aggiungono a quelli già forniti dalla stessa Equitalia, in risposta alle domande più frequenti, consultabili direttamente sul sito del medesimo ente. In merito ad altre questioni , invece, Equitalia in sostanza non si è pronunciata espressamente come, ad esempio, sulla eventuale impugnabilità della comunicazione di liquidazione degli importi da rottamare o sul diniego di definizione , o ancora sulla valenza dell’ impegno a rinunciare al giudizio .

Nuovi interpelli: chiarimenti delle Entrate C.M. 9/E/2016

Con la C.M. 1° aprile 2016, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell’ interpello del contribuente , come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, e con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia . Le modifiche apportate all’art. 11 dello Statuto del contribuente hanno riguardato anche la declinazione a livello di norma primaria dei requisiti , estrinseci ed intrinseci, per la valida presentazione dell’ istanza , oltre alla disciplina dell’istruttoria e dei tempi di lavorazione delle istanze. La maggiore tempestività nella redazione dei pareri in uno alla tendenziale eliminazione delle forme di interpello «obbligatorio» e alla omogeneità anche in sede di eventuale tutela giurisdizionale e delle regole procedurali applicabili rappresentano i criteri guida che hanno determinato le modifiche principali all’istituto dell’interpello.

CONTENZIOSO

Rassegna Massimario

Assoggettabilità ad Irap dell'attività di sindaco e di amministratore

La Corte di Cassazione nella più recente giurisprudenza ha stabilito il principio che l’ esercizio della professione di commercialista presso uno studio autonomamente organizzato , non integra di per sé il requisito dell' autonoma organizzazione in relazione a tutte le attività esercitate. Cosicché, i compensi derivanti dalla carica di sindaco ed amministratore non sono soggetti ad Irap se il professionista adempie alle funzioni senza ricorrere all' autonoma struttura organizzativa . Tuttavia laddove le diverse attività fossero svolte per mezzo di uno studio associato, è sempre implicita nella struttura associativa l'esistenza dell’autonoma organizzazione, con la conseguenza che le diverse attività sono sempre soggette ad Irap.

Sindaci, Amministratori e Irap: dalla Cassazione la parola definitiva?

I compensi percepiti da un dottore commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di società non sono soggetti ad Irap, essendo soggetta ad imposizione fiscale unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell'opera individuale. La circostanza che il dottore commercialista operi presso uno studio professionale autonomamente organizzato , non è sufficiente ad integrare il requisito dell' autonoma organizzazione , di talché, se adempie alle funzioni di amministratore di società o sindaco senza ricorrere all' autonoma struttura organizzativa , i relativi compensi non sono soggetti ad Irap. È questo il principio statuito, anzi ribadito, dalla Corte di Cassazione , Sez. VI - T, con la ordinanza, 11 novembre 2016 , n. 23104 .

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