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OPINIONE

ACCERTAMENTO

Antieconomicità – Eccessi dell'Ufficio e del contribuente

La Corte di Cassazione, recentemente con la sentenza della Sez. V, 15 settembre 2017, n. 21405, ha ribadito il principio di non inerenza degli atti manifestamente antieconomici che determinano costi del tutto sproporzionati rispetto ai componenti positivi di reddito. I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno limitato l'applicazione di tale principio affermando che l’Amministrazione, nella valutazione dell'antieconomicità di un'operazione, non può spingersi sino a sindacare la necessità o l' opportunità del sostenimento dei costi rispetto all'oggetto dell'attività. Ciò perché il controllo trasmoderebbe in valutazioni attinenti alla strategia commerciale che è sempre riservata all' imprenditore .

Validità della firma digitale negli atti impositivi

Dagli ultimi mesi del 2016 alcuni Uffici dell’ Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto digitalmente gli atti impositivi , quali avvisi di accertamento, atti di recupero del credito di imposta indebitamente compensato, così come anche documenti «interni». La novità ha anticipato di qualche mese l’introduzione della pec quale strumento di notifica, ma dalle prime applicazioni sembrano emerse alcune irregolarità che potrebbero invalidare l’ atto stesso.

Compensi degli amministratori troppo alti

È legittimo l’accertamento, utilizzando lo strumento dello studio di settore, nei confronti di una società che dà compensi troppo elevati ai propri amministratori rispetto alla dichiarazione dei redditi presentata; i compensi elevati al manager rappresentano un indice di maggior reddito . La Corte di Cassazione con la sentenza 19 luglio 2017 , n. 17807 ha confermato la tesi dei giudici della Commissione tributaria regionale; per i giudici di legittimità in tema di studi di settore è da considerarsi corretto l’ accertamento a carico di una S.r.l. che attribuisce compensi ai propri amministratori troppo elevati rispetto alla dichiarazione dei redditi presentata. Ai fini della remunerazione degli amministratori occorre, tuttavia, applicare lo studio di settore più aggiornato e affidabile .

Ravvedimento per la proroga tardiva della cedolare secca

L’Agenzia delle Entrate con la R.M. 1° settembre 2017, n. 115/E ha chiarito che la sanzione dovuta per la tardiva comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca (€ 100 ovvero € 50, in caso di comunicazione presentata con ritardo non superiore a trenta giorni) può fruire del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 [CFF9476] . Inoltre non è necessario inviare la raccomandata informativa all’inquilino sull’aggiornamento del canone se il contratto di locazione già non prevede alcun adeguamento.

Scomputo delle ritenute senza certificazione del sostituto

Secondo la Cassazione con la sentenza 7 giugno 2017, n. 14138 « in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’ omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti , onde evitare un duplice prelievo». Quindi via libera allo scomputo della ritenuta anche in assenza dell’apposita certificazione, purché il prestatore dimostri comunque di aver subito l’imposizione a titolo di acconto dal sostituto. Al fine di provare di essere stato inciso dalla ritenuta , appare, in questo senso opportuno rifarsi ai contenuti della R.M. 68/E/2009 , secondo cui la prova può essere fornita mediante esibizione della fattura con esposizione della ritenuta e della documentazione bancaria o di altri intermediari idonea a dimostrare l’importo del compenso netto effettivamente percepito così come risultante dalla suddetta fattura. A questo va aggiunta una dichiarazione di atto notorio a firma del contribuente con la quale egli stesso dichiari che la documentazione bancaria si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

Reati tributari: interruzione e sospensione della prescrizione

La L. 23 giugno 2017 , n. 103 (« Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ») ha introdotto importanti novità in tema (tra l’altro) di sospensione e di interruzione della prescrizione dei reati . La riforma esplica efficacia anche per i reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi dopo il 3 agosto 2017 , determinando un rilevante innalzamento del termine di prescrizione che potrebbe arrivare quasi al doppio (13 anni) rispetto a quello previgente (7 e ½). 

RISCOSSIONE

IVA

Rimborsi Iva e richiesta di anticipazione in conto fiscale

I titolari di partita Iva possono chiedere il rimborso del credito Iva , formatosi nello svolgimento della propria attività̀, in presenza di determinati presupposti. In particolare, fatta eccezione per il caso di cessazione dell’attività, le eccedenze di credito Iva maturate dai soggetti passivi possono essere richieste a rimborso , in tutto o in parte, su base trimestrale o annuale qualora d’importo superiore ad € 2.582,28. Inoltre, in sede di presentazione della dichiarazione, nell’apposito quadro, i richiedenti possono optare, ai sensi dell’art. 20, co. 1, D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, per l’erogazione del rimborso in conto fiscale secondo la procedura cd. ordinaria o semplificata . In ogni caso, le imprese che attendono l’erogazione di un rimborso Iva, purché in attività, possono anche accedere, attraverso lo strumento dell’ attestazione del credito Iva , a linee di credito a un tasso di interesse agevolato , messe a disposizione dalle banche che hanno aderito a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia.

CONTENZIOSO

Ancora sul «divieto» di assumere prove testimoniali

Permane l’interesse sui limiti di utilizzabilità processuale delle dichiarazioni di terzi: « In materia di utilizzabilità delle prove dichiarative nel processo tributario, questa Corte ha stabilito che, fermo restando il divieto di assunzione della prova testimoniale sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, anche al contribuente deve essere riconosciuta la facoltà di avvalersi di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale ; tuttavia esse non possono costituire prova piena dei fatti affermati , ma hanno il valore probatorio più limitato " proprio degli elementi indiziari , i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione", secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2000. (Sez. 5, Sentenza n. 11785 del 14/05/2010, Rv. 612990; Sez. 5, Sentenza n. 8369 del 05/04/2013, Rv. 626308) » 1 . Una « regola di valutazione probatoria » da osservare, che implica il « vaglio di attendibilità delle affermazioni » 2 oggetto della dichiarazione prodotta: si tratta di comprendere se il divieto di prova testimoniale ha generato (tipizzato) una categoria di prova o se non altro un’originale regola di valutazione.

Rassegna Massimario

Osservatorio giurisprudenziale e di prassi: Osservatorio giurisprudenziale e di prassi: conciliazione giudiziale Osservatorio giurisprudenziale e di prassi: conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso col quale è possibile definire tutte le controversie tributarie : a partire dal 1° gennaio 2016 anche le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione oppure relative ad operazioni catastali, instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione.

Conciliazione giudiziale

Nel corso del processo di primo e secondo grado, prima della conclusione del procedimento è possibile definire la controversia tributaria tramite conciliazione giudiziale ossia vale a dire un vero e proprio «accordo», beneficiando della riduzione delle sanzioni comminate nell’atto impositivo. Si tratta, in particolare, di un istituto deflativo del contenzioso tributario che, a seguito delle modifiche da ultimo apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, è applicabile , anche quando la lite è soggetta a reclamo mediazione, a tutti i tributi (non solo alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap, ma anche ai tributi locali, quali l’Imu, la Tasi, ecc., nonché ai contributi consortili, alle tasse di concessione governativa e così via), e che consente sia la negoziazione della pretesa sia la definizione parziale della vertenza, «fuori udienza» o «in udienza», e di conseguire il beneficio della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo o al 50% al minimo a seconda che si perfezioni, rispettivamente, in primo o in secondo grado.

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