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OPINIONE

Cessioni di immobili tra corrispettivo e valore normale: la saga continua

Le rettifiche dei valori immobiliari utilizzano le stime di mercato ( Omi ) sia per smentire il corrispettivo contrattuale ai fini dell’ Iva e delle imposte sui redditi , sia per gli accertamenti di valore nell’ imposta di registro : è un ritorno in auge, sotto profili diversi, delle antiche controversie di stima basate su una pluralità di parametri, non sempre adeguatamente esaminabili nel processo tributario.

ACCERTAMENTO

Contraddittorio: il difficile rispetto di un principio di civiltà

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in materia di contraddittorio procedimentale con l'ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24636, pronunciata dalla Sez. VI. La Suprema Corte ha cassato l'operato dell'Amministrazione che aveva emesso un avviso di accertamento fondato su dichiarazione confessorie rese da un contribuente nell' ambito di una verifica relativa a fatti aventi rilievo in un periodo d' imposta diverso da quello verificato .

Accertamento sui conti correnti dei soci

È da ritenersi corretto, in tema di accertamenti bancari, l’utilizzo dei dati che risultano dai conti correnti bancari intestati ai soci di una società rappresentata da un ristretto numero di persone , poiché in assenza di prova contraria, si può ritenere che le movimentazioni siano da ricondurre alla stessa società; gli accertamenti bancari posti in essere dall’amministrazione finanziaria per accertare eventuali maggiori redditi, non possono ritenersi limitati , con riferimento alle società di capitali, ai soli conti ascrivibili alla società , ma devono riguardare anche i conti dei soci , degli amministratori , dei procuratori generali allorché risulti provata dall'amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’ intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare, altresì, che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali , atteso che, ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 32 [CFF6332] e dell’omologa norma in tema di iva, incombe sul contribuente dimostrarne l’ estraneità alla propria attività di impresa . La Corte di Cassazione con l’ ordinanza 15 settembre 2017 , n . 21424 ha affermato che in sede di accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di dati provenienti sia dal suo conto , sia da quelli dei terzi (soci e amministratori) , con la conseguenza che i versamenti eseguiti dai soci e non adeguatamente giustificati legittimano la rettifica in capo alla società .

Transfer pricing: dal valore normale a quello di libera concorrenza

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. con L. 21 giugno 2017, n. 96, c.d. «manovra correttiva 2017», ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di transfer pricing , al fine di promuovere una migliore armonizzazione della disciplina nazionale di settore con le Linee Guida Ocse. Il Legislatore ha disposto che il valore delle operazioni economiche transnazionali tra consociate deve essere determinato conformemente al principio di libera concorrenza . In altre parole, il Legislatore ha modificato il parametro normativo di misurazione delle operazioni infragruppo transnazionali, passando dal concetto di «valore normale» a quello di « valore di libera concorrenza »: cosa cambia?

Prescrizione dell'accertamento doganale

In base alla nuova normativa doganale unionale, una obbligazione non può essere notificata al debitore dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data in cui la medesima è sorta . Tuttavia, laddove l' obbligazione doganale nasca a seguito di un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente , il codice doganale dell’Unione individui un termine più esteso per la prescrizione, da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni , da stabilire, nello specifico, ad opera del singolo Stato membro. Inoltre, in caso di impugnazione da parte del contribuente della decisione adottata dall'ufficio o di notifica allo stesso del processo verbale di constatazione redatto a seguito di revisione dell’accertamento, i termini in materia di prescrizione dell’accertamento doganale sono, oggetto di sospensione. Quanto, poi, al cd. « periodo transitorio », l’Agenzia delle Dogane ha recentemente chiarito che, in ordine ai rapporti pendenti relativi alle obbligazioni doganali sorte in virtù di fatti aventi rilevanza penale prima dell’applicazione delle nuove disposizioni unionali, deve continuare ad applicarsi la previgente disciplina , dovendosi, tuttavia, fare riferimento , a tal fine, al momento dell’« insorgenza » della obbligazione e non a quello dell’« accertamento » della medesima. In quest’ultima ipotesi, infine, potrà eccepirsi la maturata prescrizione già nell’ambito del contraddittorio ex art. 22, par. 6, del Cdu, senza, cioè, che sia necessario l’intervento degli organi giurisdizionali.

Accertamento integrativo e nuovi elementi

Il confronto tra Fisco e contribuenti è sempre serrato e la possibilità di emettere nuovi avvisi di accertamento , per annualità già oggetto di controllo e, magari, sugli stessi presupposti impositivi, costituisce un elemento oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza , molto sollecitata sul punto. Una recente sentenza 21 settembre 2017, n. 21237 della Corte di Cassazione, offre lo spunto per una riflessione sul tema e per analizzare i principi nel tempo sanciti dai giudici di legittimità.

Cancellazione della società Cancellazione della società e riscossione dei debiti

L’Amministrazione finanziaria ha a disposizione cinque anni per riscuotere i debiti della società estinta a seguito dell’introduzione del cd. decreto Semplificazioni fiscali, veicolato nel D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, delle nuove disposizioni in materia di società cancellate; la Corte di Cassazione dopo aver attentamente esaminato la norma e le sue contraddizioni, seguendo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questi ultimi due anni, afferma che « il co.4, dell’art. 28, D.Lgs. 175/2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal Registro delle Imprese , non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’articolo 2495, secondo comma, C.C. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè dopo il 13 dicembre 2014 o successivamente) ». Nel caso in esame, nella sentenza oggetto del presente commento, poiché l’art. 8, co. 4, del citato D.Lgs. 175/2014, non ha efficacia retroattiva se la cancellazione della S.r.l. è avvenuta prima della notifica dell’ accertamento e in data anteriore al 13 dicembre 2014 , l’amministrazione finanziaria ha solo un anno di tempo per far valere la propria pretesa in materia di riscossione dei debiti.

I nuovi indicatori di affidabilità fiscale 2017

Gli Isa scaldano i motori in vista dell’approvazione, entro il 31 dicembre di quest’anno, dei primi 70 modelli che entreranno in vigore già dal periodo d’ imposta 2017 . In attesa delle approvazioni definitive di fine anno le Entrate hanno già messo a disposizione dei contribuenti, nel proprio sito, le prime bozze (contabili, non c’è ancora il software ) degli Isa che saranno allegati al Modello Redditi 2018 . A questo si aggiunge tutto il materiale predisposto dalla Sose in occasione degli incontri con le associazioni di categoria per ogni singolo Isa, che permette agli utenti di capire come sarà nel concreto il funzionamento dei nuovi indicatori. Sotto il profilo strettamente compilativo dall’esame delle prime bozze dei modelli di compilazione degli Isa si può notare la decisa riduzione delle notizie extracontabili richieste rispetto a quelle previste negli studi di settore. Per quanto riguarda invece i dati contabili (Quadri F e G rispettivamente per imprese e professionisti) le informazioni necessarie alla compilazione rimangono pressoché le stesse con qualche lieve modifica di forma . Sotto l’aspetto tecnico va detto che gli Isa non sono altro che una serie di indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei singoli contribuenti .

RISCOSSIONE

Problematiche connesse all'impugnazione degli atti di riscossione

Gli atti emanati dall’ agente della riscossione sono autonomamente impugnabili e il contribuente ha l’onere di impugnare l’atto della riscossione dinanzi al Giudice fornito di giurisdizione, individuandolo sulla base della natura del credito posto in riscossione. Tuttavia, le «liti di riscossione» comportano notevoli problematiche sul versante processua le , posto che le somme vengono iscritte a ruolo da un soggetto , quale è l’Ente impositore, diverso dal soggetto che provvede alla notifica dell’ atto esattivo , quale è l’ agente della riscossione (ex Equitalia e ora Agenzia Entrate-Riscossione). Si pensi, ad esempio, alla competenza del giudice, ove l’atto può essere stato emanato da un agente della riscossione avente una sede territoriale diversa rispetto a quella dell’ufficio locale che ha formato il ruolo o ancora alla corretta individuazione del legittimato passivo laddove, ad esempio, la cartella di pagamento può essere affetta da vizi imputabili sia all’Ente impositore sia all’agente della riscossione o alla necessità del litisconsorzio nella fase di impugnazione della sentenza.

Ritardato/omesso versamento in pendenza giudizio

La Corte di Cassazione con la sentenza 11 ottobre 2017, n. 23784 ha statuito che in caso ritardato od omesso pagamento degli importi dovuti a seguito di riscossione frazionata in pendenza di giudizio è dovuta « l’ ulteriore sanzione » del 30% perché troverebbe applicazione « sia nell’ipotesi in cui vi sia stata iscrizione a ruolo (comma 1), sia nell’ipotesi in cui ciò sia mancato (comma 2) ». L’arresto desta qualche profilo di criticità perché sembrerebbe porsi in soluzione di continuità con il tenore letterale dell’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 [CFF9476] , con l’evoluzione legislativa in tema di concentrazione della riscossione nell’accertamento, nonché con la prassi amministrativa.

CONTENZIOSO

Controlli per società a ristretta base societaria

La Corte di Cassazione con la sentenza 17 ottobre 2017, n. 24534 ha dichiarato legittimo il principio secondo cui in caso di accertamento in capo ad una società a ristretta base sociale o familiare di utili extracontabili opera la presunzione della distribuzione degli stessi, pro-quota, ai soci anche quando i maggiori utili accertati derivano da una presunzione dei verificatori che si basa su una «nota interna» rilevata presso una terza società in sede di controllo. Si ritiene che l’unica via di difesa per il contribuente per evitare l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili sia quella di provare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

Rassegna Massimario

L'osservatorio giurisprudenziale e di prassi: accertamenti immobiliari

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, negli accertamenti sulle compravendite immobiliari , l' Amministrazione finanziaria non può basarsi su rigidi automatismi , ma deve proporre un quadro ricostruttivo che univocamente conduca ad un determinato risultato. In altre parole, occorrono elementi che facciano leva su dichiarazioni degli acquirenti, documentazione extracontabile, contratti preliminari che espongano importi diversi rispetto ai rogiti, indagini bancarie che denotino comportamenti anomali. Consapevole di questo, la stessa Agenzia delle Entrate, con la C.M. 28 aprile 2016, n. 16/E nel definire gli indirizzi operativi nell’attuazione delle misure di contrasto all’evasione, valorizza l’ importanza del contraddittorio preventivo con il contribuente, come «tappa necessaria» per rendere, da un lato, più credibile e sostenibile la rettifica e, dunque, la pretesa tributaria, e dall'altro, per scongiurare l'effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto.

Accertamenti immobiliari basati su perizie di stima e possibile difesa

Per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili , la base imponibile alla quale l’acquirente e il venditore fanno riferimento per commisurare e liquidare l’imposta proporzionale di registro è rappresentata dal valore indicato nell’ atto di compravendita . In sede di eventuale accertamento, gli Uffici controllano la congruità del valore dell’immobile indicato nell’atto di compravendita rispetto al valore venale in comune commercio e, appurata l'eventuale inferiorità, operano la rettifica di valore , recuperando la maggiore imposta di registro , la sanzione e gli interessi di mora . Al fine di conferire gravità, precisione e concordanza agli elementi posti a base della rettifica e per giustificare l’assenza di sopralluogo, gli Uffici, negli ultimi tempi, tendono ad utilizzare a proprio favore alcune delle informazioni contenute nelle perizie di stima redatte da un perito per conto dell’acquirente o venditore . In tal caso, ai fini della difesa, è opportuno far rilevare che l’Ufficio ha considerato solo alcuni dati esposti nella perizia, omettendone altri determinanti ai fini della corretta determinazione del valore e che, in presenza di una perizia di stima asseverata da un tecnico, prima dell’atto di compravendita, è illegittimo l’accertamento.

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