OPINIONE

Il diritto di essere ascoltati

Il rapporto di imposizione fiscale da parte dello Stato o degli enti locali nei confronti dei cittadini è disciplinato dalle regole di supremazia dell’ Ente . È ormai pacifico che il diritto tributario si collochi in rapporto di specialità con il diritto amministrativo (Cassazione, sentenza 18 settembre 2015, n. 18448), così che le norme di questa branca del diritto devono ritenersi applicabili ove non siano derogate per legge.

ACCERTAMENTO

Segnalazioni per gli studi di settore 2015

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile « Segnalazioni studi di settore Unico 2016 », il software con cui il contribuente può segnalare all’ Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze relativi alla non congruità , non normalità , non coerenza , inapplicabilità o esclusione dagli studi di settore 2016 periodo d’imposta 2015 non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria. L’utilizzo del software e la trasmissione della comunicazione non sono obbligatori ma possono risultare convenienti al fine di prevenire un’eventuale invito al contraddittorio da parte degli uffici.  

Accertamento nullo se emesso prima dei 60 giorni

È nullo l’ accertamento fiscale emesso prima dei sessanta giorni dalla fine dell’ ispezione anche se, di fatto, il contribuente ha aderito al contraddittorio sugli studi di settore; la Cassazione ha ribadito che quando c’è accesso della Guardia di finanza nei locali dell’impresa, al fine di acquisire gli elementi rilevanti in funzione dell’applicazione degli studi di settore, ed essendo rilasciato il processo verbale di constatazione, la specie ricade sotto la normativa prevista dallo Statuto del contribuente; dopo il rilascio della copia del processo verbale di constatazione , il contribuente può comunicare entro sessanta giorni le osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori e l’ avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine , fatto salvo i casi motivati.

Nullo l'atto senza invito al contraddittorio

La motivazione dell’avviso di accertamento deve dare adeguata contezza delle ragioni per le quali siano state eventualmente disattese le contestazioni del contribuente, emergendo pertanto che il contradditorio preventivo è un elemento essenziale cd. imprescindibile per consentire l' applicabilità degli studi di settore in considerazione della concreta realtà economica del contribuente; costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello in base al quale la rilevanza probatoria degli studi di settore non possa prescindere dal preventivo esperimento del contraddittorio , nella fase che appunto deve precedere la stessa emissione dell’avviso di accertamento. Nel caso in esame, quindi, anche se il contribuente ha chiesto di poter aderire all’accertamento con adesione l’ avviso basato sugli studi di settore privo dell’invito al contraddittorio è da ritenersi nullo .

Sempre obbligatoria la confisca, anche nel patteggiamento

Ai sensi dell'art. 12-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [CFF9527O] e con riguardo a tutti i delitti di cui al citato decreto, la confisca diretta ovvero la confisca per equivalente del profitto del reato, coincidente con l'imposta evasa, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Pertanto, il Giudice è sempre tenuto a provvedere sulla confisca per equivalente relativamente al profitto del reato.

Imposta fissa per il trust autodichiarato

Con la sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614 la Suprema Corte, in difformità rispetto ai precedenti arresti, ha affermato che il trust autodichiarato non è soggetto ad imposta proporzionale perché rappresenta una donazione indiretta in cui la segregazione è l’effetto funzionale e naturale del vincolo di destinazione e non sussiste quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone che si verificano, viceversa, nel momento in cui i beni devoluti in trust saranno trasferiti a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale.

RISCOSSIONE

Termine prescrizionale delle cartelle esattoriali

Gli atti accertativi della pubblica Amministrazione – Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Inps, Inail, Comuni, Regioni, ecc. – e i provvedimenti esattoriali dell’ Ente della Riscossione si prescrivono nel termine breve di cinque anni , senza che la mancata impugnazione dell’atto impositivo nei termini perentori previsti dalla legge comporti l’allungamento del termine prescrizionale da breve a decennale. Questo perché la scadenza del termine stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione coattiva di un credito produce solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del suo termine di prescrizione breve in ordinario decennale : tale conversione opera, ex art. 2953 c.c., solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo . È quanto affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella propria pronuncia 17 novembre 2016 , n. 23397 .

Riscossione delle somme in pendenza di giudizio

La presentazione del ricorso in Commissione tributaria non sospende , di norma, la riscossione , che prosegue con una gradazione diversa , a seconda del comparto impositivo di riferimento. Generalmente, in caso di avvisi di accertamento, entro il termine di presentazione del ricorso bisogna corrispondere il terzo delle maggiori imposte richieste, mentre i restanti due terzi e i due terzi delle sanzioni dopo la sentenza di primo grado e il residuo successivamente alla pronuncia del giudice di appello. In ogni caso, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. 10/E/2014, qualora il contribuente ritenga che l’Ufficio abbia sbagliato a richiedere le somme in pendenza di giudizio, è sempre ammessa la presentazione di un’ istanza di autotutela e/o l’ impugnazione dell’ atto di intimazione di pagamento . Così, laddove ad esempio, dopo il rigetto del ricorso da parte della Ctp in merito ad un atto esecutivo, l’Amministrazione calcoli erroneamente i 2/3 dovuti, il contribuente ha sempre una doppia possibilità per far valere le proprie ragioni attraverso la presentazione di un’istanza di riesame dell’intimazione di pagamento in autotutela e/o la presentazione del ricorso in Commissione tributaria o, in caso di somme richieste fino a 20mila €, reclamo all’Ufficio.

CONTENZIOSO

Nuovi concetti nelle sanzioni tributarie

A differenza del passato è stato espressamente chiarito che non va sanzionata l’ imposta teorica e quindi accertata, ma quanto dovuto dal contribuente in seguito alla rettifica operata, al netto di crediti pregressi o altre voci a scomputo . In quest’ottica, assume rilievo il concetto di danno erariale e le perdite, per le quali è ora prevista una specifica procedura per il riconoscimento in sede di adesione, oltre che rilevare anche in sede penale.

Omessi versamenti di acconti: cumulo giuridico delle sanzioni

A seguito della sentenza 26 ottobre 2016 n. 21570 della Corte di Cassazione (Sezione tributaria), è stata riconosciuta l’ applicabilità del cumulo giuridico alle sanzioni irrogate ad una società , ed indicate nella relativa cartella di pagamento, per omesso versamento delle imposte Iva, Irpeg ed Irap, oltre alle ritenute effettuate come sostituto d’imposta per l’anno 2003.

Redazione degli atti processuali

La sentenza 20 ottobre 2016 , n. 21297 in commento 1 nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo 2 , enuncia un principio generale 3 in ordine alle « modalità espositive » e allo « stile » di redazione degli atti processuali 4 ed, in particolare, degli atti che costituiscono in capo al giudice il dovere di decidere 5 , pur tenuto conto che « chiarezza » e « sinteticità » della sentenza, presuppongono « necessariamente analoghe caratteristiche negli atti di parte » 6 .

Rassegna Massimario

Illegittimità degli avvisi di accertamento anticipati

La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che l’ avviso di accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del Pvc è nullo . Ad avviso dei Giudici di legittimità, tale impostazione trova fondamento nell’art. 12, co. 7, L. 212/2000 [CFF6726] (cd. Statuto dei diritti del contribuente) secondo cui, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente possa comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. La ratio della norma è chiara: l’Ufficio deve concedere al contribuente la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e richieste, proprio nell’ottica collaborativa che costituisce elemento centrale della L. 212/2000. Ove invece l’Amministrazione emetta l’atto impositivo prima dei sessanta giorni prescritti si incorrerebbe comunque nella violazione della norma, nonché del diritto di difesa del contribuente . Ne consegue, dunque, che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza .

Avviso anticipato: eccezione da sollevare in contenzioso

La conclusione dell’anno coincide anche con l’intensificazione delle attività di controllo da parte del Fisco a causa della prescrizione dei termini di accertamento, anche se diversi a seconda delle imposte e degli atti contestati. Tuttavia, in tale scenario, l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto di un limite posto dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità: sono nulli gli avvisi emanati prima dei sessanta giorni dalla notifica del pvc . Una regola particolarmente importante perché, di fatto «sterilizza» gli atti che vengono di solito inviati da novembre di ciascun anno senza il rispetto delle tutele per la difesa previste dall’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente [CFF6726] . Secondo questa disposizione, infatti, lo si ricorda, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, l’accertamento non può essere emanato prima della scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni e delle richieste del soggetto verificato che dovranno essere valutate dagli Uffici e, quindi, prima di sessanta giorni dalla consegna del pvc.

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