OPINIONE

Troppe rigidità sulle presunzioni bancarie

Le movimentazioni bancarie hanno certamente in sé una qualche valenza presuntiva per la determinazione degli imponibili fiscali, tuttavia il meccanicismo delle presunzioni legali introdotte decenni or sono finisce per vanificare l' utilità di queste indagini nel controllo fiscale , con esiti spesso irrazionalmente punitivi e discriminatori, specie per quanto riguarda la rilevanza dei prelevamenti.

ACCERTAMENTO

Nuovi interpelli: chiarimenti delle Entrate C.M. 9/E/2016

Con la C.M. 1° aprile 2016, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell’ interpello del contribuente , come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, e con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia . Le modifiche apportate all’art. 11 dello Statuto del contribuente hanno riguardato anche la declinazione a livello di norma primaria dei requisiti , estrinseci ed intrinseci, per la valida presentazione dell’ istanza , oltre alla disciplina dell’istruttoria e dei tempi di lavorazione delle istanze. La maggiore tempestività nella redazione dei pareri in uno alla tendenziale eliminazione delle forme di interpello «obbligatorio» e alla omogeneità anche in sede di eventuale tutela giurisdizionale e delle regole procedurali applicabili rappresentano i criteri guida che hanno determinato le modifiche principali all’istituto dell’interpello.

Telefisco 2017: novità per accertamento, riscossione e contenzioso

In occasione della manifestazione Telefisco 2017 , sono stati forniti chiarimenti dal dipartimento delle Finanze del Mef e dai funzionari dell’ Agenzia delle Entrate e di Equitalia ai quesiti posti dai professionisti con riferimento alle numerose novità normative : dei temi trattati, si intendono approfondire le risposte date in materia di accertamento, riscossione e contenzioso tributario.

Indagini bancarie: nuove presunzioni legali

Il Legislatore con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. con L. 1° ottobre 2016, n. 225 – c.d. «collegato» alla legge di bilancio 2017 – ha ridisegnato la «nuova» geometria delle presunzioni legali che operano in caso di indagini bancarie ai sensi delle disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. L'esigenza si è posta sia in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della presunzione di cui all’art. 32, co. 1, n. 2), secondo periodo , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione ai titolari di reddito di lavoro autonomo , sia per codificare il perimetro degli oneri probatori posto a carico degli imprenditori, stante l'introduzione da parte della giurisprudenza di merito di «franchigie» in relazione ai prelievi.

Valenza del valore Omi alla luce della più recente giurisprudenza

Il valore Omi esprime un dato « medio » relativo alle compravendite immobiliari . Nel corso degli ultimi anni, la sua valenza è stata altalenante , passando da elemento sufficiente di per sé a fondare l’atto impositivo a mero indizio da integrare con altre prove. La giurisprudenza sul punto è ondivaga : sebbene la tesi maggioritaria ritenga necessaria una motivazione fondata su plurimi segnali di evasione, non mancano pronunce di segno contrario. Dinanzi ad un atto di accertamento fondato sui valori Omi o quotazioni similari, diviene così necessario sviluppare la tesi difensiva non solo su un presumibile vizio di motivazione , ma prudenzialmente anche affrontando concretamente l’ infondatezza dei valori indicati fornendo la prova contraria .

IVA

Navigazione in alto mare e non imponibilità Iva

Con la recente R.M. 12 gennaio 2017, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle importanti indicazioni sulla valenza d’attribuire all’espressione « navi adibite alla navigazione in alto mare » ai fini dell’ applicazione del regime della non imponibilità Iva , così come disciplinato dall’art. 8-bis, lett. a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF6308a] . Si tratta dunque di precisazioni importanti per il settore della nautica che, seppur perfettamente condivisibili dal punto di vista teorico, creano da quello pratico diversi problemi di tipo operativo.

Accertamento da redditometro

Il redditometro rappresenta per l’Amministrazione finanziaria uno strumento di accertamento di tipo sintetico che si basa sulla capacità di spesa di un individuo: si parte dall’elemento certo di spesa per arrivare all’elemento da determinare che è il reddito accertato; nel caso oggetto del presente commento una contribuente era stata raggiunta da un accertamento ai fini Irpef con metodo sintetico . L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito perché la contribuente aveva giustificato l’acquisto di un immobile solo grazie al fatto che i suoi familiari l’avevano aiutata; tuttavia non aveva potuto dimostrare tale aiuto, in quanto è richiesta anche la prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto. In sostanza nel caso in esame è mancata l’ idonea documentazione dell’entità di eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso che la contribuente non ha fornito; è pertanto legittimo l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Autoriciclaggio e voluntary: «liaison» pericolosa?

Con l’art. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, recante « Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio» , il Legislatore ha introdotto, nel nostro ordinamento, all’art. 648-ter1 c.p., il delitto di autoriciclaggio e, attraverso un’interpolazione dell’art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001, ha incluso tale figura nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti. Si è trattato, dunque, di un intervento a 360 gradi da un punto di vista del sistema delle responsabilità penali. Al contempo, il Legislatore ha ritenuto di introdurre, contestualmente, l’istituto della voluntary disclosure per la definizione agevolata dell'emersione e del rientro di capitali detenuti all'estero. L’introduzione contemporanea della voluntary e dell’autoriciclaggio, è la prova di un malcelato tentativo di incentivare l'una, con il metus dell'altro, e lascia presagire che, negli intenti del Legislatore, reati fiscali e autoriciclaggio sarebbero dovuti andare di pari passo. Va ricordato che il Legislatore fiscale, segue spesso siffatto andamento improntato ad una sorta di corrispettività zoppa: da un lato, concede condoni o istituti premiali per la definizione agevolata di violazioni fiscali, dall’altro, li accompagna con un inasprimento della disciplina o un aumento della sanzioni all’unico scopo di far presagire al contribuente che quella potrebbe, davvero, essere l’ultima occasione per regolarizzare la propria posizione e per evitare le nuove e più consistenti punizioni. L’inserimento – estemporaneo – nello stesso testo legislativo della voluntary disclosure , offre comunque l’occasione per una breve riflessione sul delicato rapporto tra il nuovo reato di autoriciclaggio e i reati tributari.

Novità dei modelli studi di settore 2017

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017 sono stati approvati i 193 modelli da utilizzare nel 2017 per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore , relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali relativi al periodo d’ imposta 2016 . L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che con l’obiettivo di semplificare e favorire la compilazione del modello sono stati eliminati 5.300 variabili diminuendo le informazioni richieste e riducendole a quelle essenziali per l’applicazione degli studi di settore e a quelle necessarie per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità. Si ricorda infatti che questi modelli dovrebbero essere gli ultimi con la consueta struttura che abbiamo utilizzato in tutti questi anni in quanto dal prossimo anno , a seguito di quanto previsto dall’art. 7- bis, D.L. 22 dicembre 2016, n. 193, conv. con modif. con L. 1° dicembre 2016, n. 225, gli studi di settore lasceranno il posto agli indicatori di compliance / affidabilità .

Nuovi interpelli: chiarimenti delle Entrate C.M. 9/E/2016

Con la C.M. 1° aprile 2016, n. 9/E l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell’ interpello del contribuente , come modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, e con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dalla stessa Agenzia . Le modifiche apportate all’art. 11 dello Statuto del contribuente hanno riguardato anche la declinazione a livello di norma primaria dei requisiti , estrinseci ed intrinseci, per la valida presentazione dell’ istanza , oltre alla disciplina dell’istruttoria e dei tempi di lavorazione delle istanze. La maggiore tempestività nella redazione dei pareri in uno alla tendenziale eliminazione delle forme di interpello «obbligatorio» e alla omogeneità anche in sede di eventuale tutela giurisdizionale e delle regole procedurali applicabili rappresentano i criteri guida che hanno determinato le modifiche principali all’istituto dell’interpello.

Accertamento da studi di settore

Gli accertamenti da studi di settore sono da sempre oggetto di pronunce da parte dei giudici di legittimità e di merito. L’applicazione di questa metodologia di ricostruzione analitico presuntiva di ricavi e compensi ha infatti generato un nutrito contenzioso che abbraccia molteplici problematiche legate principalmente alla capacità degli stessi di cogliere o meno le realtà analizzate . Molte sentenze hanno avuto ad oggetto la motivazione dell’ atto di accertamento: aspetto particolarmente delicato, in quanto nella stessa si deve dar conto non solo dell’applicabilità degli «standard» al caso concreto, ma anche dei presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo dello studio di settore. In questo filone si innesta la recente ordinanza 18 gennaio 2017 , n. 1084 nella quale i Giudici di legittimità hanno decretato che la mancata indicazione nell’avviso di accertamento dello scostamento del reddito dichiarato rispetto alle risultanze dello studio di settore , essendo circostanza potenzialmente lesiva del diritto di difesa del contribuente, porta alla nullità dell’ atto notificato.

RISCOSSIONE

CONTENZIOSO

Figura del garante del contribuente

Per trovare una figura equivalente all’attuale garante bisogna risalire ai tempi dei Romani. È un ruolo molto importante perché il contribuente pretende l’esatta applicazione delle disposizioni di legge. Gli vengono evidenziate eventuali scorrettezze compiute dai funzionari stessi. Non ha poteri decisionali , ma può pretendere dall’ ufficio risposte congruamente motivate del proprio operato entro trenta giorni .

Rassegna Massimario

L'inerenza batte l'antieconomicità

La Suprema Corte ha ritenuto tendenzialmente sussistente, in tema di accertamento del reddito, il generale potere dell' Amministrazione finanziaria di disconoscere la valutazione economica operata in bilancio , o altrimenti risultante da atti o negozi giuridici, dei componenti positivi e negativi di reddito a prescindere dall' accertamento della simulazione di tali atti, davanti al giudice ordinario, pur in presenza di una contabilità formalmente corretta . È stato sostanzialmente sancito un principio generale secondo cui, a sostegno della rettifica analitico-induttiva, è sufficiente evidenziare la sussistenza di una prova presuntiva che si sostanzia nel nesso funzionale di collegamento argomentativo di un dato evento (antieconomicità dei costi o, l'equivalente sotto-rappresentazione dei ricavi) con un altro (occultamento di reddito imponibile), per consentire all'Amministrazione finanziaria di intervenire nella rettifica del reddito imponibile.

Accertamenti basati sull'antieconomicità

Accade di frequente che, nel corso di controlli fiscali, l’Amministrazione finanziaria contesti l’ antieconomicità di determinate scelte imprenditoriali e, conseguentemente, rettifichi i componenti positivi o negativi di reddito in modo da ricondurli ad un carattere di normalità, secondo le peculiari caratteristiche del soggetto sottoposto a verifica. In sostanza, con tali rilievi, formalizzati mediante un accertamento di tipo analitico-induttivo , di cui all’art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 [CFF6339] , l’Amministrazione finanziaria non mette in discussione la complessiva attendibilità delle scritture contabili, ma soltanto l’infedele rappresentazione fiscale di una o più operazioni analiticamente contestate sulla base dell’assunto secondo cui chiunque svolga un’attività economica è di norma indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi. A fronte di una condotta contestata come antieconomica dall’Ufficio corrisponde un ribaltamento dell’ onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a giustificare la propria condotta, si vedrà riprendere a tassazione il costo dedotto (o parte di esso), o il componente positivo di reddito non dichiarato (o parzialmente dichiarato), non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini Iva. Per non parlare, poi, del rischio, sempre più frequente, di segnalazione di notizia di reato alla competente Procura secondo la più recente prassi del Fisco. Così, nonostante le direttive impartite a livello centrale invitino i verificatori a concentrarsi su tipologie abbastanza palesi di gestioni ovvero operazioni antieconomiche, in concreto si assiste, non di rado, a contestazioni diffuse che richiamano il concetto di antieconomicità anche in assenza di tali evidenze macroscopiche. Ne consegue, in questi casi, che solo perché l’impresa è in perdita o consegue utili bassi, l’Ufficio rettifica la dichiarazione. In un simile contesto è opportuno illustrare, in sede di difesa, le ragioni che in concreto hanno portato a bassissimi utili o alla perdita, anche con analisi dell’andamento economico delle imprese di quel determinato settore e degli utili da queste conseguiti.

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