OPINIONE

L'opinione

Dichiarazione integrativa a favore: la «diritta via era smarrita»

L’art. 5, D.L. 24 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. con L. 1° ottobre 2016, n. 225 ha unificato il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore , coincidente, com'è noto, con il termine di decadenza previsto per l’ azione accertatrice . Con tale norma il Legislatore ha posto fine ad una discrasia collidente con il principio di capacità contributiva e i più elementari principi di ragionevolezza ed equità.

ACCERTAMENTO

Dichiarazione integrativa a favore: le novità per Assonime

Con la circolare 20 febbraio 2017, n. 3 Assonime illustra le novità introdotte dal Legislatore in materia di dichiarazione integrativa a favore del contribuente. La circolare illustra la nuova disciplina introdotta dall’art. 5, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con L. 1° ottobre 2016, n. 225 in merito alla rettifica delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti presentano ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Iva nonché in qualità di sostituti d’imposta. Assonime evidenzia che la novità principale consiste nell’aver unificato il termine entro il quale i contribuenti possono rettificare la dichiarazione fiscale a prescindere dal «segno» di tale rettifica; anche le c.d. dichiarazioni integrative a favore , infatti, similmente a quelle c.d. a sfavore, possono ora essere presentate entro il termine previsto per l’accertamento dei dati in esse contenute. In precedenza, invece, il termine che i contribuenti avevano per presentare la c.d. dichiarazione integrativa a favore era molto più breve.

Notifica degli atti tributari

Il tempestivo disconoscimento della conformità all’ originale della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento relativo ad un avviso di accertamento obbliga l’Agenzia delle Entrate a produrre l’ originale , pena la mancata prova della notifica dell’atto impositivo, con conseguente sua giuridica inesistenza . Pertanto, se su quell'atto non opposto è stata emessa una cartella di pagamento, l’ illegittimità della pretesa contenuta nel primo atto comporta anche l’ illegittimità della pretesa racchiusa nell’ atto successivo : è quanto si deduce dalla recente sentenza 28 febbraio 2017 della Corte di Cassazione.

Dichiarazioni del contribuente nel corso del controllo

Nel corso dei controlli fiscali operati nei confronti dei contribuenti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane possono acquisire informazioni e verbalizzare le relative risposte . Tuttavia , devono anche rispettare una serie di garanzie poste dalla legge a tutela degli accertati , tra le quali la legittima riserva ad opera del contribuente di rispondere nei termini previsti dalla legge, ovvero in non meno di quindici giorni. Si tratta di circostanze che devono essere tenute ben presente dai verificati, in quanto in grado di condizionare le successive fasi dell’accertamento.

Dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza

Le dichiarazioni presentate oltre il periodo di tolleranza di 90 giorni sono considerate omesse , con riferimento alle conseguenze negative per il contribuente , ma valide per la riscossione delle imposte dalle stesse derivanti. Si crea così una sorta di duplice trattamento della stessa irregolarità che necessariamente dovrebbe indurre gli uffici prima ed il giudice eventualmente coinvolto poi, a valutare se il comportamento del contribuente fosse realmente connotato da mala fede ovvero da semplice distrazione. Recentemente la Suprema Corte ha adottato un’ interpretazione particolarmente rigorosa che fa obiettivamente riflettere poiché potrebbe riguardare anche soggetti , in realtà, incolpevoli di qualunque forma di evasione .

Iscrizione ipotecaria nulla senza contraddittorio

Il contraddittorio preventivo è obbligatorio in ipotesi di iscrizione ipotecaria . Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22 febbraio 2017, n. 4587 . Secondo i Giudici di legittimità, infatti, « in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ ipoteca su beni immobili (...) deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione , concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (...) in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento » . La sentenza ribadisce, quindi, l’importanza del diritto al contraddittorio nel rapporto tra Fisco e contribuente, a prescindere dall’esistenza di una norma che sancisca tale diritto. Va tuttavia sottolineato, che la sentenza si inserisce in un contesto, che seppur nello specifico piano dell’iscrizione ipotecaria sembra aver raggiunto il proprio approdo in una ormai riconosciuta obbligatorietà del contraddittorio preventivo, in termini più generali fatica, invece, a trovare una disciplina unitaria.

Accertamento illegittimo senza allegazione degli atti richiamati

Gli atti richiamati per relationem nella motivazione di un avviso devono essere obbligatoriamente allegati a questo, pena la sua illegittimità : la Corte di Cassazione con la sentenza 12 gennaio 2017 , n. 562 ha statuito e ribadito il principio valevole in tema di operatività dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui occorre allegare, in uno all’atto impositivo notificato al contribuente, eventuali documenti, e nel caso di specie un pvc, cui si fa riferimento, pena la violazione della citata disposizione in materia di chiarezza e motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria.

Cartella di pagamento e comunicazione di irregolarità

La giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ritenere che, in assenza di incertezze sulla liquidazione della dichiarazione in seguito al controllo formale, l’Agenzia delle Entrate non è tenuta alla notifica del c.d. avviso bonario . Rimane tuttavia aperta la questione relativa alla valutazione delle circostanze controverse. Viene allora da chiedersi se una cartella motivata con la dicitura «omesso/carente/tardivo versamento» presenti o meno incertezze sulla liquidazione.

Indagini finanziarie: Onere della prova e disconoscimento delle prove Indagini finanziarie

Due sono le questioni affrontate dalla quinta sezione della Corte di Cassazione , nella sentenza 13 gennaio 2017 , n. 711 in tema di indagini finanziarie disciplinate dall’art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF6332] : con la prima, viene ribadito che l’ onere della prova relativo alla dimostrazione che i proventi desumibili dai movimenti bancari non sono riferibili ad operazioni imponibili (fornendo in tal senso una prova analitica su ogni versamento effettuato) ricade esclusivamente sul contribuente accertato; con la seconda, viene precisato che il disconoscimento delle prove addotte dal contribuente per giustificare i versamenti va sempre motivato dall’ Amministrazione finanziaria .

Imposta sulle successioni

La Suprema Corte con due sentenze depositate a pochi giorni di distanza (nn. 24940/2016 e 26050/2016) ha sancito l’ abrogazion e implicita del cumulo delle donazioni pregresse ai fini della determinazione dell’ imposta sulle successioni (cd. « coacervo »): la pronuncia è in linea con l’evoluzione legislativa e la prevalente interpretazione ma, ponendosi in contrasto con la prassi ministeriale , potrebbe determinare nel prossimo futuro una proliferazione dei contenziosi con l’Erario.

RISCOSSIONE

Rottamazione delle cartelle: chiarimenti delle Entrate

Dopo le risposte di Equitalia ai quesiti dei contribuenti, sono arrivati i chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate con la C.M. 8 marzo 2017 , n. 2/E . Nelle more il Governo ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle istanze al 21 aprile 2017 e quello per la risposta ai contribuenti al 15 giugno . Immutati condizioni e termini di pagamento. La definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi offre così nuovi spunti di riflessione. Tra problemi risolti, nuovi dubbi e nodi non ancora sciolti, oltre mezzo milione di contribuenti si avvia a sanare la propria posizione con l’agente per la riscossione, approfittando delle riduzioni previste dalla legge che consente di eliminare di sanzioni e interessi di mora.

CONTENZIOSO

Rassegna Massimario

Accertamenti sull'indeducibilità dei costi

La Suprema Corte e la prassi amministrativa sono concordi nel ritenere che rientrano nelle « attività tipiche e riservate in via esclusiva da un’apposita disposizione normativa ad una determinata professione » quelle attività che devono essere necessariamente svolte da coloro che sono iscritti in appositi Albi professionali e che, se svolte in assenza di tale requisito essenziale, integrano il reato di esercizio abusivo della professione . Rientrano, invece, nelle « attività tipiche o caratteristiche , ma non protette » quelle attività che possono essere svolte anche da coloro che non sono iscritti in appositi Albi professionali (ad esempio, tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali, amministrazione di società), senza commettere il reato di esercizio abusivo della professione.

Professionisti e deducibilità dei costi

Accade di frequente che, nel corso di controlli fiscali, l’ Amministrazione finanziaria contesti in capo ai professionisti la deducibilità di determinate spese , seppure effettivamente sostenute e opportunamente documentate, sulla base dell’ asserito difetto di inerenza . È il caso, ad esempio, delle spese sostenute da un professionista per il risarcimento danni dovuto ai propri clienti o ancora per gli incarichi di amministratore di società o per altri incarichi per i quali non è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali. In sostanza, con tali rilievi, formalizzati mediante un accertamento di tipo analitico, di cui all’art. 39, D.P.R. 600/1973 [CFF6339] , l’Amministrazione finanziaria non mette in discussione la complessiva attendibilità delle scritture contabili ,ma soltanto l’i nfedele rappresentazione fiscale di uno o più costi analiticamente contestati sulla base dell’assunto secondo cui alcune attività , tra le quali quella di consigliere di amministrazione , potendo essere svolte da chiunque e non solo quindi da professionisti, non rientrano nell’ oggetto della professione e dunque non sono deducibili per difetto di inerenza . A fronte di una simile contestazione corrisponde un ribaltamento dell’ onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a far valere le proprie ragioni, si vedrà riprendere a tassazione il costo dedotto (o parte di esso), non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini Iva.

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