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OPINIONE

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie e (ir)retroattività: il buonsenso smarrito

La materia delle indagini finanziarie è stata oggetto di significative innovazioni grazie alla L. 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. Tale disposizione ha introdotto, fra l'atro, delle franchigie di inoperatività della presunzione legale relativa afferente i prelievi operati dagli imprenditori per somme inferiori all'importo di € 1.000 giornalieri e, comunque, fino a quello di € 5.000 mensili. L'introduzione ha affondato le proprie radici in un preciso intento di semplificazione volto a sollevare l'imprenditore dall'onere di provare l'irrilevanza reddituale dei prelievi contenuti nelle predette cifre, riconducendo gli stessi alle spese riconducibili all’ambito della vita privata. Il punto da approfondire riguarda, invece, la data di effetto delle modifiche sulla decorrenza delle nuove disposizioni alla luce dei chiarimenti apportati in materia dalla circolare della Guardia di finanza e della posizione espressa dall' Agenzia delle Entrate in sede di Telefisco 2017.

IVA

Estensione dello «split payment»

L'art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha modificato l'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 [CFF217b] ha esteso l' ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. « split payment »), prevedendo che tale meccanismo operi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica Amministrazione in generale, come definita dalla legislazione in materia di finanza pubblica (la disciplina previgente, invece, limitava la scissione dei pagamenti solo alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici specificamente indicati dalla norma). Inoltre, lo split payment viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti delle: società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni; società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti; società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana. Infine viene eliminata la norma secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (abrogazione del co. 2, art. 17-ter, D.P.R. 633/1972). Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 . Un successivo decreto del Mef detterà le disposizioni di attuazione della nuova disciplina.

Stretta sulle indebite compensazioni

Una serie di modifiche sono state apportate all’istituto della compensazione dei crediti fiscali dall’art. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria. La volontà del Legislatore è infatti quella di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione di crediti di imposta intervenendo sulle soglie per le quali è richiesta l’apposizione obbligatoria del visto di conformità, imponendo altresì l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per le compensazioni orizzontali (cioè tra tributi diversi) e potenziando gli strumenti per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazioni.

Mediazione e definizione delle liti pendenti

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ha introdotto due importanti novità sul contenzioso tributario entrambe indirizzate a ridurre il contenzioso pendente innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché innanzi alla Corte di Cassazione. Le principali modifiche riguardano infatti, da una parte, l’innalzamento della soglia per procedere alla fase di mediazione prima della presentazione del ricorso introduttivo del giudizio che passa da € 20.000 ad € 50.000 e, dall’altra, l’introduzione di un rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario pendente con l’Agenzia delle Entrate introducendo la possibilità di definire le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Prescrizione nei reati tributari

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sulla prescrizione di reati tributari connessi a frodi Iva su cui è sorto un ampio dibattito dopo la nota pronuncia della Corte di Giustizia Ue (c.d. sentenza «Taricco»), tanto da provocare già un intervento della Corte costituzionale, che, a sua volta, ha interessato i giudici comunitari.

Responsabilità del professionista Responsabilità del professionista

È esclusa la responsabilità del professionista se il contribuente non vigila adeguatamente sul corretto adempimento dell’ incarico affidatogli: ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza 17 marzo 2017, n. 6930 nella quale i Giudici di Piazza Cavour hanno così ristretto la responsabilità civile del professionista. Questa pronuncia offre anche lo spunto per analizzare e ripercorrere i principi generali in tema di responsabilità del prestatore d’ opera intellettuale e per rendersi conto di come la giurisprudenza abbia tenuto – in questa come in altre emblematiche sentenze che si andranno ad analizzare – posizioni non sempre aderenti ai suddetti principi generali .

Accertamento per scostamento dagli studi di settore

La Corte di Cassazione, con una sentenza che si discosta da alcuni orientamenti giurisprudenziali precedenti , afferma che è da ritenersi legittimo l’ accertamento basato sul solo scostamento dagli studi di settore a carico dell’ azienda la cui gestione è in maniera evidente caratterizzata dall’ antieconomicità . L'Agenzia delle Entrate, in passato, aveva segnalato ai propri uffici territoriali che i comportamenti palesemente antieconomici possono configurarsi sia con l’eccessività di componenti negativi, sia con l’immotivata compressione di componenti positivi di reddito. Secondo l’ Agenzia in sede di contestazione e in particolare sotto il profilo dell’ iter logico argomentativo, ad una condotta ritenuta antieconomica corrisponde un ribaltamento dell’ onere della prova sul contribuente ove non riesca a giustificare la propria condotta. Per la Corte di Cassazione la condotta antieconomica rappresenta un indizio sufficientemente grave per far condannare il soggetto accertato al versamento delle maggiori imposte solo per lo scostamento dagli standard degli studi di settore.

Cosa s'intende per cessione d'azienda

Si parla di cessione di ramo d’azienda quando vengono ceduti, con altri elementi, gli asset aziendali. Per la Cassazione non basta il trasferimento dei lavoratori. Con la sola cessione del personale non si può parlare di cessione di ramo d’ azienda .

RISCOSSIONE

Possibili scelte post rottamazione

Il termine ultimo del 21 aprile 2017 è ormai decorso e con esso la possibilità di presentare l’istanza di rottamazione per conseguire il beneficio dello stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e dei relativi oneri della riscossione maturati su tali importi. Tuttavia, i contribuenti che, per diverse ragioni, non hanno voluto o potuto aderire alla definizione agevolata sono chiamati comunque a fare delle verifiche e a valutare le scelte migliori da approntare tra quelle offerte dall’ordinamento al fine di inibire nuova azioni da parte dell’Ente della riscossione. A tal fine, oltre all’eventuale presentazione di un’istanza di sgravio all’Ente impositore o di sospensione amministrativa o legale del debito, o ancora di dilazione delle somme dovute direttamente all’agente della riscossione, è opportuno valutare l’eventuale possibilità di impugnazione del carico , nell’ eventualità in cui il contribuente ne sia venuto a conoscenza ad esempio per la prima volta in sede di richiesta dell’ estratto di ruolo . Un’ulteriore valutazione da fare riguarda infine l’ opportunità di aderire all’ultimo (in termini di tempo) istituto introdotto dal Legislatore, con l’art. 11, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 ossia alla definizione delle liti pendenti , potendo accedere a tale istituto sia i contribuenti che non hanno aderito alla rottamazione che quelli che invece vi hanno aderito .

CONTENZIOSO

Rassegna Massimario

Osservatorio sulla giurisprudenza e sulla prassi tributaria: accertamenti sull'indeducibilità dei costi Osservatorio sulla giurisprudenza e sulla prassi tributaria

Secondo la Corte di Cassazione, un costo è deducibile dal reddito professionale e/o di impresa solo qualora soddisfi i requisiti di effettività , inerenza , competenza , certezza , determinatezza o determinabilità . Inoltre, grava sul contribuente l’onere della prova circa l’ esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e/o a costi deducibili e in ordine al requisito dell’ inerenza degli stessi all’ attività professionaleo d’impresa svolta. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, a fronte della palese riconducibilità della spesa o del costo al professionista, è l' Amministrazione finanziaria che deve fornire la dimostrazione in giudizio della carenza del requisito di inerenza all' attività ,al fine di sostenere la sussistenza di un maggior reddito tassabile in capo al contribuente.

Indeducibilità dei costi sostenuti dai professionisti per difetto di inerenza

Sempre più di frequente, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate riprendono a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva le spese sostenute dai contribuenti, professionisti, lavoratori autonomi in genere e titolari di reddito di impresa, disconoscendo la loro integrale deduzione per la genericità della spesa e, dunque, per asserito difetto di inerenza. L’ inerenza , infatti, lo si ricorda è il principio secondo cui è possibile determinare il reddito imponibile di impresa e professionale, deducendo dai ricavi o dai compensi conseguiti, i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale. In particolare, in virtù di tale principio, è ammessa la deduzione soltanto di quei costi che si pongono in un nesso diretto e funzionale con il ritorno economico e che, dunque, sono stati sostenuti dall’imprenditore e dal professionista per produrre ricavi o compensi, anche se poi non conseguiti nella misura sperata, e che non attengono in alcun modo ad un interesse personale. Al fine di predisporre un’adeguata difesa, non soltanto in caso di accertamenti in corso, ma anche in vista di eventuali contestazioni future, è opportuno prestare la massima attenzione e adottare alcune cautele che si potranno poi rilevare certamente utili.

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