OPINIONE

Prova illecita tra profilo conoscitivo e deontologico

Il giudizio di fatto segue criteri empirico-probabilistici, cui sono estranee in prima battuta valutazioni deontologiche sulla correttezza nell’acquisizione delle prove. Tuttavia, il divieto di utilizzare prove illecitamente acquisite reagisce , con una certa sensatezza, alla violazione di doveri istruttori o addirittura di c.d. « diritti fondamentali ». Superando schemi astratti , sono profili da contemperare caso per caso , valutando la gravità dell’ illecito , la sua sanabilità e la gravità dell’ allarme sociale .

ACCERTAMENTO

Trasferimenti da e per l'estero di denaro: controlli, sanzioni, difesa

I controlli sulla circolazione transfrontaliera dei capitali e le conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni sono recentemente tornati di attualità in quanto alcuni reparti della Guardia di finanza hanno invitato i contribuenti, che si erano avvalsi della VD, per fornire notizie, informazioni e documenti sulle attività finanziarie detenute direttamente o indirettamente all’estero ancorché oggetto di regolarizzazione. In concreto, vengono richiesti riscontri per dimostrare che non vi siano state violazioni alla normativa valutaria sul trasferimento di denaro al seguito sia in entrata, sia in uscita dal territorio dello Stato. Si tratta di una problematica molto delicata di cui si era a lungo discusso in passato approfondendo la normativa sulla collaborazione volontaria e, in particolare, sulle garanzie dei contribuenti che vi aderivano rispetto alle altre violazioni non di tipo fiscale e penale, ignorate dalla stessa normativa. In sintesi, le disposizioni sulla VD forniscono «copertura» per le violazioni tributarie e penali connesse alla costituzione illecita delle disponibilità estere e alla loro successiva eventuale movimentazione, ma non esaminano invece le possibili violazioni in tema di trasferimento al seguito di denaro . Da qui verosimilmente i controlli volti ad approfondire i casi in cui dalla relazione accompagnatoria della collaborazione volontaria emergano movimentazioni al seguito in contanti da e per l’Italia per somme superiori alla soglia consentita: ciò sia per la costituzione delle illecite disponibilità all’estero, sia in ipotesi di decremento di dette disponibilità.

Raddoppio dei termini di accertamento e recupero a tassazione dei costi da reato

La recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano desta notevole interesse per un duplice ordine di ragioni. Il primo riguarda l’intricata disciplina transitoria circa il raddoppio dei termini di accertamento : facendo proprio il pensiero della Suprema Corte di Cassazione, che fa salvi gli avvisi di accertamento notificati entro il 2 settembre 2015, anche se la notizia di reato è giunta a termini ordinari già spirati, denota un’inversione di tendenza della giurisprudenza di merito, che si era in un primo momento pronunciata sostenendo come, affinché possa sussistere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento, la denuncia penale debba sempre essere presentata entro l’ordinario termine decadenziale per l’accertamento stesso. Il secondo ha ad oggetto la tematica del recupero a tassazione dei costi da reato , in relazione alla quale – secondo l’innovativo pensiero dei giudici provinciali – è sufficiente a legittimare l’atto impositivo il solo esercizio dell’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio.

Atto nullo se emesso prima dei 60 giorni dalla fine della verifica

È da ritenersi nullo l’accertamento emesso prima dei sessanta giorni dalla fine delle verifiche della Guardia di finanza che ispeziona lo studio del professionista, per verificare operazioni bancarie sospette; i giudici di legittimità si pronunciano a favore di un contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, con una sentenza che rappresenta una tra le ultime in ordine cronologico di una serie considerevole di interventi spesso contraddittori tra di loro della giurisprudenza della Cassazione, sugli accertamenti emessi prima dei sessanta giorni ; quanto contenuto nello Statuto del Contribuente (art. 12, co. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 [CFF6726] ) il quale prevede che nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori, rimane una garanzia che ha validità a prescindere dal fatto che l’ operazione di accertamento conseguente ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali abbia o non abbia comportato contestazioni di violazioni.

IVA

Reverse charge, sanzioni Iva e detraibilità dell'imposta

L’art. 8, L. 11 marzo 2014, n. 231, ha delegato il Governo a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo con il dichiarato obiettivo, nel rispetto del principio di proporzionalità , di prevedere un sistema sanzionatorio parametrato all' effettiva gravità dei comportamenti. Nella presente sedi ci occuperemo del recentissimo intervento di prassi – la C.M. 11 maggio 2017, n. 16/E – con la quale l'Agenzia delle Entrate ha impartito le proprie istruzioni operative agli uffici, in materia di violazione delle norme sul sistema di applicazione dell'Iva mediante reverse charge .

Riciclaggio e impiego di proventi illeciti: difficile convivenza

Mentre si attendono le prime indicazioni degli organi giudicanti sulla nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 del c.p., che, introdotto dalla L. 186/2014, è applicabile solo dal 1° gennaio 2015, risulta interessante approfondire una problematica che vede da parte della giurisprudenza, in particolare di legittimità, orientamenti contrastanti circa il « perimetro » di operatività dei reati di riciclaggio e impiego di proventi illeciti di cui agli artt. 648-bis e ter del c.p. e la cui corretta individuazione potrebbe consentire anche di meglio definire l’ambito di applicazione del predetto nuovo delitto.

Abuso del diritto in ambito doganale

Anche con riferimento ai diritti doganali può essere accertata la sussistenza di una condotta abusiva, purché sia possibile riscontrare un insieme di circostanze oggettive da cui risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa, gli obiettivi perseguiti da tale normativa non sono stati raggiunti e che le operazioni poste in essere, prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale , hanno determinato l’attribuzione all’operatore di un vantaggio indebito . Questo è quanto stabilito nella sentenza 27 gennaio 2017, n. 2067 dalla Corte di Cassazione, che ha rinviato all’esame della Commissione tributaria regionale il giudizio di merito sulla questione, il quale dovrà avvenire secondo i principi di diritto formulati dalla Corte di giustizia della Ue nella sentenza del 14 aprile 2016, causa C-131/14.

RISCOSSIONE

Pignoramento del conto corrente ad opera del Fisco: cosa cambia dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2017 il nuovo ente della riscossione denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà procedere più velocemente al pignoramento dei conti correnti in presenza di debiti fiscali , avendo facoltà di accedere direttamente alla banca dati sia dell’ Anagrafe tributaria che dell’ Inps . Una novità , quella della maggior celerità di azione , che risulta di poco conto se si considera che il pignoramento del conto corrente senza ricorso a procedimenti giudiziari è per Equitalia una realtà sin dal 2005, ma di grande impatto alla luce dell’ utopistica convinzione registrata a più livelli che la soppressione del « vecchio » ente di riscossione si sarebbe tradotta in un qualche beneficio per i contribuenti nel poco piacevole dovere di pagare le imposte.

Annullato il ruolo straordinario anche con sentenza non definitiva

L’ impugnazione di un provvedimento tributario non comporta l’ automatica «sospensione » dell’ obbligo di pagamento delle somme in esso pretese. La situazione si complicava quando l’Agenzia delle Entrate riteneva sussistente il fondato pericolo per la riscossione procedendo così all’ iscrizione a ruolo straordinario delle somme dovute. Il dubbio riguardava la validità della decisione intervenuta nel corso del giudizio non ancora divenuta definitiva e quindi se anche l’iscrizione a ruolo straordinaria dovesse uniformarsi alla sentenza. Nonostante alcuni documenti di prassi già chiarissero che, in presenza di una decisione di annullamento della pretesa anche il ruolo straordinario dovesse essere annullato , la questione è stata devoluta alle SS.UU. , le quali hanno deciso favorevolmente al contribuente , alla luce del principio di parità delle parti.

CONTENZIOSO

Rassegna Massimario

Osservatorio giurisprudenziale

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di società di persone, per i tributi imputati per trasparenza si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società posto che « la decisione della causa della società costituisce l' antecedente logico della decisione della causa dei soci ». Ciò comporta che il reddito della società e il reddito dei soci devono essere oggetto di un unico giudizio fin dal momento in cui l'avviso di accertamento viene notificato ai potenziali destinatari (società o singoli soci). Il vincolo litisconsortile si realizza inoltre anche se l' Ufficio ha omesso di notificare l' atto ai soci e comporta l' obbligo per il giudice di integrazione del contraddittorio (sia nel caso in cui il litisconsorte non abbia ricevuto l'atto sia nel caso in cui non lo abbia impugnato). Esso, invece, non sussiste se il contribuente ha sollevato solo eccezioni personali quali la qualità di socio o la ripartizione del reddito o la decadenza dal potere di accertamento. Inoltre, sempre secondo il parere dei giudici di legittimità, anche nel caso di accertamenti eseguiti nei confronti di associazioni professionali , limitatamente ai tributi imputati per trasparenza , tra associazione professionale e associati , si configura un litisconsorzio necessario .

Litisconsorzio necessario

In determinate ipotesi , il processo tributario si può svolgere con pluralità di parti e, dunque, in forma litisconsortile facoltativa , come nel caso in cui l’atto impositivo venga notificato a due o più soggetti condebitori e responsabili solidali o nel caso, ad esempio, in cui il ricorso avverso la cartella di pagamento riguarda sia vizi propri dell’atto eccepibili nei confronti dell’Agente della Riscossione, che vizi di merito relativi all’iscrizione de ruolo eccepibili nei confronti dell’Ente impositore. In altri casi , invece, a pena di nullità, il processo tributario deve essere necessariamente svolto con la partecipazione di tutte le parti attraverso il cd. « litisconsorzio necessario » come, ad esempio, nel caso accertamenti svolti nei confronti di società di persone e/o di associazioni professionali , per i tributi imputati per trasparenza . In tali casi, qualora il processo si svolgesse senza la presenza anche solo di uno dei soggetti coinvolti (cd. «litisconsorti»), la sentenza sarebbe nulla, posto che l'inscindibilità della situazione oggetto della lite presuppone una sentenza che abbia efficacia nei confronti di tutte le parti del rapporto. In ogni caso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, nonostante viga il litisconsorzio necessario , i soci e/o la società possano autonomamente fruire degli istituti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento, così come delle forme definitorie delle pendenze tributarie. Ne consegue che se uno dei soci, ad esempio, stipula un’adesione o una conciliazione giudiziale, il processo tributario prosegue comunque per gli altri soggetti che non abbiano aderito.

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