In determinate ipotesi , il processo tributario si può svolgere con pluralità di parti e, dunque, in forma litisconsortile facoltativa , come nel caso in cui l’atto impositivo venga notificato a due o più soggetti condebitori e responsabili solidali o nel caso, ad esempio, in cui il ricorso avverso la cartella di pagamento riguarda sia vizi propri dell’atto eccepibili nei confronti dell’Agente della Riscossione, che vizi di merito relativi all’iscrizione de ruolo eccepibili nei confronti dell’Ente impositore. In altri casi , invece, a pena di nullità, il processo tributario deve essere necessariamente svolto con la partecipazione di tutte le parti attraverso il cd. « litisconsorzio necessario » come, ad esempio, nel caso accertamenti svolti nei confronti di società di persone e/o di associazioni professionali , per i tributi imputati per trasparenza . In tali casi, qualora il processo si svolgesse senza la presenza anche solo di uno dei soggetti coinvolti (cd. «litisconsorti»), la sentenza sarebbe nulla, posto che l'inscindibilità della situazione oggetto della lite presuppone una sentenza che abbia efficacia nei confronti di tutte le parti del rapporto. In ogni caso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, nonostante viga il litisconsorzio necessario , i soci e/o la società possano autonomamente fruire degli istituti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento, così come delle forme definitorie delle pendenze tributarie. Ne consegue che se uno dei soci, ad esempio, stipula un’adesione o una conciliazione giudiziale, il processo tributario prosegue comunque per gli altri soggetti che non abbiano aderito.