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OPINIONE

Contraddittorio: il contribuente può attendere

Grande era l'attesa per le pronunce della Corte Costituzionale in relazione all'esistenza nell'ordinamento di un diritto generalizzato al contraddittorio procedimentale . Purtroppo, tutte le speranze sono state vane; la Corte ha dichiarato inammissibili tutte e tre le questioni di legittimità costituzionale sollevate, seppur per motivi processuali e non di merito. Il contribuente è quindi costretto ad attendere un nuovo intervento della Corte. Nell'attesa non c'è scelta: il contribuente dovrà continuare a muoversi nello sconcertante scenario tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che pretende di negare al contribuente il diritto al contraddittorio procedimentale per i tributi non armonizzati e di riconoscere tale diritto per i tributi armonizzati .

ACCERTAMENTO

Manovra correttiva alla luce della conversione

La Manovra correttiva 2017 ha subito diverse modifiche in sede di conversione . Oltre a confermare le disposizioni previste con il D.L. 24.4.2017, n. 50, come ad esempio lo split payment per i professionisti e la stretta sulle compensazioni, molte sono le novità introdotte con l’ iter di conversione, come ad esempio la web tax e gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale ( Isa ).

Il nuovo split payment

Con la L. 21 giugno 2017, n. 96 è stato convertito il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (comunemente denominata Manovra correttiva 2017), il quale tra le varie misure introdotte ha previsto una modifica dell’ istituto della scissione dei pagamenti c.d. « split payment », disciplinato dall’art. 17-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF217b] .

Accertamento sintetico: recenti orientamenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione con due recenti orientamenti giurisprudenziali torna ad occuparsi dell’utilizzo dello strumento dell’ accertamento sintetico nei confronti dei contribuenti; i giudici di legittimità (ordinanza 13041/2017) hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dei giudici del merito di secondo grado i quali hanno affermato che il possesso dell’ automobile e dell’ abitazione principale fanno scattare l’ accertamento da redditometro : in sostanza è legittimo l’accertamento fondato su fattori-indice che evidenziano capacità di spesa ; è compito del contribuente riuscire a dimostrare che il presunto reddito accertato non corrisponde al dato reale ovvero che esiste in misura inferiore. Con un altro orientamento giurisprudenziale pubblicato il giorno successivo (ordinanza 13246/2017) la Cassazione ha , invece, affermato che è nullo l’ accertamento fiscale nei confronti di un contribuente quando l’ alto tenore di vita rispetto agli introiti è giustificato dalla vendita di immobili ereditati.

Contraddittorio anticipato in Dogana

Dal 1° maggio 2016, con il Codice doganale dell’ Unione (Reg. Ue n. 952/2013 - CDU) si è realizzata in materia doganale la codificazione del contraddittorio anticipato . Il contradditorio endoprocedimentale è, in particolare, divenuto in linea generale obbligatorio prima della adozione di ogni provvedimento concernente l’applicazione della normativa doganale che può avere conseguenze sfavorevoli per il destinatario . Principi analoghi sono previsti, nell’ambito del sistema doganale nazionale, dall’art. 11, co. 4-bis, DLgs. 374/1990. In caso, poi, di violazione dell’obbligo del contraddittorio, ai fini dell'annullamento della decisione, l’interessato non è tenuto a dimostrare che, a seguito dell’attivazione dello stesso, l’atto impositivo avrebbe avuto un contenuto diverso ma soltanto che l’ipotesi che l’atto impositivo avrebbe avuto un contenuto differente non va totalmente esclusa.

Coacervo delle donazioni

La Corte di Cassazione ha statuito che nel coacervo , ai fini dell’ imposta sulle donazioni , concorrono tutte le donazioni pregresse comprese quelle disposte nel periodo in cui l’ imposta sulle donazioni era stata soppressa ( 25 ottobre 2001 - 28 novembre 2006 ); trattandosi del primo arresto sul tema, però, la Suprema Corte ha escluso l’irrogazione delle sanzioni per i contribuenti che non hanno considerato tali atti di liberalità nell’erosione della franchigia per l’obiettiva condizione di incertezza della normativa .

Associazioni sportive dilettantistiche: spese di pubblicità

Il corrispettivo erogato, fino all’importo di € 200mila, in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal Coni costituisce, ai fini fiscali, spesa di pubblicità integralmente deducibile se diretto a promuovere l’ immagine o i prodotti dello sponsor . Il principio è stato ribadito dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze. n. 7202 e 8981 del 2017) che hanno valorizzato l’esatto contenuto dell’art. 90, co. 8, L. 289/2002 [CFF5997] il quale introduce una presunzione assoluta in ordine al carattere pubblicitario di dette erogazioni ; da cui ne consegue la perfetta deducibilità della spesa ai sensi dell’art. 108, co. 2, primo periodo, D.P.R. 917/1986 [CFF5208] . Affinché operi la presunzione per la deducibilità del costo in capo all’erogante è necessario che i corrispettivi erogati siano necessariamente destinati alla promozione dell’ immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che, a fronte dell’erogazione di dette somme, venga riscontrata una specifica attività in tal senso dell’ associazione beneficiaria .

Dati antiriciclaggio e utilizzabilità fiscale: qualcosa di nuovo?

Il 4 luglio scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ». Con tale provvedimento sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tra le molte novità, intendiamo concentrarci sulle disposizioni in tema di utilizzabilità fiscale delle informazioni rivenienti dalle attività ispettive in materia di antiriciclaggio.

RISCOSSIONE

Definizione agevolata delle liti tributarie: chiarimenti delle Entrate

L’art. 11, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cd. Manovra correttiva ), conv. con modif. con L. 21 giugno 2017, n. 96 ha reitrodotto la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’ Agenzia delle Entrate , pendenti in ogni stato e grado del giudizio, il cui ricorso è stato presentato entro il 21 aprile 2017. La definizione agevolata richiede la presentazione di un’ apposita domanda entro il 2 ottobre 2017 , nonché il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato e degli interessi , escluse sanzioni e interessi di mora. L’ Agenzia , con il Provvedimento 21 luglio 2017, ha approvato il modello utilizzabile per la domanda di definizione e con C.M. 28 luglio 2017, n. 22/E ha fornito puntuali chiarimenti in merito agli effetti e alla modalità della procedura di definizione .

Rottamazione ruoli, possibili contenziosi Rottamazione ruoli, possibili contenziosi

Aspettative deluse per centinaia di contribuenti che, in attesa della rottamazione, si sono visti recapitare dall’ex Equitalia la comunicazione di non accoglimento della definizione agevolata . La motivazione , come si legge nelle note inviate dalle sedi regionali dell’attuale Agenzia delle Entrate-Riscossione, riguarderebbe il mancato rispetto della condizione previste dal D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. con L. 1.12.2016, n. 225 ovvero il mancato pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 in caso di un piano rateale in atto.

CONTENZIOSO

Rassegna Massimario

sull' Osservatorio giurisprudenziale

Secondo la Corte Suprema, per effetto dell'art. 6, co. 2, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 [CFF9469] , qualora l' accertamento non sia stato preceduto dall' invito a comparire di cui all'art. 5 [CFF9468] dello stesso decreto, è sempre possibile presentare istanza di accertamento con adesione , con il conseguente effetto di sospendere i termini per il ricorso per un periodo di novanta giorni. Inoltre, la sospensione dei termini per ulteriori 90 giorni permane anche se l'atto per cui l’adesione è stata richiesta è un avviso di recupero del credito d'imposta, stante la sua natura accertativa (Corte Cassazione, sentenza n. 8429/2017).

Accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è la possibilità che viene offerta al contribuente di stipulare un accordo con l'Agenzia delle Entrate prima della definizione dell’ atto impositivo o dell’ avvio di un contenzioso . Si tratta, in sostanza, di un istituto deflattivo del contenzioso , che consente di negoziare la pretesa e di ottenere la riduzione delle sanzioni al terzo del minimo, anche qualora nell'atto impositivo esse siano irrogate nella misura massima. Tutti i contribuenti accertati sono ammessi a questa procedura, siano essi titolari di redditi di lavoro dipendente o autonomo o ancora titolari di redditi di impresa. Inoltre, esso può riguardare qualsiasi fattispecie accertativa , quale accertamenti analitici, antielusivi, sintetici, presuntivi, induttivi e di valore, e può scaturire sia da una proposta dell' ufficio sia da un' istanza presentata dal contribuente . In quest'ultima ipotesi, la relativa richiesta può essere prodotta sia prima sia dopo la notifica dell' avviso di accertamento , a condizione però che l'ufficio non abbia già inoltrato l' invito a comparire o a fornire chiarimento prima dell’emissione dell’atto impositivo. La notifica della domanda di adesione causa, come principale effetto, la sospensione , per un periodo di 90 giorni , del termine per l’ impugnazione dell’atto impositivo e della riscossione delle somme. L'istanza deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso, mediante consegna diretta o a mezzo posta tramite raccomandata e deve contenere il recapito telefonico del contribuente o del difensore, oltre che la casella di posta elettronica, anche non certificata.

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