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OPINIONE

ACCERTAMENTO

Studi di settore: casi di inapplicabilità

La Corte di Cassazione risolve positivamente a favore del professionista un contenzioso da parametri/studi di settore: la crisi economica-finanziaria che ha investito il nostro Paese negli ultimi anni comporta che l’accertamento basato sullo scostamento del reddito dichiarato rispetto all’applicazione dei parametri/studi di settore è illegittimo quando è dimostrato che il contesto in cui il professionista lavora è degradato e la clientela ha scarse capacità reddituali. Il fenomeno della crisi è da giudicare sussistente in tutte le ipotesi di sospensione dell’ attività . Una sospensione che non sia meramente occasionale o programmata costituisce evidentemente una condizione di non normalità nell'esercizio dell’ attività medesima , che giustifica uno scostamento anche sensibile dai risultati parametrici . In sede di contraddittorio , il soggetto accertato può portare elementi che rinforzino tale situazione, ad esempio: utilizzo di cassa integrazione, ricorso agli enti bilaterali di sostegno al reddito, revoca di affidamenti o richiesta di rientri, riduzione negli acquisti, solleciti di pagamento ricevuti dai fornitori, situazione contesto economico-sociale degradato in cui è svolta l’attività, clienti che a seguito della crisi hanno scarse capacità reddituali. Sarà l’Amministrazione finanziaria, se intende resistere nella pretesa, a dover fornire, prima in sede di contraddittorio e poi in sede di accertamento , i motivi per cui non ritiene di dover tener conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente.

Accertamento doganale

L’ accertamento tributario doganale costituisce un procedimento amministrativo attraverso il quale gli uffici competenti acquisiscono e verificano elementi allo scopo di determinare il soggetto obbligato , i dazi , nonché gli altri diritti doganali dovuti dall'operatore economico. La dichiarazione di vincolo al regime doganale viene normalmente accettata dalla competente autorità doganale e iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, con attribuzione di numero e data di registrazione, la quale assegna al documento valore di bolletta doganale. Successivamente all’accettazione della dichiarazione, la merce da sottoporre a visita doganale viene selezionata automaticamente attraverso il cd. « circuito doganale di controllo », al fine di accertare la classificazione ai fini doganali, la quantità, il valore e l’origine delle merci e ogni altro elemento utile alla liquidazione dei diritti doganali. Laddove , poi, dai controlli effettuati non emergano difformità rispetto alla dichiarazione o il dichiarante non contesti le difformità riscontrate , l’ ufficio appone sulla bolletta doganale apposita annotazione , firmata e datata, facendo sorgere l’obbligazione doganale e liquidando i relativi diritti doganali. Allorché , invece, prima che l’accertamento diventi definitivo l’ufficio doganale contesti all’operatore economico un’ inesattezza , un’ omissione o un errore concernente un elemento preso in considerazione nel corso dell'accertamento, l' interessato può , tra le altre cose, instaurare una « controversia doganale ». Una volta concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale ha comunque la possibilità di verificare l’esattezza delle informazioni fornite, attraverso l'istituto della revisione dell’accertamento.

Reato di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio

A seguito dei recenti interventi normativi che hanno ampliato l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione previste del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, nonché della c.d. «confisca allargata» di cui all’ art. 12-sexies, D.L. 8.6.1992, n. 306 (conv. con modif. con L. 7.8.1992, n. 356) , può risultare utile esaminare anche le caratteristiche dell’art. 12-quinquies del citato decreto, norma destinata proprio a contrastare il fittizio trasferimento di beni funzionale all’ elusione delle predette misure di prevenzione oltre che all’ agevolazione della commissione dei reati di riciclaggio e ricettazione , il tutto anche alla luce dell’ introduzione nell’ordinamento del reato di autoriciclaggio  

«Nuovo» manuale operativo della Guardia di finanza

Lo scorso 4 dicembre 2017 è stata pubblicata dal Comando Generale della Guardia di finanza la nuova circolare n. 1/2018 1 . Il documento è un corposo «dossier» di prassi (circa 1200 pagine) che ha sostituito (ed in parte «rivitalizzato») la precedente circolare n. 1/2008 e che rappresenta il documento di orientamento per l’ attività ispettiva fiscale espletata dalla Guardia di finanza . Si tratta, a ben vedere, di un aggiornamento necessario . Anche per le modifiche normative intervenute nel tempo, imprescindibili per migliorare la capacità di effettuare controlli mirati, rendere più efficace l’utilizzo delle banche dati a disposizione e degli strumenti di cooperazione internazionale.

RISCOSSIONE

Rottamazione dei ruoli bis

Entro il 15 maggio 2018 è possibile presentare istanza di definizione agevolata cd. rottamazione bis delle cartelle , per le somme affidate all’agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017. Con la conversione in L. 4.12.2017, n. 172 del D.L. 16.10.2017, n. 148 , si è intervenuti nel corpo dell’ art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193 [CFF8006] che aveva disposto in materia di rottamazione delle cartelle, estendendone l’ operatività a coloro che presentano l’istanza per la prima volta, riaprendo i termini per coloro che avevano presentato domanda per la prima rottamazione ma erano decaduti per non aver pagato, nonché per coloro che erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31.12.2016.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Corte di Giustizia: recupero Iva in caso di procedure concorsuali

La Corte di Giustizia, con la sentenza 23.11.2017, causa C-246/16 , ha statuito che la disciplina nazionale in tema di « Variazione dell’ imponibile o dell’ imposta » di cui all’ art. 26, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF226] contrasta con la normativa comunitaria , ove subordina l’ emissione della nota di credito all’ esito infruttuoso della procedura concorsuale nei confronti del cessionario / committente , perché pregiudica l’armonizzazione fiscale e contrasta con il principio di proporzionalità: l’arresto comunitario fissa un ulteriore tappa, certamente decisiva, in ordine alle problematiche operative sottese all’ art. 26, D.P.R. 633/1972 .

CONTENZIOSO

Condanna dell'A.D.E.: la difficile esecuzione anche con chiari principi

I principi che regolano l'effettivo svolgimento del diritto processuale tributario italiano non finiscono mai di stupire. Essi trovano le proprie radici in qualsiasi materia: finanche nella matematica. Albert Einstein affermava: « Non preoccuparti delle tue difficoltà in matematica; posso assicurarti che le mie sono ancora maggiori ». Oggi, prendendo spunto dal pensiero di uno dei più grandi scienziati di tutti tempi, potremmo rivolgerci a un giovane difensore e dirgli: « Non preoccuparti delle difficoltà di ottenere la condanna dell'A.d.E.; posso assicurarti che quelle per ottenerne l'esecuzione saranno ancora maggiori ». E questo anche con principi normativi e giurisprudenziali chiari .

Impugnazione di atti successivi al presupposto

Salvo le ipotesi di liquidazione automatica, la cartella di pagamento o la lettera di presa in carico delle somme non preceduta dalla (rituale) notifica dell' avviso di accertamento è , di per sé, nulla . In tal caso, ai sensi dell' art. 19, co. 3, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 [CFF4670] , spetta al contribuente la scelta in ordine all' impugnazione della sola cartella di pagamento (o della lettera di presa in carico delle somme) sulla base della mancata notifica dell'atto «presupposto» (avviso di accertamento) o all'impugnazione, congiuntamente alla cartella stessa, dell' atto « presupposto » non notificato. Nel primo caso , l' Amministrazione , se ancora in termini, potrà rinnovare la procedura secondo la corretta sequenza procedimentale e provvedere alla notifica dell'atto precedentemente omessa. L'interpretazione della domanda giudiziale spetta al Giudice tributario, che, investito della questione, deve valutare se il contribuente abbia inteso avvalersi dell'una o dell'altra opzione. La nullità dell'atto «successivo» per difetto di notifica dell'atto «presupposto» si verifica anche quando la notifica di quest'ultimo è avvenuta in maniera irrituale.

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