RUBRICHE

OPINIONE

IVA

Decreto fiscale: fattura elettronica ed evasione

Con l’avvicinarsi della scadenza legislativa per l’obbligatorietà della fattura elettronica, il Decreto fiscale , il D.L. 23.10.2018, n. 119 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2018, sembra recepire alcune perplessità della pubblica opinione su un istituto introdotto frettolosamente , senza riflettere sul suo ruolo nel contrasto all’ evasione fiscale .

ACCERTAMENTO

Cassazione e crediti Iva: preoccupante escalation punitiva

La Sezione Penale della Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema dell’ utilizzo in compensazione di crediti Iva in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Nel caso esaminato, il legale rappresentante di una cooperativa era stato tratto a giudizio per omessa presentazione della dichiarazione e indebita compensazione di crediti inesistenti , ai sensi degli artt. 5 e 10-quater , co. 2, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74. Su tali basi, la III Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quindici mesi di reclusione per il legale rappresentante della cooperativa che non aveva presentato la dichiarazione, senza peraltro concedere la sospensione condizionale della pena. Ha ritenuto che l’ utilizzo in compensazione di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa integrasse il più grave reato di indebita compensazione di crediti inesistenti , invece che quello, meno grave, di crediti non spettanti .

Antieconomicità dell'operazione: legittimo l'accertamento dell'A.f.

L’Amministrazione finanziaria può, in sede di verifica fiscale, contestare l’ elusione fiscale ed emettere un avviso di accertamento nelle ipotesi in cui dimostri che l’impresa vende ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. Nel contenzioso tributario, una volta contestata dall’Amministrazione finanziaria l’antieconomicità di un’ operazione posta in essere dal contribuente, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea .

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Decreto fiscale e fattura elettronica

Con il D.L. 23.10.2018, n. 119, c.d. Decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2019, sono state introdotte una serie di misure di semplificazione , intervenendo direttamente nel corpo del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 in tema di termini di emissione delle fatture , di registrazione degli acquisti e vendite e di detrazione dell’ imposta . Parallelamente sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 5.8.2015, n. 127 relativo agli obblighi di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi . Gli aspetti di più stretta attinenza con le attività di accertamento costituiscono oggetto del presente intervento. Da un lato si eliminano ovvero attenuano al 20% le sanzioni irrogabili in caso di omessa o ritardata emissione di fatture elettroniche , dall’altro introducendo un obbligo di trasmissione dei corrispettivi, la riduzione di due anni dei termini di accertamento fiscale è riconosciuta a tutti i contribuenti a condizione che i pagamenti oltre 500 € siano effettuati e/o ricevuti con strumenti tracciabili .

Attività di controllo e accertamento nell'ambito del regime Moss

I servizi di telecomunicazione , di teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di privati consumatori Ue sono tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito , ha l’ indirizzo permanente o è abitualmente residente (c.d. « Stato membro di consumo »). I soggetti passivi extracomunitari « non stabiliti » nella Ue nonché i soggetti passivi Ue « non stabiliti nello Stato membro di consumo » che forniscono tali servizi possono, tuttavia, registrarsi nel nostro Paese o in un altro Stato membro della Ue secondo una particolare procedura , c.d. « regime speciale » o « Moss » ( Mini One Stop Shop , ossia mini sportello unico ), senza doversi identificarsi in tutti gli Stati membri in cui sono domiciliati i clienti, concentrando, quindi, tutti i propri adempimenti Iva presso un’ unica autorità fiscale , coincidente con quella di propria identificazione (c.d. «Stato membro di identificazione»). In questo contesto, l’ attività di accertamento , riscossione e controllo viene svolta sia dallo Stato membro di identificazione che da quello di consumo , attraverso un’articolata ripartizione dei compiti e della responsabilità. La stessa richiede, tuttavia, anche una intensa attività di collaborazione tra tali Stati allo scopo di mettersi reciprocamente a disposizione le informazioni relative ai soggetti che beneficiano del regime nonché alle prestazioni di servizi da essi effettuate.

RISCOSSIONE

Decreto fiscale: la nuova rottamazione-ter

Nuova rottamazione dei carichi in arrivo. L’art. 3 del recentissimo D.L. 23.10.2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, prevede, infatti, non solo la possibilità , per coloro che non vi hanno mai aderito, di rottamare ruoli e carichi , in genere, affidati all’ Agente della Riscossione dal 2000 al 2017 , con stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio sulle predette poste, ma prevede altresì la possibilità per coloro che, essendo in difficoltà economiche, non avevano pagato le rate per le vecchie rottamazioni ed erano decaduti , di rimettersi in carreggiata . Per tutti i debitori viene poi prevista la possibilità di pagare le somme dovute in 5 anni mediante il versamento in due rate semestrali di pari importo. Come accaduto per le prime due rottamazioni, anche questa volta l’ adesione agevolata dei carichi non è automatica , ma occorre che il contribuente si attivi autonomamente e che rispetti pedissequamente le scadenze fissate dalla norma. Inoltre, per i debitori che hanno un contenzioso in corso, la richiesta di definizione dei carichi è subordinata all’ impegno alla rinuncia alla prosecuzione del giudizio .

CONTENZIOSO

Imposta di registro e «scambio di corrispondenza»

Ai fini dell’ imposta di registro , lo « scambio di corrispondenza » non richiede necessariamente che il rapporto epistolare sia operato mediante «lettere spedite e ricevute», essendo sufficiente anche lo scambio di dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu : si esprime in questi termini la Corte di Cassazione con la sentenza 26.7.2018, n. 19799. 

loader