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OPINIONE

Sanzioni tributarie: smarriti buon senso e proporzionalità

È a tutti noto che la Guardia di Finanza ha diramato la nuova circolare n. 1/2018 ossia il manuale operativo sul contrasto all’evasione e alle frodi fiscali che il Corpo licenzia con cadenza decennale. Le nuove indicazioni operative, in larghissima parte, affondano le proprie radici nello spirito di reciproca collaborazione a cui dovrebbero essere improntati i rapporti tra Amministrazione e contribuenti. La G.d.F., nella propria circolare, raccomanda ai Reparti territoriali di sostenere l’adeguamento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, tra cui il ravvedimento operoso. Tale istituto, com'è noto, consente al contribuente di regolarizzare le violazioni commesse usufruendo della riduzione delle sanzioni, ora anche dopo l’ avvio di una verifica tributaria e sino alla notifica dell'atto impositivo.

ACCERTAMENTO

Fattura elettronica, accertamento e contrasto all'evasione

L’avvio a regime dall’1.1.2019 dell’ obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica anche nei rapporti tra privati , siano essi soggetti passivi Iva (B2B) che consumatori finali (B2C), costituisce indubbiamente un elemento di contrasto all’ evasione , garantendo infatti all’Agenzia delle Entrate la disponibilità in tempo reale dei dati relativi alle operazioni rilevanti a fini Iva. Nella stessa ottica si muove l’anticipazione all’1.7.2018 dell’obbligo di fatturazione elettronica nella filiera della distribuzione dei carburanti e dei subappaltatori.

Revisione dell'accertamento doganale

Attraverso la revisione dell’ accertamento , l’ autorità competente interviene a regolarizzare a posteriori la dichiarazione doganale , sulla base di nuovi elementi precedentemente omessi o di elementi esistenti, ma non correttamente valutati. Tale istituto ha acquisito negli ultimi anni sempre maggiore importanza in virtù della necessità di non ostacolare la speditezza della movimentazione dei beni, rinviando di fatto il momento del controllo ad una fase successiva . Una volta che, successivamente allo svincolo delle merci, vengano riscontrati nuovi elementi di valutazione, l’autorità doganale può, quindi, intervenire, adottando i provvedimenti necessari, a seguito della « revisione d’ufficio » o della « revisione su richiesta del dichiarante ». Terminata l’attività di accertamento, l’autorità doganale potrà emettere un « avviso di accertamento suppletivo e di rettifica », rettificando la bolletta doganale, o confermare il precedente accertamento. In caso di revisione su istanza di parte, in particolare, l’istante ha la possibilità di non vedersi applicate le eventuali sanzioni amministrative previste nonché di essere esentato dal pagamento degli interessi. Inoltre, l’autorità doganale può procedere alla revisione dell’accertamento, sia d’ufficio che su richiesta dell’operatore, entro il termine di prescrizione di 3 anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Laddove, poi, l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni, nelle more dell’adozione di un’apposita norma di legge, è esteso, in via amministrativa, a cinque anni. Occorre tener presente, infine, che gli atti di accertamento suppletivo e di rettifica emessi dall’Agenzia delle Dogane costituiscono titolo esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente .

Accertamento della società sui ricavi in nero emersi dalle attività dei soci

Sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sono da considerarsi legittimi gli accertamenti a carico della società quando a seguito di un accertamento nei confronti dei soci emergano dei ricavi in nero che possono essere riconducibili alla società stessa; la legittimità dell’accertamento è valida anche se è estesa a tutte le attività dei soci quando questi siano titolari di altre attività imprenditoriali. La difesa dei soci si può basare sul fatto che eventuali accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti della società e di soggetti riconducibili alla stessa per gli importi riferiti ad operazione ritenute non giustificate, devono essere dimostrati da parte dell’Amministrazione finanziaria; occorre in sostanza che la legittimità dell’accertamento dimostri che le somme riscontrate sui diversi conti correnti dei soci siano riconducibili all’attività di impresa della società accertata altrimenti l’ accertamento non può considerarsi legittimo .

Concetto di «ristretta base societaria»

Per questa tassazione non esiste una disposizione di legge ben precisa. Occorrerebbe che il Legislatore intervenisse subito per sanare ciò che non è regolamentato. Gli utili da tassare possono derivare da operazioni economiche ritenute fittizie dall’Ufficio che vanno a gravare su «una base ristretta di soci ». Per la S.R.L. vige il principio di trasparenza che è valido solo per le società di persone . Ciò stravolge alcuni principi base del diritto tributario . Ed ancora: tutto questo è una presunzione semplice applicata dall’Ufficio, non essendovi fra le altre cose il verbale di assemblea che delibera la distribuzione dell’utile stesso. Occorre che l’Ufficio dichiari la contabilità inattendibile. Strategie difensive. 

RISCOSSIONE

Vizi della cartella: orientamento giurisprudenziale

La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non determina la nullità dell’ atto , posto che la apposizione della firma è essenziale solo quando la legge lo prevede espressamente. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione , con la sentenza 22.1.2018, n. 1545 , ribaltando quanto finora stabilito dalla giurisprudenza di merito maggioritaria . In particolare, confermando quanto già statuito in due precedenti sentenze, i giudici di Piazza Cavour hanno precisato che l’omessa sottoscrizione della cartella non rappresenta una irregolarità, posto che « non si controverte di attribuzione della cartella ad una specifica pretesa tributaria facente capo ad un determinato ufficio dell'Amministrazione ». La recente pronuncia della Corte Suprema deve indurre tutti i contribuenti, e per essi i loro consulenti, ad evitare di impugnare le cartelle esattoriali o i ruoli in essi contenuti solo perché privi di sottoscrizione, e a ricercare gli eventuali ulteriori vizi che possono invece portare alla sua dichiarazione di nullità.

Debiti tributari accollati: preclusa la compensazione

L’Agenzia delle Entrate – sulla scorta di un orientamento della giurisprudenza di legittimità – ritiene che l’ accollante non possa estinguere un debito di un altro soggetto ( contribuente ) mediante compensazione nel modello F24 utilizzando propri crediti fiscali . La motivazione va ricercata nel fatto che la compensazione , prevista dal D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, è consentita ai « contribuenti » e non anche ai debitori di imposta (accollanti) in virtù di un atto negoziale, i quali non assumono mai la figura di soggetto passivo del tributo accollato.

CASI OPERATIVI IVA

Cessioni e locazioni di immobili e problemi del pro rata

Nella disciplina dell’ imposta sul valore aggiunto , il principio della detrazione è un problema particolarmente delicato . Si tratta di un tema importante che interessa tutti i soggetti passivi; tuttavia, per gli operatori del settore immobiliare è oltremodo rilevante , data la frequenza con cui questi soggetti pongono contemporaneamente in essere cessioni e locazioni in regime di imponibilità e in esenzione d’ imposta .

CONTENZIOSO

Verifiche in caso di ravvedimento: nuove istruzioni

Il nuovo sistema tributario, improntato su un rapporto di reciproca fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, introdotto con la L. 11.3.2014, n. 23 e con il D.Lgs. 24.9.2015, n. 157, coinvolge anche le attività ispettive da parte della Guardia di Finanza. Discostandosi significativamente dalle precedenti «istruzioni sull’attività di verifica», infatti, la recente circolare n. 1/2018 , diramata dal Comando Generale fornisce precise indicazioni operative che adeguano le attività di verifica al nuovo rapporto fiduciario che il Legislatore ha inteso instaurare tra il Fisco e i cittadini . Ne consegue che, in caso di ravvedimento operoso , i Reparti sono invitati a valutare attentamente l’opportunità di eseguire verifiche nei confronti di coloro che abbiano utilizzato l’ istituto , ponendo invece l’ attenzione su soggetti connotati da più elevato profilo di rischio . Qualora invece il ravvedimento avvenga nel corso del controllo , i verificatori sono chiamati ad appurare se la regolarizzazione riguardi aspetti gestionali e contabili interessati dall’attività ispettiva oppure estranei ad essa.

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