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OPINIONE

IVA

Gruppo Iva e principio di neutralità dell'imposta

Il gruppo Iva rappresenta lo strumento per superare le controversie e gli equivoci derivanti dall’ esternalizzazione di funzioni aziendali verso società del gruppo , superando l’estemporaneo istituto del consorzio , tra l’altro ridimensionato dalla giurisprudenza comunitaria.

IVA

Gruppo Iva e principio di neutralità dell'imposta

Il gruppo Iva rappresenta lo strumento per superare le controversie e gli equivoci derivanti dall’ esternalizzazione di funzioni aziendali verso società del gruppo , superando l’estemporaneo istituto del consorzio , tra l’altro ridimensionato dalla giurisprudenza comunitaria.

ACCERTAMENTO

Regime doganale 42

In linea generale, le operazioni di importazione , da chiunque effettuate, sono imponibili ad Iva , dovendosi sottoporre a tassazione, in linea di principio, qualunque passaggio frontaliero di merce destinata ad essere importata nel territorio nazionale. Nell’ambito del sistema Iva, è, tuttavia, prevista la possibilità di non versare l’ imposta in Dogana al momento dell’ importazione , ma di rinviarne il pagamento nello Stato membro di destinazione , laddove , al momento dell’immissione in libera pratica, sia già noto che le merci importate sono in realtà destinate in tale ultimo Stato (c.d. «regime doganale 42» ). In una situazione di questo tipo, l’operatore nazionale deve, da un lato, chiedere alla Dogana di non riscuotere l’Iva, trasferendo l’onere di pagamento al destinatario nel Paese di successivo trasferimento della merce, dall’altro essere in grado di dimostrare che i beni in questione sono effettivamente usciti dal territorio nazionale. L’ importazione in sospensione d’ Iva dei beni destinati a proseguire verso un altro Stato membro, inoltre, può essere realizzata senza la prestazione di una garanzia , purché, tuttavia, siano rispettati gli specifici obblighi individuati dalla normativa e dalla prassi fiscale, in particolare per quanto concerne la compilazione della dichiarazione doganale. La sospensione del pagamento dell’Iva per le merci immesse in libera pratica che devono proseguire verso un altro Stato membro, infine, è riconosciuta esclusivamente laddove i beni interessati mantengano lo stesso stato merceologico che avevano quando sono stati presentati all’importazione nel territorio unionale.

Regime doganale 42

In linea generale, le operazioni di importazione , da chiunque effettuate, sono imponibili ad Iva , dovendosi sottoporre a tassazione, in linea di principio, qualunque passaggio frontaliero di merce destinata ad essere importata nel territorio nazionale. Nell’ambito del sistema Iva, è, tuttavia, prevista la possibilità di non versare l’ imposta in Dogana al momento dell’ importazione , ma di rinviarne il pagamento nello Stato membro di destinazione , laddove , al momento dell’immissione in libera pratica, sia già noto che le merci importate sono in realtà destinate in tale ultimo Stato (c.d. «regime doganale 42» ). In una situazione di questo tipo, l’operatore nazionale deve, da un lato, chiedere alla Dogana di non riscuotere l’Iva, trasferendo l’onere di pagamento al destinatario nel Paese di successivo trasferimento della merce, dall’altro essere in grado di dimostrare che i beni in questione sono effettivamente usciti dal territorio nazionale. L’ importazione in sospensione d’ Iva dei beni destinati a proseguire verso un altro Stato membro, inoltre, può essere realizzata senza la prestazione di una garanzia , purché, tuttavia, siano rispettati gli specifici obblighi individuati dalla normativa e dalla prassi fiscale, in particolare per quanto concerne la compilazione della dichiarazione doganale. La sospensione del pagamento dell’Iva per le merci immesse in libera pratica che devono proseguire verso un altro Stato membro, infine, è riconosciuta esclusivamente laddove i beni interessati mantengano lo stesso stato merceologico che avevano quando sono stati presentati all’importazione nel territorio unionale.

Scudo fiscale transfrontaliero

Un tuffo nel passato per ricordare lo scudo fiscale di tremontiana memoria. Ora è arrivata una sanatoria per lavoratori transfrontalieri ed ex residenti all’ estero . Per il frontaliero esiste il concetto di km. Il lavoratore potrà richiede di regolarizzare la propria posizione fiscale pagando il 3% a titolo di imposta , sanzioni ed interessi su capitali depositati all’ estero . Ciò è valido per chi ha lavorato all’estero spostando anche la residenza (ex iscritti A.I.R.E.) o per i frontalieri, che potranno sanare depositi su conti correnti e libretti di risparmio all’estero mai dichiarati al Fisco italiano, compresi gli introiti della vendita di immobili.

Scudo fiscale transfrontaliero

Un tuffo nel passato per ricordare lo scudo fiscale di tremontiana memoria. Ora è arrivata una sanatoria per lavoratori transfrontalieri ed ex residenti all’ estero . Per il frontaliero esiste il concetto di km. Il lavoratore potrà richiede di regolarizzare la propria posizione fiscale pagando il 3% a titolo di imposta , sanzioni ed interessi su capitali depositati all’ estero . Ciò è valido per chi ha lavorato all’estero spostando anche la residenza (ex iscritti A.I.R.E.) o per i frontalieri, che potranno sanare depositi su conti correnti e libretti di risparmio all’estero mai dichiarati al Fisco italiano, compresi gli introiti della vendita di immobili.

Studi di settore: al via i nuovi correttivi per cassa

Il 2017 sarà l’ ultimo periodo d’imposta in cui saranno applicati gli studi di settore per la totalità dei contribuenti. Dal 2018 , invece, ci saranno gli Isa per tutti. La vera novità di quest’anno riguarda la gestione dei dati contabili per i contribuenti esercenti attività d’ impresa in regime di contabilità semplificata che sono passati da un sistema di determinazione del reddito basato su logiche di competenza ad uno per cassa (o meglio misto « cassa / competenza » ). Per questi contribuenti, a partire dal periodo d’imposta 2017 si è reso necessario istituire un sistema di correttivi con l’intento di cercare di ricondurre gli elementi contabili di natura finanziaria verso logiche di competenza così da rendere le informazioni «lavorabili» dal software Gerico. I correttivi per cassa sono stati elaborati per tutti i 177 studi di settore relativi alle attività d’impresa in vigore per il periodo d’imposta 2017. Si tratta di un unico coefficiente finale che si applica attraverso la seguente formula: (1 + coefficiente correttivo complessivo di «cassa») che riduce od aumenta (a seconda se il predetto coefficiente è negativo o positivo), il ricavo puntuale/minimo elaborato dal software attraverso l’analisi tradizionale.

Studi di settore: al via i nuovi correttivi per cassa Studi di settore: al via i nuovi correttivi per cassa

Il 2017 sarà l’ ultimo periodo d’imposta in cui saranno applicati gli studi di settore per la totalità dei contribuenti. Dal 2018 , invece, ci saranno gli Isa per tutti. La vera novità di quest’anno riguarda la gestione dei dati contabili per i contribuenti esercenti attività d’ impresa in regime di contabilità semplificata che sono passati da un sistema di determinazione del reddito basato su logiche di competenza ad uno per cassa (o meglio misto « cassa / competenza » ). Per questi contribuenti, a partire dal periodo d’imposta 2017 si è reso necessario istituire un sistema di correttivi con l’intento di cercare di ricondurre gli elementi contabili di natura finanziaria verso logiche di competenza così da rendere le informazioni «lavorabili» dal software Gerico. I correttivi per cassa sono stati elaborati per tutti i 177 studi di settore relativi alle attività d’impresa in vigore per il periodo d’imposta 2017. Si tratta di un unico coefficiente finale che si applica attraverso la seguente formula: (1 + coefficiente correttivo complessivo di «cassa») che riduce od aumenta (a seconda se il predetto coefficiente è negativo o positivo), il ricavo puntuale/minimo elaborato dal software attraverso l’analisi tradizionale.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Il Gruppo Iva

Dall’1.1.2019 sarà operativo anche in Italia il Gruppo Iva , disciplinato a livello unionale dall’art. 11 della Direttiva 2001/112/Ce. Dopo la consultazione con il Comitato Iva – prevista dal citato art. 11 – le regole che disciplinano il Gruppo Iva a livello nazionale ad opera della Legge di bilancio del 2017 e del 2018, permetteranno ai soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia , tra cui sussistono vincoli finanziari, economici e organizzativi, di dotarsi di un unico numero di partita Iva per le operazioni attive e passive realizzate dalle società partecipanti al gruppo . I soggetti più interessati sono quei contribuenti che per le loro caratteristiche effettuano , contestualmente, a livello di gruppo , sia operazioni imponibili che operazioni esenti, quali, ad esempio, banche e assicurazioni .

IVA

Il Gruppo Iva

Dall’1.1.2019 sarà operativo anche in Italia il Gruppo Iva , disciplinato a livello unionale dall’art. 11 della Direttiva 2001/112/Ce. Dopo la consultazione con il Comitato Iva – prevista dal citato art. 11 – le regole che disciplinano il Gruppo Iva a livello nazionale ad opera della Legge di bilancio del 2017 e del 2018, permetteranno ai soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia , tra cui sussistono vincoli finanziari, economici e organizzativi, di dotarsi di un unico numero di partita Iva per le operazioni attive e passive realizzate dalle società partecipanti al gruppo . I soggetti più interessati sono quei contribuenti che per le loro caratteristiche effettuano , contestualmente, a livello di gruppo , sia operazioni imponibili che operazioni esenti, quali, ad esempio, banche e assicurazioni .

RISCOSSIONE

Spese di lite compensate con la rottamazione

In tema di definizione agevolata , la rinuncia al giudizio da parte del contribuente implica la necessaria compensazione delle spese di lite : a stabilire questo importante principio è la Corte di Cassazione con la recente sentenza 27.4.2018, n. 10198. È stato così risolto un dubbio generato dall’interpretazione delle disposizioni che hanno disciplinato sia la prima che la seconda rottamazione ( art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. con L. 1.12.2016, n. 225 e art. 1, D.L. 16.10.2017, n. 148, conv. con modif. con L. 4.12.2017, n. 172 ), le quali non avevano previsto nulla in merito alle spese di giudizio relative ai contenziosi pendenti ai quali il contribuente aveva rinunciato. Ora è finalmente chiaro e pacifico che le spese processuali andranno suddivise tra il Fisco e il contribuente .

Spese di lite compensate con la rottamazione

In tema di definizione agevolata , la rinuncia al giudizio da parte del contribuente implica la necessaria compensazione delle spese di lite : a stabilire questo importante principio è la Corte di Cassazione con la recente sentenza 27.4.2018, n. 10198. È stato così risolto un dubbio generato dall’interpretazione delle disposizioni che hanno disciplinato sia la prima che la seconda rottamazione ( art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. con L. 1.12.2016, n. 225 e art. 1, D.L. 16.10.2017, n. 148, conv. con modif. con L. 4.12.2017, n. 172 ), le quali non avevano previsto nulla in merito alle spese di giudizio relative ai contenziosi pendenti ai quali il contribuente aveva rinunciato. Ora è finalmente chiaro e pacifico che le spese processuali andranno suddivise tra il Fisco e il contribuente .

CONTENZIOSO

Revoca dell'agevolazione prima casa e possibile difesa

È ormai noto come l’ attenzione del Fisco sia da sempre focalizzata sulle compravendite immobiliari al fine di stanare eventuali evasioni di imposta da parte dell’acquirente e del venditore. In tale ambito, negli ultimi tempi, sta accadendo, di frequente, che con riferimento agli atti stipulati aventi per oggetto l’ acquisto di immobili « prima casa » da parte di persone fisiche , gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate focalizzano la loro attenzione soprattutto sull’eventuale mancato rispetto degli impegni assunti dall’acquirente in sede di rogito circa, ad esempio, il trasferimento della propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’ immobile per poi revocare, in caso di riscontro positivo, le agevolazioni «prima casa». In questi casi, una volta ricevuto l’atto impositivo, il contribuente è chiamato a difendersi , provando anche magari in autotutela e/o in sede contenziosa , a spiegare le proprie ragioni. In subordine, sarà comunque opportuno censurare la revoca dell’agevolazione e/o l’applicazione delle sanzioni per assenza di dolo e/o colpa, invocando l’esimente di « forza maggiore » laddove non sia stato possibile adempiere agli impegni assunti per il sopraggiungere di circostanze imprevedibili e inevitabili al momento dell’acquisto.

Revoca dell'agevolazione prima casa e possibile difesa

È ormai noto come l’ attenzione del Fisco sia da sempre focalizzata sulle compravendite immobiliari al fine di stanare eventuali evasioni di imposta da parte dell’acquirente e del venditore. In tale ambito, negli ultimi tempi, sta accadendo, di frequente, che con riferimento agli atti stipulati aventi per oggetto l’ acquisto di immobili « prima casa » da parte di persone fisiche , gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate focalizzano la loro attenzione soprattutto sull’eventuale mancato rispetto degli impegni assunti dall’acquirente in sede di rogito circa, ad esempio, il trasferimento della propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’ immobile per poi revocare, in caso di riscontro positivo, le agevolazioni «prima casa». In questi casi, una volta ricevuto l’atto impositivo, il contribuente è chiamato a difendersi , provando anche magari in autotutela e/o in sede contenziosa , a spiegare le proprie ragioni. In subordine, sarà comunque opportuno censurare la revoca dell’agevolazione e/o l’applicazione delle sanzioni per assenza di dolo e/o colpa, invocando l’esimente di « forza maggiore » laddove non sia stato possibile adempiere agli impegni assunti per il sopraggiungere di circostanze imprevedibili e inevitabili al momento dell’acquisto.

Elenco di tutti gli argomenti

  1. a

    Accertamento delle imposte

  2. c

    Contenzioso

  3. d

    Dogane

  4. i

    IRAP

    IVA

    Imposta sostitutiva

    Immobili

  5. r

    Riscossione

    Reati tributari

    Redditometro

  6. s

    Società

    Studi di settore

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