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OPINIONE

Insanabili dal giudice le carenze istruttorie dell'ufficio

Dalla Suprema Corte giunge una conferma del consolidato orientamento di legittimità[1] che sanziona con la nullità della pretesa fiscale, la mancata produzione in giudizio del p.v.c. , e che ribadisce il principio secondo il quale il potere del giudice tributario , previsto dall' art. 7 del D.Lgs. 546/1992 , di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non può essere esercitato per sopperire alle carenze istruttorie delle parti. La pronuncia, commentata da F. Gavioli in questa Rivista a pag. 16, offre lo spunto per alcune considerazioni in materia di corretto riparto dell'onere della prova tra gli attori del processo tributario.

ACCERTAMENTO

Pvc non prodotto in giudizio: l'accertamento è nullo

L’Amministrazione finanziaria deve produrre in giudizio il processo verbale di contestazione (pvc) in modo da mettere nelle condizioni il giudice chiamato in causa a pronunciarsi, valutando gli elementi indiziari delle operazioni commerciali inesistenti contestate nei confronti di un contribuente, titolare di un’impresa per il commercio all’ingrosso di vino e mosti; in caso in cui l’Amministrazione finanziaria neghi la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto senza che sia prodotto in giudizio il pvc in primo o in secondo grado , comporta il fatto che l’ atto è da considerarsi nullo . Inoltre la mancata produzione in giudizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei pp.vv.cc., da cui trarre elementi di riscontro agli indizi di inesistenza delle operazioni commerciali, solamente enunciati dall’Amministrazione finanziaria, non poteva essere supplita da un intervento istruttorio d’ufficio dei giudici della Ctr che avevano accolto le motivazioni del contribuente.

La problematica bitcoin

Le criptovalute e bitcoin in generale sono la moneta di internet. Bitcoin è scambiato sul web e viene conservato dall’utente in un portafoglio virtuale. Non è una moneta e quindi ha funzione di mezzo di scambio e non di pagamento . Vengono acquistati on line e gli scambi avvengono su piattaforme non regolamentate , alcune delle quali offrono anche il servizio di wallet. La sfida è quella di regolare la tecnologia senza strangolare l’innovazione. Un passo in avanti per il nostro Paese che per primo ha introdotto alcune norme sulla legislazione delle criptovalute . Le valute digitali hanno bisogno di certezze. E noi le aspettiamo!

I bitcoin detenuti dai privati nelle imposte dirette

Le criptovalute hanno assunto negli ultimi anni una importanza ed una diffusione tali da rendere non più prorogabile il loro inquadramento ai fini tributari . In assenza di un intervento del Legislatore, l’ Agenzia delle Entrate si è recentemente pronunciata in sede di risposta ad interpello con chiarimenti particolarmente importanti circa il trattamento tributario dei bitcoin ai fini delle imposte sul reddito . L’arresto ministeriale ha certamente il pregio di chiarire, in vista dell’imminente stagione dichiarativa, la posizione dell’Amministrazione finanziaria su una tematica che solo recentemente ha assunto particolare importanza, ma restano diversi profili di incertezza in ordine alla soluzione interpretativa adottata.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Split payment: chiarimenti della C.M. 9/E/2018

Dall’1.1.2018 il novero dei soggetti destinatari della scissione dei pagamenti è ulteriormente ampliato . Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 7.5.2018, n. 9/E , per l’esatta individuazione di nuovi soggetti interessati, occorre rifarsi agli elenchi pubblicati in data 19.12.2017 dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze . L’ utilizzo di questo strumento di riscossione per combattere specifiche frodi e evasioni fiscali e, in particolare, per colmare il differenziale tra l’Iva attesa e quella riscossa è, per ora, previsto sino al 30.6.2020 . Nessuna sanzione è applicabile per eventuali comportamenti difformi tenuti dall’1.1.2018 e fino alla data di pubblicazione della C.M. 9/E/2018 , ovvero sino al 7.5.2018, se non è stato arrecato danno all’Erario « con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta ».

RISCOSSIONE

Possibili scelte alternative alla rottamazione bis

È scaduto ormai da qualche mese il termine per poter aderire alla seconda edizione della definizione agevolazione dei ruoli, meglio conosciuta come « rottamazione bis ». Il 15.5.2018, infatti, è stato l’ultimo giorno in cui poteva essere presentata l’istanza di rottamazione per definire i carichi affidati ai Concessionari della Riscossione, Equitalia, Agenzia Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia SpA relativi a qualsiasi imposta (Ires, Iva, addizionali, canone Rai, ecc.), ai contributi Inps e ai premi Inail e a tutte le entrate locali (Imu, Tarsu, ecc.) di natura tributaria e quelle relative a violazioni del Codice della Strada nella misura in cui l'ente impositore, per sua scelta, ha affidato la riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. In attesa di una nuova (non si sa ancora quanto probabile) rottamazione dei carichi affidati al Concessionario della Riscossione, per i contribuenti che non hanno aderito alla rottamazione bis e che volessero , comunque, mettersi in regola , rimane aperta la strada degli ordinari strumenti previsti dall’ ordinamento , tra cui la richiesta di dilazione .

CONTENZIOSO

Omesso versamento di ritenute: posizione ferma delle Sezioni Unite penali

Con la sentenza 1.6.2018, n. 24782 le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono intervenute a risolvere un contrasto interpretativo sorto sulla sufficienza o meno della sola dichiarazione del sostituto d’ imposta ai fini dell’accertamento del reato di omesso versamento di ritenute di cui all' art. 10-bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 prima delle modifiche introdotte dall’ art. 7, co. 1, lett. b), D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 . La Corte ha preso una posizione ferma , sancendo così definitivamente che, relativamente alle condotte poste in essere anteriormente al 22.10.2015 – data di entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015 citato – per l’accertamento del reato in questione non è sufficiente la mera dichiarazione Modello 770 proveniente dal datore di lavoro, ma occorre la prova dell’elemento ulteriore rappresentato dalla consegna ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute fiscali effettivamente operate: ciò comporta, quindi, che la mancata produzione in giudizio delle certificazioni da parte della pubblica accusa determina l’assoluzione dell’imputato.

Reato di indebita compensazione

Tra i delitti fiscali disciplinati dal D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, uno dei più «insidiosi» è sicuramente quello previsto dall’ art. 10-quater rubricato « Indebita compensazione » il quale sanziona gli utilizzi illegittimi di crediti , d’ imposta e non , per il pagamento di tributi e/o contributi. Alla luce della copiosa giurisprudenza che si è formata in merito e delle modifiche introdotte dal Legislatore con il recente D.Lgs. 158/2015 , può essere utile esaminare le caratteristiche del predetto reato il quale presenta profili di pericolosità e rischi sia per il contribuente che per i professionisti i quali, materialmente, provvedono ad effettuare le compensazioni.

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