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OPINIONE

Ipoteche e sequestri anche su iniziativa della G.d.F.

Il Legislatore in fase di conversione del D.L. 23.10.2018, n. 119, conv. nella L. 17.12.2018, n. 136, ha affiancato all'A.d.E. un nuovo «alleato» nella fase della tutela del credito erariale: la  G.d.F.   Infatti, grazie all'art.16-sexties del D.L. 119/2018, il  potere di richiedere  al  Presidente della C.T.P. l'adozione delle  misure cautelari  non spetta più  solo  all' A.d.E. , ma è  esteso   anche  alla  G.d.F. , limitatamente ai p.v.c. elevati dai propri reparti. In tal modo, vedremo la G.d.F. in una veste del tutto nuova e inattesa: protagonista della fase cautelare del processo avente ad oggetto il credito erariale,  anzi, per essere più precisi, avente ad oggetto la  pretesa  della  parte attrice  nelle more del  giudizio principale di merito .

ACCERTAMENTO

Intrastat servizi

Al fine di contrastare le frodi connesse alle prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito in uno Stato della UE nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro per le quali opera il criterio di territorialità Iva del luogo di stabilimento del committente (c.d. «prestazioni intracomunitarie generiche»), la Direttiva 2008/8/CE ha introdotto, per queste operazioni, l’ obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi . Dette prestazioni di servizi, infatti, in virtù dell’applicazione del principio generale di tassazione nel Paese di destinazione per esse previsto, comportano elevati rischi di frode. Per contrastare tali rischi, è, quindi, necessario che non trascorra molto tempo tra l’effettuazione dell’operazione e la segnalazione della stessa (tramite, appunto, gli elenchi riepilogativi) all’ autorità fiscale dell’ altro Stato membro (di destinazione) coinvolto nell’operazione, la quale verificherà la corretta applicazione dell’ imposta al proprio interno in base al sistema dell’inversione contabile. Anche se il raggiungimento delle descritte finalità è strettamente legato alla presentazione degli elenchi da parte dei fornitori, in passato, in Italia, era, tuttavia, previsto l’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat anche per i servizi acquistati. Ciò nondimeno, tale ultimo obbligo è in sostanza venuto meno a partire dal 2018, essendo attualmente previsto che gli elenchi riepilogativi in questione debbano essere presentati ai soli fini statistici.

Accertamento connesso al rapporto tra reddito e nucleo familiare

I giudici di legittimità evidenziano che, a fronte di un reddito di impresa dichiarato molto basso , unico reddito dichiarato in un nucleo familiare di quattro persone , è legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria che ha effettuato la ricostruzione del numero dei servizi erogati dal contribuente in regime di evasione, attraverso un accertamento analitico-induttivo del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, ex art. 39, co. 1, lett. d). La caratteristica di tale tipo di accertamento che ne legittima l’utilizzo è la previsione secondo cui l’ incompletezza , la falsità o l’ inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati deve seguire la preventiva ispezione delle scritture contabili ovvero la preventiva esecuzione di altre attività istruttorie rientranti nei poteri ispettivi degli Organi di controllo, quali verifica della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi all’impresa, ovvero acquisizione di dati e notizie ai sensi dell’art. 32, del D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte sui redditi e, ai fini Iva .

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Scambi intracomunitari: il numero identificativo Iva

Gli scambi intracomunitari di beni e/o di servizi c.d. «generici» sono effettuati senza applicazione dell’ Iva laddove entrambi gli operatori siano inclusi nell’ archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie (c.d. « a rchivio Vies »). Il numero di identificazione Iva , allorché comunicato dall’acquirente al fornitore, viene utilizzato come presupposto per la non applicazione dell’ Iva nell’ambito delle operazioni intracomunitarie in quanto tale informazione viene ritenuta sufficiente a far sì che il fornitore consideri il cliente soggetto passivo Iva, salvo che lo stesso possegga informazioni contrarie relativamente a quest’ultimo. In base all’attuale normativa, in particolare, si viene esclusi da tale archivio laddove i dati forniti non siano completi ed esatti , gli operatori economici non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi o comunque sussistano caratteristiche di apparente inattività degli operatori . Ciò nondimeno, secondo la Corte di Giustizia della UE il numero d’ identificazione Iva , sebbene fornisca la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevoli il controllo delle operazioni intracomunitarie, costituisce soltanto un requisito formale . Una recente proposta di Direttiva UE, tuttavia, ha previsto di considerare l’inserimento del numero di identificazione Iva nel Vies un requisito sostanziale aggiuntivo per consentire al fornitore di applicare l'esenzione dall'Iva alle operazioni in questione.

RISCOSSIONE

Riscossione delle somme in pendenza di giudizio

La presentazione del ricorso in Commissione tributaria non sospende , di norma , la riscossione , che prosegue con una gradazione diversa a seconda del comparto impositivo di riferimento. Gli atti impositivi , infatti, sono esecutivi , con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, l’Ufficio può riscuotere le somme pretese nonostante la proposizione del ricorso. Tuttavia, in caso di impugnazione dell’atto, la riscossione , per effetto del disposto di cui all' art. 68 del D.Lgs. 546/1992 , non può avvenire per la totalità delle somme , ma in modo frazionato, a meno che la normativa di riferimento non preveda ciò, come nel caso ad esempio della fiscalità locale. In tale ultima ipotesi, infatti, nonostante la presentazione del ricorso, le somme accertate possono immediatamente essere riscosse. Detto questo, è importante conoscere i diversi sistemi di riscossione , al fine di poter chiederne la sospensione in via giudiziale (o anche amministrativa) e/o contestare eventuali violazioni della normativa ad opera dell’Amministrazione finanziaria in sede di ricorso contro l’atto impositivo di rideterminazione delle somme dovute o contro l’atto notificato dall’Agente della Riscossione.

CONTENZIOSO

Verso un contraddittorio tributario obbligatorio

Si dovrebbe attribuire maggior importanza all’istituto del «contraddittorio». Il buon Fisco deve partire dal dialogo con il contribuente. La partecipazione del contribuente alla funzione impositiva è pietra miliare dell’avviso di accertamento che il Fisco va a notificare al contribuente. Dialogare con il Fisco è prevenire contestazioni future che potrebbero dare origine a contenziosi tributari, anche di notevole peso. Il dialogo deve essere inteso come confronto di idee, opinioni o programmi allo scopo di raggiungere a una giusta intesa. L’attuale lacuna legislativa è ora lasciata alle sentenze degli Ermellini . Per il futuro occorre che il Legislatore introduca l’istituto del « contraddittorio obbligatorio » prima che l’ Amministrazione finanziaria emetta un atto impositivo .  

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