Il sistema Intrastat consente di sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’ imposta sul valore aggiunto nell’ambito degli scambi intra-unionali di merce e, in particolare, il corretto assolvimento dell’ imposta nello Stato di stabilimento del cessionario del bene nonché di raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri a seguito dell’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Stati della UE e la creazione del « mercato unico comunitario ». Attraverso di esso, infatti, i soggetti Iva sono tenuti ad effettuare alle autorità fiscali nazionali comunicazioni , aventi valenza fiscale e/o statistica, concernenti le operazioni commerciali realizzate , consentendo alle stesse di disporre delle informazioni necessarie per attuare controlli incrociati. In particolare, i dati relativi alle cessioni divengono accessibili alle autorità tributarie dello Stato membro dell'acquirente, che sono così informate dell'arrivo nel proprio territorio di beni oggetto di un acquisto intracomunitario tassato. Alla luce dell’attuale normativa nazionale, gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni devono essere presentati, con frequenza mensile e ai soli fini statistici, esclusivamente dai contribuenti che raggiungono, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, la soglia trimestrale di 200 mila € , mentre per le cessioni di beni aventi le stesse caratteristiche è prevista la presentazione dei modelli con frequenza mensile o trimestrale , a seconda se venga superata o meno la soglia di 50 mila € , fermo restando che l'informazione statistica è facoltativa per i soggetti mensili laddove questi ultimi non abbiano raggiunto, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare di cessioni pari ad almeno 100 mila €. Sono previste, infine, sanzioni nelle ipotesi di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, di incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli stessi nonché di omissione o inesattezza dei dati statistici da indicare negli elenchi.