OPINIONE

Patto di famiglia: più imposte sul passaggio generazionale

La Cassazione è intervenuta sulla disciplina tributaria del patto e, segnatamente, sul trattamento da applicare, ai fini delle imposte indirette , alle somme corrispondenti al valore delle quote previste dagli articoli 536 e segg. c.c., dovute dai discendenti assegnatari dell' azienda o delle partecipazioni , agli altri legittimari non assegnatari . Ne è risultato un sensibile aumento dell'imposizione indiretta sui passaggi generazionali che tradisce le raccomandazioni di origine comunitaria che hanno spinto il legislatore nazionale a inserire nell' ordinamento il patto di famiglia.

ACCERTAMENTO

Telefisco 2019: chiarimenti in materia di pacificazione fiscale

In occasione della manifestazione Telefisco 2019 , sono stati forniti chiarimenti dai funzionari dell’ Agenzia delle Entrate , del dipartimento delle Finanze del Mef , nonché dagli ufficiali della Guardia di Finanza ai quesiti posti dai professionisti con riferimento alle numerose novità normative : dei temi trattati si intendono approfondire le risposte date in materia di pacificazione fiscale .

Definizione agevolata del pvc: casi pratici e possibili alternative

L’art. 1 del D.L. 23.10.2018, n. 119, conv. con modif. con L. 17.12.2018, n. 136 ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata i processi verbali di constatazione (cd. pvc) redatti dalla Guardia di Finanza o dall’ Agenzia delle Entrate a seguito di un accesso e notificati o consegnati al contribuente verificato entro il 24.10.2018 . In particolare, attraverso la predetta definizione, il Legislatore consente al soggetto verificato di sanare tutti i rilievi contestati nel pvc attraverso il pagamento integrale delle sole maggiori imposte , senza sanzioni e interessi . Ai fini della definizione agevolata, è comunque necessario accettare per intero i rilievi senza alcuna condizione, compresi quelli che il contribuente ritiene possano non essere recepiti nel successivo accertamento. Inoltre, la notifica, entro il 24.10.2018, di un avviso di accertamento derivante dal pvc definibile osta alla definizione. Con il provvedimento 23.1.2019, n. 17776 l’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che, laddove entro il 24.10.2018 sia stato notificato un accertamento su una annualità sulla base di un pvc concernente più periodi d' imposta , il contribuente rimane libero di definire in maniera agevolata le restanti annualità .

Studi professionali: tutele da una responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 ha introdotto una autonoma responsabilità e severe sanzioni parapenali a carico degli enti collettivi i cui esponenti abbiano commesso determinati reati . Tale responsabilità è però esclusa ove l'ente adotti un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la cui attuazione può tuttavia risultare onerosa, anche per la necessaria introduzione di maggiori vincoli autoregolamentari. Tra gli enti soggetti a tale responsabilità figurano gli studi professionali , spesso portati ad ampliarsi per ripartire i costi di gestione o poter offrire migliori competenze specialistiche. Sebbene presentino peculiarità organizzative che accrescono le possibilità che l'intero studio sia chiamato a rispondere dell'operato del suo singolo esponente, tali enti non sono avvezzi , per le limitate dimensioni strutturali e, soprattutto, per l'esigenza di contenimento dei costi, ad adottare modelli di prevenzione dei reati inclusi nel c.d. Catalogo 231 . Non mancano, tra questi, fattispecie concretamente realizzabili negli studi, sui quali incombe peraltro la minaccia delle temibilissime sanzioni interdittive del sistema 231, recentemente inasprite, in grado di far dileguare la clientela ancor prima di una ipotetica condanna. Eppure, un Modello agile, volto a prevenire le sole fattispecie penali concretamente plausibili con i servizi offerti dallo studio, non solo risulta ragionevole nei costi realizzativi, ma ne avvantaggerebbe le funzioni, portando nuova cultura organizzativa e sensibilità al presidio dei rischi.

CASI OPERATIVI IVA

Intrastat beni

Il sistema Intrastat consente di sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’ imposta sul valore aggiunto nell’ambito degli scambi intra-unionali di merce e, in particolare, il corretto assolvimento dell’ imposta nello Stato di stabilimento del cessionario del bene nonché di raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri a seguito dell’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Stati della UE e la creazione del « mercato unico comunitario ». Attraverso di esso, infatti, i soggetti Iva sono tenuti ad effettuare alle autorità fiscali nazionali comunicazioni , aventi valenza fiscale e/o statistica, concernenti le operazioni commerciali realizzate , consentendo alle stesse di disporre delle informazioni necessarie per attuare controlli incrociati. In particolare, i dati relativi alle cessioni divengono accessibili alle autorità tributarie dello Stato membro dell'acquirente, che sono così informate dell'arrivo nel proprio territorio di beni oggetto di un acquisto intracomunitario tassato. Alla luce dell’attuale normativa nazionale, gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni devono essere presentati, con frequenza mensile e ai soli fini statistici, esclusivamente dai contribuenti che raggiungono, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, la soglia trimestrale di 200 mila € , mentre per le cessioni di beni aventi le stesse caratteristiche è prevista la presentazione dei modelli con frequenza mensile o trimestrale , a seconda se venga superata o meno la soglia di 50 mila € , fermo restando che l'informazione statistica è facoltativa per i soggetti mensili laddove questi ultimi non abbiano raggiunto, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare di cessioni pari ad almeno 100 mila €. Sono previste, infine, sanzioni nelle ipotesi di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, di incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli stessi nonché di omissione o inesattezza dei dati statistici da indicare negli elenchi.

RISCOSSIONE

Patto di famiglia

Con l’ordinanza 19.12.2018, n. 32823 la Cassazione ha affermato che le attribuzioni che l’ assegnatario dell’ azienda o delle partecipazioni societarie opera a favore dei legittimari non assegnatari , nell’ambito di un patto di famiglia , sono soggette all’ imposta sulle donazioni con le aliquote e le franchigie relative al rapporto parentale tra l’assegnatario e gli altri legittimari.

CONTENZIOSO

Accollo tributario

L’art. 8 della L. 27.7.2000, n. 212 (c.d. « Statuto del contribuente ») ammette, genericamente, la possibilità che l’ obbligazione tributaria possa essere estinta anche mediante accollo da parte di un terzo soggetto , senza liberazione del debitore originario. Alla luce di questa disposizione normativa, alcune imprese contribuenti (dette accollate) hanno stipulato appositi contratti di accollo con terze società , definite accollanti, le quali si sono impegnate a pagare i debiti delle accollate mediante propri crediti fiscali , ricevendo in cambio una parte del valore nominale del debito compensato (generalmente pari al 75%-80%). L’ Agenzia delle Entrate contesta le predette operazioni , riconducendo l’ accollo tributario a operazione elusiva non solo della disciplina sulla compensazione , ma anche di quella relativa alla cessione dei crediti di imposta . Inoltre, la cronaca degli ultimi tempi ha segnalato che, in alcuni casi, i crediti vantati dalle società accollanti si sono di fatto rilevati inesistenti e che molte imprese accollate hanno scoperto di essere state vittime di truffe e raggiri soltanto a seguito delle contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi, ovviamente, per le imprese accollate (seppure vittime di vere e proprie frodi), la difesa è ardua , potendo in alcuni casi riuscire eventualmente ad ottenere soltanto una riduzione delle sanzioni.

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