RUBRICHE

OPINIONE

Imposta evasa: autonomo calcolo del giudice penale

La nozione penal-tributaria di imposta evasa non coincide esattamente con quella propria del settore amministrativo-tributario. In quest'ultimo ambito, l'imposta evasa emerge in esito a controlli e meccanismi probatori presuntivi impraticabili nel processo penale. Pertanto, la Corte di Cassazione ha più volte statuito il principio secondo il quale il dato fattuale delle componenti che concorrono alla formazione del reddito prevale sulle classificazioni e sulle qualifiche formali proprie del settore amministrativo-tributario, attesa la presenza di limiti, nel procedimento penale, di operatività dei meccanismi presuntivi rilevanti nel contesto tributario. Ciò non conduce, tuttavia, all'ulteriore conclusione che il giudice penale può prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per determinare e quantificare l'imposta evasa. Ciò che cambia è la regola di giudizio , non la regola da applicare . Tuttavia, la diversa regola di giudizio può condizionare, nei fatti, l'ambito di applicabilità della norma tributaria.

ACCERTAMENTO

Telefisco 2019: rottamazione-ter, misure cautelari e reati tributari

Sono molti i quesiti sollevati in occasione di Telefisco 2019 cui Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione (Ader), dipartimento delle Finanze del Mef, nonché ufficiali della Guardia di Finanza hanno dato risposta. Di seguito se ne riportano alcuni in materia di rottamazione-ter , misure cautelari , processo telematico , imposta di registro e di pubblicità , reati tributari di emissione di fatture inesistenti e di omessa dichiarazione.

Accertamento illegittimo al conto della moglie del professionista

L’Amministrazione finanziaria non può contestare i ricavi in nero del professionista per i movimenti sospetti sul conto bancario della moglie , a meno che gli accertatori non abbiano in mano gravi indizi che attestano la piena disponibilità di tale conto, da parte del contribuente; in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare il contribuente, accertata la presunzione che gli «importi riscossi» siano compensi, questa è immediatamente applicabile; nel caso di conti intestati a terzi , l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la preliminare prova , anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti. le presunzioni c.d. legali sono quelle il cui valore probatorio è riconosciuto dalla legge e che da sole sono sufficienti a legittimare la rettifica del reddito imponibile, addossando l’ onere della prova contraria a carico del contribuente. Queste, a loro volta, possono essere «assolute» per le quali non è ammessa prova contraria, o «relative» per le quali è consentito al contribuente accertato di dimostrare l’insussistenza della pretesa impositiva.

Regime speciale del perfezionamento attivo

L’accertamento doganale nell’ambito del regime speciale del perfezionamento attivo è stato innovato con l’avvento della normativa dettata dal Codice Doganale dell’Unione. L’ appuramento del regime con immissione in libera pratica dei prodotti trasformati ottenuti a partire dalle merci importate temporaneamente e la conseguente determinazione dell’obbligazione tributaria doganale implicano la necessità di ricorrere all’utilizzo del corretto criterio di tassazione. Il criterio generale è quello della tassazione c.d. « a valle » . La normativa doganale, tuttavia, prevede alcuni casi in cui il criterio da applicare è quello della tassazione c.d. « a monte ». In tali casi, sono previsti due metodi diversi e alternativi per il calcolo dell’importo del debito doganale: il metodo della chiave quantitativa e quello della chiave valore.

Soggetti residenti nel territorio di altro Stato: tassabilità dei proventi

Nel caso di produzione di reddito in territorio italiano, attraverso l’utilizzo di una sede fissa in esso allocata da un professionista residente in altro Stato, la Convenzione Italia/Svizzera sul divieto di doppia imposizione , consente comunque l’ applicazione delle imposte previste dall’ ordinamento italiano per la sola parte di reddito prodotto in territorio nazionale . Ad esempio, il professionista Caio produce due redditi, uno attraverso un’attività sita in territorio svizzero, luogo ove egli risiede pari a € 20000 e il restante in territorio italiano, attraverso l’utilizzo di una sede fissa in esso allocata, pari anch’esso a € 20000. Orbene l’importo di € 20000, prodotto in territorio nazionale, sarà soggetto alla normativa tributaria italiana e della relativa imposizione fiscale, secondo le previsioni della normativa internazionale.

CASI OPERATIVI IVA

Cessioni estere di beni da installare

La fornitura di beni previa installazione , montaggio o assiemaggio viene considerata ai fini dell’ imposta sul valore aggiunto una cessione di beni . Il luogo di imposizione di tale operazione, inoltre, è rappresentato dal luogo dove avviene l’ installazione o il montaggio degli stessi. Conseguentemente, le cessioni di beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto costituiscono operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia e non acquisti intracomunitari. Tuttavia, le forniture poste in essere da un soggetto passivo nazionale a favore di acquirenti unionali sono qualificate dal Legislatore nazionale come cessioni intracomunitarie , rilevanti ai fini del plafond . Infine, in caso di beni provenienti da Paesi extra UE si configureranno una importazione di beni e una prestazione di servizi, entrambe operazioni imponibili ad Iva nel nostro Paese .

RISCOSSIONE

Rottamazione-ter: effetti sulle procedure esecutive già avviate

Per la prima volta, a differenza delle precedenti rottamazioni, come chiarito nel corso di Telefisco 2019, la presentazione della domanda per la rottamazione 3.0 non solo sospende le procedure di pignoramento presso terzi già avviate , ma ne consente anche la loro estinzione a seguito del pagamento della prima (o unica rata) in scadenza al 31.7.2019 . Inoltre, secondo quanto prevede l’art. 3, co. 13, lett. b), D.L. 23.10.2018, n. 119, conv. con modif. con L. 17.12.2018, n. 136, anche per le eventuali procedure esecutive immobiliari avviate prima dell’adesione alla rottamazione è sufficiente il pagamento della prima (o unica in caso di pagamento senza dilazione) rata per ottenerne l’estinzione, sempre che l’immobile non sia già stato aggiudicato a seguito di un incanto con esito positivo. Inoltre, come già previsto nelle precedenti edizioni delle definizioni agevolate, anche questa volta, per effetto della presentazione della istanza, non si è considerati inadempienti ai fini dell’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973 e dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con la conseguenza che il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo di una proposta di compensazione con i ruoli e potrà riscuotere i crediti eventualmente vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni .

CONTENZIOSO

Spese di giudizio: come recuperarle in caso di vittoria

Nel processo tributario vale il criterio della soccombenza , per cui la parte soccombente deve essere condannata alla corresponsione delle spese processuali alle altre parti. La regola esposta, tuttavia, può essere derogata quando si verifica una situazione di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che vanno espressamente motivate. In tal caso, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese. Tuttavia , è frequente il caso in cui la compensazione delle spese di giudizio sia statuita da parte delle Commissioni tributarie anche in caso di annullamento pieno dell’ atto impositivo , con la conseguenza che il contribuente, seppur vittorioso, dovrà farsi comunque carico dei costi anticipati per far valere le proprie ragioni in giudizio e relativi al compenso del professionista che lo ha difeso e degli altri oneri accessori, quali i contributi alla Cassa previdenziale e assistenziale dello stesso difensore, il rimborso delle spese da questi sostenute, l’Iva e il contributo unificato. A ben vedere, però, non sempre sono ravvisabili i giusti motivi che giustifichino la compensazione delle spese . Inoltre, anche laddove il Giudice tributario riconosca al contribuente risultato vittorioso in giudizio il diritto al rimborso delle spese , non è sempre immediato e facile il loro recupero .

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