RUBRICHE

OPINIONE

ACCERTAMENTO

Definizione delle liti fiscali, i chiarimenti dell'Agenzia

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 1° aprile 2019 n. 6/E ha fornito i chiarimenti in ordine all’ art. 6 del Dl n. 119/2018 ed ha risolto alcuni profili di incertezza che rischiavano di pregiudicare il buon esito della procedura: non tutte le questioni critiche peraltro sono state superate e rimangono alcuni aspetti che meriterebbero un ulteriore chiarimento .

L'Agenzia delle Entrate spiega la definizione agevolata dei Pvc

Il Decreto fiscale 2019 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 . Si tratta di una speciale procedura di definizione tesa a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale pregressa . La finalità dell’istituto è quella di comprimere i tempi di definizione dei processi verbali, conseguenti ad una attività istruttoria esterna non ancora confluita in un atto impositivo alla data del 24 ottobre 2018 e, al tempo stesso, di semplificare la gestione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. La procedura in esame richiede l’ iniziativa da parte del contribuente , chiamato a presentare la relativa dichiarazione e a versare in autoliquidazione le imposte derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale che si intende regolarizzare. L’Agenzia delle Entrate con il documento in commento, fornisce, tra l’altro, indicazioni sul contenuto integrale del processo verbale di constatazione, sulle violazioni definibili , sulle cause ostative, sugli adempimenti del contribuente, sul versamento delle imposte, sulle ipotesi eccezionali di rideterminazione degli importi dovuti, a seguito dell’attività di controllo già avviata dagli uffici.

Redditometro per la figlia a carico dei genitori che ha immobili e auto

Legittimo il “redditometro” se la figlia convivente a carico dei genitori è proprietaria di immobili e autovetture. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 1761 dello scorso 23 gennaio. La Suprema corte ha precisato altresì che la contribuente non ha assolto all’onere della prova, su di lei incombente, sulla considerazione dell’essere nubile e convivente con i propri genitori che hanno acquistato immobile e autovettura per la figlia. Sulla parte incombe infatti l’ onere di produrre prove certe , come ad esempio la dimostrazione del pagamento da parte dei genitori, anche attraverso strumenti tracciabili.

Sì alla confisca se tra reo e bene c'è una relazione di possesso

L’esecuzione sui beni del reo in caso di condanna per il reato di frode fiscale è consentita attraverso il provvedimento di confisca su tutti i beni dei quali il reo vanti comunque una disponibilità purché non appartengano a terzi: il Dlgs n. 158/2015 espressamente la ricomprende tra le sanzioni conseguenti ad una sentenza di condanna per reati tributari. Deve comunque essere accertata positivamente l’esistenza di una relazione tra i beni oggetto della misura e il reo , questo rapporto deve essere verificato da parte del giudice caso per caso, e in maniera certa e inequivoca, per poter dar corso all’esecuzione della misura. La confisca tuttavia può, già in fase d’indagine preliminare, essere preceduta dalla misura cautelare del sequestro che inibisce ogni atto dispositivo sugli stessi da parte del reo.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Territorialità Iva dei servizi di noleggio di mezzi di trasporto

L’attività di noleggio e di locazione di mezzi di trasporto si presta alla creazione di distorsioni di concorrenza nel mercato unionale e, conseguentemente, a incentivare il trasferimento degli operatori commerciali che effettuano questo tipo di attività negli Stati membri che offrono loro le migliori condizioni fiscali. I mezzi di trasporto possono, infatti, passare agevolmente da uno Stato Ue all’altro, rendendo difficile la determinazione del luogo del loro effettivo utilizzo. Pertanto, sono stati individuati specifici criteri impositivi , che tengono conto da un lato delle difficoltà di determinare il luogo di utilizzo di tali prestazioni di servizi, dall’altro della necessità, per quanto possibile, di abbandonare il criterio di imposizione basato sul luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della sua attività economica. Conseguentemente, la normativa in materia di territorialità Iva viene differenziata in relazione alla durata delle relative prestazioni di servizi nonché alla tipologia di mezzo di trasporto coinvolta. Il luogo di imposizione delle operazioni viene, inoltre, a dipendere dal luogo e dallo status del committente, dal luogo di consegna del veicolo nonché da quello dell’utilizzazione di quest’ultimo.

RISCOSSIONE

Sospensione dei rimborsi e possibili rimedi

Sono numerosi i contribuenti che, a fronte della tempestiva presentazione di un’istanza di rimborso per imposte pagate o trattenute in eccesso, si vedono recapitare dagli uffici delle Entrate un provvedimento di sospensione, laddove abbiano ricevuto atti impositivi , sebbene gli stessi siano stati tempestivamente impugnati e in merito ai quali, a volte, il Giudice si è già espresso annullando (in tutto o in parte) la pretesa. Con il provvedimento di sospensione , lungi dal contestare l’esistenza o la non spettanza del credito, gli uffici non procedono con il rimborso in forza dell’art. 23, comma 1, del Dlgs 472/1997, secondo cui qualora l’autore della violazione (o il coobbligato) vanti un credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso qualora sia stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o un atto di accertamento o di liquidazione di tributi o di avvisi bonari o ancora di cartelle esattoriali, su cui non è stata resa ancora una sentenza definitiva di illegittimità passata in giudicato. In questi casi è comunque importante esaminare le motivazioni addotte dall’Ufficio per giustificare la sospensione del rimborso per poi valutare l’opportunità di contestare per le vie giudiziali il provvedimento o piuttosto di definire l’atto impositivo mediante un istituto deflativo del contenzioso, quale l’acquiescenza o la conciliazione giudiziale.

CONTENZIOSO

Patteggiamento, vale anche in campo fiscale?

Con il patteggiamento l’imputato (o meglio il suo difensore) e la pubblica accusa (pubblico ministero) si accordano in merito alla pena finale da far scontare al primo. Tale accordo passa al vaglio del giudice, il quale verificatane la conformità a legge, e altro, lo rende definitivo consacrandolo nella sentenza. Fulcro del patteggiamento è l’ accordo sopra citato. Gli effetti del patteggiamento si concretizzano nella rinuncia ad esercitare il diritto alla prova , il vantaggio sta nel fatto che non comporta l’obbligo di pagare le spese processuali , comporta l’ esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza .  Lo si potrà esercitare anche con la pace fiscale ? Al riguardo si attendono istruzioni ministeriali. 

loader