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OPINIONE

Conto alla rovescia per l'obbligo del processo tributario telematico

Dopo una lunga fase di “collaudo” facoltativo, il 1° luglio sarà obbligatorio , con qualche eccezione, anche il processo tributario telematico . Come già accaduto per i riti telematici civile e amministrativo, l’uso facoltativo del PTT e la sua lenta e graduale introduzione hanno risentito della usuale diffidenza verso procedure di informatizzazione e digitalizzazione che è quasi connaturata al rapporto fra cittadino-utente e pubblica amministrazione.

ACCERTAMENTO

Crediti non spettanti e inesistenti e poteri di accertamento

La differenza tra crediti non spettanti e crediti inesistenti , oltre a rilevare sotto il profilo delle sanzioni irrogabili , assume una rilevanza fondamentale quanto alla decadenza dei poteri di accertamento del Fisco : la qualificazione come crediti inesistenti, senza un effettivo e sostanziale controllo non meramente formale, garantisce un termine di accertamento più ampio rispetto a quello ordinario , determinando la riapertura di periodi d’imposta non più accertabili.

Isa, premi solo per i contribuenti affidabili

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 126200/2019 del 10 maggio scorso detta le regole per l’applicazione della “pagella fiscale” per imprenditori e professionisti. Tra le novità , il documento fornisce il dettaglio del punteggio necessario per l’ accesso ai benefici premiali : servirà ottenere un voto fra l’8 e il 9 per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dall’ applicazione degli Isa . A rischio, invece, i contribuenti che non raggiungono almeno i livelli minimi di affidabilità fiscale individuati su valori minori o uguali a 6; questi ultimi potrebbero, infatti, finire nelle liste delle quali l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza terranno conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. Le regole pubblicate dall’Agenzia nel provvedimento del 10 maggio scorso riguardano anche gli intermediari e la modalità di gestione delle deleghe per l’accesso agli ulteriori dati presenti nel cassetto fiscale necessari ai fini dell’applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.

Autoriciclaggio e responsabilità di enti e società

Con l’immissione nel codice penale dell’art. 648- ter 1, a opera della legge 15 dicembre 2014, n. 186, il reato di “Autoriciclaggio” è stato affiancato a quello di riciclaggio. La nuova figura delittuosa punisce lo stesso autore del reato fonte dei proventi illeciti che autonomamente provveda anche a dissimularne l’effettiva provenienza , con pene edittali più tenui rispetto a quelle riservate al riciclatore “per conto altrui”. Il nuovo reato è stato, altresì, immediatamente inserito nell’ampio novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti , mediante integrazione dell’art. 25- octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Tutte le regole per esercitare il diritto alla detrazione Iva

Attraverso la detrazione, i soggetti Iva sono esonerati completamente dall’imposta addebitata o pagata nell’ambito delle attività economiche da essi svolte, nella misura in cui i beni e i servizi acquistati sono impiegati per realizzare operazioni soggette ad Iva o a queste assimilate . Al fine di consentire al fornitore di portare in detrazione l’imposta sulle operazioni “a monte” acquisite, è, inoltre, possibile prendere in considerazione le operazioni imponibili dell’acquirente nonché beni/servizi direttamente destinati a un utilizzo che non consente la detrazione ma che s’inseriscono, al contempo, nell’obiettivo della realizzazione ulteriore e successiva, da parte del soggetto Iva, di operazioni imponibili. Tuttavia, non spetta l’esercizio del diritto alla detrazione allorché il soggetto passivo acquirente realizzi operazioni che integrano un comportamento abusivo nonché laddove sia individuabile l’esercizio fraudolento o quanto meno illegittimo di un inesistente diritto alla detrazione.

RISCOSSIONE

Irap per il professionista che si avvale di studi esterni versando alti compensi

In tema di Irap, la Cassazione ritiene, secondo consolidato orientamento, che il professionista è escluso dall’imposta soltanto in caso di attività non autonomamente organizzata . Il requisito dell’ autonoma organizzazione , il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato , ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui . Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta , dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Per la Cassazione sussiste autonoma organizzazione quando le prestazioni ricevute dal professionista, a fronte di compensi erogati, sono necessarie allo svolgimento di incarichi ricevuti da clienti mentre non sussiste quando le prestazioni riguardano consulenze non attinenti alla propria attività.

CONTENZIOSO

Verso il PTT, notifiche a mezzo Pec senza vincoli di orario

È incostituzionale la norma che prevede che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dopo le ore 21 si perfezioni alle ore 7 del giorno successivo. Nessun limite di orario quindi è stabilito per le notifiche a mezzo Pec che si considerano perfezionate nel giorno riportato dalla ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, anche se la ricevuta di consegna viene generata dal sistema due minuti dopo.

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