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OPINIONE

Invito al contraddittorio, un obbligo di mero principio

Con l’inserimento di nuove norme nel Dlgs 218/1997, il decreto crescita è intervenuto sulla disciplina del contraddittorio preventivo , restringendone nella sostanza, con le modifiche introdotte, ambito di applicazione ed effetti. Di fatto, contrariamente ai “proclami”, e per i tributi nazionali, l’istituto è stato reso una sorta di “panda fiscale” .

ACCERTAMENTO

Contrasto all'evasione fiscale, valorizzate nuove fonti di dati

Con la circolare n. 19/E dell’8 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e sul contrasto all’evasione fiscale , soffermandosi sulla particolare valenza dei dati desumibili dai flussi di fatturazione elettronica e da quelli comunicati a valle dell’emissione dei corrispettivi telematici. L’utilizzo di questi dati strutturati facilita, da un lato, l’effettuazione dell’analisi del rischio dei contribuenti, al fine di individuare i profili a più elevato rischio di evasione fiscale, dall’altro garantisce la disponibilità di informazioni utili all’amministrazione finanziaria in fase di effettuazione dei controlli .

Acquiescenza all'atto: riduzione delle sanzioni e paradossi interpretativi

Gli operatori del diritto tributario sono abituati a non stupirsi di fronte ai paradossi interpretativi . Tuttavia ve ne sono alcuni che si collocano al di fuori della razionalità e che riescono a stupire anche gli operatori più esperti. Si tratta delle conseguenze generate, in caso di acquiescenza agli avvisi di accertamento relativi a più periodi d’imposta, dalla rigida interpretazione, posta in essere dall’Agenzia delle Entrate, dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218/1997. In taluni casi, in forza di detta criticabile interpretazione, il procedimento di riduzione delle sanzioni irrogate si trasforma in un procedimento di aumento della sanzioni da versare .

Accertamento salvo anche in caso di permanenza "eccessiva"

Lo Statuto del contribuente dispone che la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi , prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolari complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Diverse sono le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sul calcolo dei 30 giorni effettivi. Di particolare interesse è un recente orientamento secondo il quale, nell’ambito delle verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, come previsto dal comma 5 dell’art. 12 della legge 212/2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo e neppure l’invalidità degli atti o la possibilità di non utilizzare le prove raccolte.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Le ultime novità in materia di reverse charge "interno"

Nell’ambito delle operazioni nazionali, il meccanismo del “reverse charge” viene utilizzato come strumento di contrasto alle frodi . Ciò in quanto attraverso il suo utilizzo l’Iva relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata non viene materialmente versata dall’acquirente e l’operazione viene quindi resa completamente neutra dal punto di vista contabile. In questi anni è stata adottata un’ applicazione selettiva dell’inver­sione contabile , diretta a colpire solo i settori dove si annidano i feno­meni evasivi, senza penalizzare la generalità delle imprese attraverso un appesan­timento degli oneri amministrativi. Con la probabile entrata in vigore, dal 2022, del sistema definitivo degli scambi di beni intra Ue basato sul “principio di tassa­zione a destinazione” non sarà più necessaria l’applicazione del “reverse charge” per finalità anti-frode. Tuttavia, è stata prevista la possibilità di adottare, fino a tale data, un meccanismo generalizzato di inversione contabile per tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi non transfrontaliere al di sopra della soglia di 17.500 euro per operazione.

RISCOSSIONE

Pignoramenti, per l'omessa notifica dell'accertamento decide il giudice tributario

Ogniqualvolta il soggetto passivo, sia che impugni formalmente l’atto di pignoramento sia che si opponga alla cartella di pagamento o all’accertamento esecutivo ad esso propedeutico, lamenti il vizio di notifica dell’atto presupposto , di tal che il pignoramento rappresenti la prima manifestazione della pretesa tributaria, la cognizione appartiene al giudice tributario. È questo l’importante principio fissato dalle sentenze di Cassazione, a sezioni Unite, nn. 13913 e 13916 del 2017 in esame.

CONTENZIOSO

IVA

La sospensione dei rimborsi si applica anche all'Iva?

L’ordinanza della Cassazione n. 16567 del 20 giugno 2019 ha rimesso alle sezioni Unite la decisione circa un contrasto in seno alle sezioni semplici sulla possibilità, in favore dell’Amministrazione pubblica, di sospendere il rimborso di Iva nel caso in cui il contribuente sia debitore verso lo Stato . I contribuenti, in attesa che si pronunci la Suprema corte, devono decidere se impugnare i provvedimenti di sospensione. D’altro canto, la decisione della Corte dovrà essere presa alla luce dei principi espressi dalla Corte di giustizia Ue ai fini Iva.

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