CESSIONI INTRACOMUNITARIE

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Un sistema impositivo complesso e in evoluzione

Anche se l’attuale sistema Iva degli scambi intracomunitari assicura la protezione sia degli Stati membri che degli operatori contro i rischi di distorsioni della concorrenza imputabili ad un ravvicinamento insufficiente delle disposizioni in materia di aliquote, ciò avviene solo grazie a meccanismi abbastanza complessi e comunque vulnerabili alle frodi . È questo uno dei temi trattati in Guida ai Controlli Fiscali di giugno, dedicato appunto alla c ooperazione e ai controlli nell’ambito degli scambi intra-Ue . Dal Sistema transitorio degli scambi unionali, dalle frodi Ue alla costruzione di un Sistema definitivo dell’Iva: sono questi alcuni dei “tasselli” per la realizzazione di un vero e proprio spazio fiscale comunitario , che garantisca la parità di trattamento tra le operazioni nazionali e quelle intra-Ue.

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Il regime transitorio Iva, vantaggi e criticità

Il regime transitorio degli scambi intracomunitari comporta che le forniture intra-Ue di merci siano esenti da Iva nello Stato di origine della merce e che le stesse siano poi tassate nello Stato membro di destinazione , in modo da trasferire il gettito fiscale nello Stato in cui avviene il consumo dei beni ceduti. Tale regime impositivo garantisce l’ indipendenza dei singoli Stati membri , i quali sono in grado di esercitare la propria competenza impositiva a prescindere dagli eventi che si verificano nell’altro Stato. Tuttavia, lo stesso, facendo dipendere la tassazione o l’esenzione delle forniture dalla conoscenza dello status fiscale dell’acquirente nonché, nel caso di beni, dall’esistenza di un movimento di merci verso un altro Stato membro, ha fatto perdere all’Iva l’oggettività che dovrebbe caratterizzarla . Il sistema attuale, inoltre, costringe gli operatori a distinguere le operazioni da essi effettuate a destinazione di altri Stati Ue rispetto a quelle nazionali ed è, altresì, molto vulnerabile alle frodi .

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Contrasto all'evasione, fari puntati sulle frodi "carosello"

Nell’ambito del regime transitorio, la circolazione tra Stati Ue di merci totalmente esenti da Iva ha favorito lo sviluppo di numerosi casi di frode , anche gravi. Ciò anche in virtù della mancanza di omogeneità della legislazione che regola l’esercizio dei poteri istruttori da parte delle singole amministrazioni nazionali nonché della diversa intensità delle misure repressive da parte delle stesse. Una delle frodi più diffuse è la c.d. frode carosello , o frode intra-Ue dell’operatore inadempiente, la quale si caratterizza per la presenza della combinazione in capo allo stesso soggetto passivo di operazioni di acquisto per le quali non è previsto il materiale esborso dell’Iva (l’operazione intra-Ue) e di operazioni attive nelle quali detto soggetto applica, invece, l’imposta al cliente (operazioni all’interno dello Stato membro).

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La cooperazione tra gli Stati membri e il "Sistema Vies"

Nel sistema attuale degli scambi intracomunitari , per poter verificare se un operatore ha effettuato una fornitura intracomunitaria esente, è necessario disporre dell’informazione che i beni sono stati forniti ad un soggetto passivo situato in un altro Stato Ue, informazione che si trova, tuttavia, in uno Stato Ue diverso da quello del controllo relativo all’acquisto. La cooperazione amministrativa e la reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri assolvono a tale funzione, venendo a costituire il fulcro del regime di controllo sugli scambi intra-Ue e l’elemento essenziale per il suo buon funzionamento, anche al fine di individuare rapidamente eventuali frodi. Alla base dell’attuale meccanismo comunitario di cooperazione amministrativa vi è il regolamento Ue n. 904/2010. Il principale strumento di cooperazione previsto da tale regolamento è senz’altro rappresentato dallo scambio di informazioni tramite la banca dati Vies . All’interno di tale rete informatica sono infatti riportati i dati relativi a tutti i numeri d’identificazione Iva delle imprese registrate nella Ue nonché a gran parte delle forniture intra-Ue esenti da imposta.

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Numero di identificazione Iva, gli effetti dell'assegnazione

L’identificazione, tramite un numero personale, di ogni soggetto che effettua operazioni intraunionali consente agli operatori economici e alle amministrazioni tributarie di verificare e conoscere lo status fiscale degli acquirenti posti nell’altro Stato membro . È fondamentale, tuttavia, che i dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, disponibili tramite il sistema Vies, siano completi ed esatti , in quanto un inadempimento in questo ambito avrebbe forti ripercussioni sulla riscossione dell’Iva in tutti gli altri Stati membri. Nel nostro Paese, se, da un lato, i soggetti che intendono operare in ambito Ue sono immediatamente inclusi nel Vies, dall’altro, essi sono poi oggetto di successiva esclusione dallo stesso laddove abbiano effettuato operazioni intra-Ue in un contesto di frode Iva , non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi o, comunque, operino in mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2020 , l’inserimento, da parte del destinatario di una cessione intracomunitaria, del numero di identificazione Iva nel Vies e la comunicazione dello stesso al fornitore costituiscono anche un requisito sostanziale aggiuntivo al fine di consentire a quest’ultimo l’applicazione dell’esenzione da Iva.

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Gli elenchi riepilogativi, una sola comunicazione per dati fiscali e statistici

Ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie basandosi sugli elenchi riepilogativi (c.d. Elenchi Vies) presentati dai soggetti che realizzano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi intraunionali che si trovano sul proprio territorio, in modo da consentire alle autorità fiscali dei singoli Stati membri di destinazione di effettuare controlli incrociati con i dati forniti dall’acquirente. Congiuntamente ai dati fiscali possono inoltre essere oggetto di comunicazione anche i dati statistici , in modo da evitare agli operatori di dover effettuare due distinte comunicazioni per le stesse operazioni. Il nostro Paese, ad esempio, ha adottato un formulario unico per l’ elenco Vies e per gli obblighi dichiarativi Intrastat . A partire dal 1° gennaio 2020, infine, anche la corretta presentazione dell’elenco Vies è divenuta un requisito sostanziale per la non applicazione dell’Iva alla cessione intracomunitaria.

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Altre operazioni Ue a rischio frode

All’interno della Ue si verificano meccanismi evasivi ulteriori rispetto a quelli propri delle ordinarie operazioni di cessione e acquisto intracomunitario. Ciò accade, in particolare, in caso di utilizzo del c.d. regime doganale 42 , che consente di non versare l’Iva in dogana al momento dell’importazione di beni, ma di rinviarne il pagamento nello Stato membro di destinazione, laddove, al momento dell’immissione in libera pratica, sia già noto che le merci importate sono in realtà destinate in tale ultimo Stato, nonché nell’ ipotesi di acquisto intra-Ue di autoveicoli . In entrambe le ipotesi, ai fini della messa in opera delle frodi, vengono sfruttate le debolezze intrinseche del sistema impositivo intra-Ue , prima fra tutte la circolazione dei beni senza applicazione dell’Iva. Al fine di contrastare efficacemente tali fenomeni, partire dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte misure particolari di condivisione/cooperazione di dati tra le autorità fiscali/doganali dei diversi Stati membri. 

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Verso un sistema definitivo dell'Iva, i "quick fixes"

Poiché le difficoltà applicative nell’ambito degli scambi intra-Ue sono oramai divenute troppo rilevanti per trovare soluzione nell’ambito dell’attuale sistema impositivo, la Commissione europea ha proposto l’ adozione , dal 2022 , di un sistema dell’Iva definitivo per gli scambi transfrontalieri intraunionali fondato sul principio dell’ imposizione nello Stato membro di destinazione , mediante l’utilizzo dello Sportello unico anche per le operazioni tra imprese. In attesa dell’attuazione completa di tale sistema, sono state inoltre introdotte, a partire dal 1° gennaio 2020 , misure a breve termine (c.d. "quick fixes"), al fine di contrastare la frode transfrontaliera in modo più efficace e tempestivo. Gli elementi cardine del nuovo sistema dell’Iva definitivo, ossia il principio della tassazione a destinazione e l’utilizzo dello Sportello unico , sono infine alla base anche delle novità (dal 2021) in materia di vendite a distanza di beni intra-Ue.

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Lo Sportello unico, da semplificatore a cardine del sistema

Il regime del mini sportello unico (Mini One Stop Shop o “Moss”) costituisce una misura di semplificazione per i soggetti Iva che operano in uno Stato Ue diverso da quello di identificazione. Vista l’impossibilità di creare un sistema impositivo fondato sulla tassazione secondo le regole del Paese di origine, tale strumento è tuttavia ora divenuto il perno del nuovo sistema definitivo degli scambi intra-Ue e, più in generale, di qualsiasi sistema Iva basato sull’imposizione di beni o servizi nel luogo di destinazione.

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Criticità del sistema attuale e prospettive future

Il regime transitorio degli scambi intra-Ue si basa sul principio secondo cui l’Iva viene attribuita direttamente, attraverso il funzionamento del sistema stesso, allo Stato membro sul cui territorio si ritiene abbia luogo il consumo finale di un bene o di un servizio . L’impossibilità di modernizzare e armonizzare l’attuale regime Iva a causa delle resistenze di ordine politico degli Stati Ue ha condotto la Commissione europea a proporre l’adozione di un sistema definitivo dell’Iva basato sul principio di tassazione nel luogo di destinazione , nel quale tuttavia ogni Stato membro, per riscuotere l’imposta dovuta sulla fornitura transfrontaliera, dipenderà dallo Stato Ue del fornitore. Introdotte (dal 1° gennaio 2020) misure transitorie o “quick fixes” in attesa di tale sistema, occorrerà vedere se gli Stati Ue saranno effettivamente disposti ad adottare il nuovo sistema.

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