DILAZIONE DEI RUOLI

La dilazione dei ruoli "premia" il debitore in difficoltà

Nella presente monografia, dopo una prima esposizione in merito alle attività svolte dagli Agenti della Riscossione e, in particolare, all’attività di riscossione a mezzo ruolo e a mezzo affidamento delle somme dovute in base ad atti esecutivi, nonché ai loro poteri per conseguire la riscossione coattiva del credito , vengono analiticamente esaminate le possibilità che ha il debitore per potersi mettere in regola con i pagamenti e non essere considerato inadempiente attraverso una apposita richiesta di dilazione ex articolo 19 del Dpr 602/1973, evitando così la prosecuzione di misure cautelari o esecutive già avviate e l’avvio di nuove.

L'attività di riscossione tramite ruolo è "esclusiva" degli Agenti

Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso i suoi Agenti, esercita la riscossione, sia spontanea che coattiva, dei tributi sull’intero territorio nazionale, esclusa la Sicilia. Con riferimento alla riscossione coattiva , le somme richieste al contribuente, tramite avvisi non esecutivi o me­dian­te le c.d. comunicazioni bonarie, sono iscritte a ruolo dall’ente impositore. Il ruolo , entro determinati termini, viene consegnato all’Agente della riscos­­sione che , successivamente, notifica al contribuente la cartella di pagamento . Nell’ipotesi invece di avvisi di accertamento esecutivi e di avvisi di addebito Inps, in caso di mancato pagamento entro il termine per presentare ricorso della pretesa o di un terzo in caso di impugnazione dell’atto, decorsi ulteriori 30 giorni, il relativo carico viene affidato all’Agente della riscossione che, successivamente, senza notificare alcuna cartella esattoriale, porta a conoscenza del contribuente l’avvenuto affidamento a mezzo di un’apposita lettera di presa in carico delle somme.

Ampi poteri agli Agenti per garantire l'effettività della riscossione

Se il contribuente non versa quanto richiesto mediante la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo e non ottiene la sospensione amministrativa o giudiziale, l’Agente della riscossione potrà avvalersi di uno o più degli strumenti previsti dalla legge per consentire il recupero coattivo degli importi richiesti . In particolare, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella (o 30 giorni dal termine per impugnare l’avviso di accertamento esecutivo), l’Agente della riscossione può esercitare azioni cautelari ed esecutive , quali, ad esempio, l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca o il pignoramento presso terzi. La cartella di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo contengono infatti l’ intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo “entro sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in man­canza, si procederà ad esecuzione forzata”.

Dilazione dei ruoli, 72 o 120 rate per mettersi in regola

Le somme richieste mediante cartella di pagamento o lettera di presa in carico delle somme possono essere oggetto di dilazione in un numero massimo di 72 rate , elevabili a 120 se sussistono i presupposti per la c.d. dilazione straordinaria . In ogni caso, la dilazione opera sia per i ruoli ordinari che per quelli straordinari iscritti dagli enti impositori, nonché per le somme consegnate agli Agenti della riscossione a seguito di accertamenti esecutivi decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (corrispondenti, generalmente, a 90 giorni dalla notifica), per gli importi oggetto di riscossione frazionata in pendenza di giudizio e per i ruoli formati a causa di decadenza da dilazioni relative a qualsiasi istituto deflativo del contenzioso, quali ad esempio l’accertamento con adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale. Vi sono, tuttavia, alcuni tributi e imposte non rateizzabili , quali ad esempio i crediti d’imposta o, più in generale, le agevolazioni dichiarate incompatibili con l’ordinamento comunitario e per questo oggetto di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La procedura da seguire per ottenere la dilazione

La dilazione dei ruoli o delle somme comunque affidate dall’Ente impositore può essere concessa su domanda del debitore inoltrata all’Agente della riscossione, anche in caso di misure cautelari o esecutive già avviate . La dilazione delle somme comporta la debenza degli interessi da rateazione al tasso del 4,5% annuo; se richiesta dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento non fa venire meno la spettanza degli interessi di mora e degli aggi di riscossione ; non postula la prestazione di alcuna garanzia ; può essere richiesta, in certe circostanze, per via telematica . Per gli importi sino a 60mila euro , la dilazione viene concessa automaticamente , senza dimostrare lo stato di difficoltà economica. Invece, per i debiti superiori , occorre la dimostrazione che il debitore si trovi nell’ impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo ma che, tuttavia, sia in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Dilazione ordinaria, niente documentazione per debiti fino a 60mila euro

Per  debiti fino a 60 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda, senza alcuna documentazione, salvo che la società/ditta individuale non sia in liquidazione, e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Per  debiti superiori a 60mila  euro  è invece possibile richiedere la rateizzazione, presentando una domanda e allegando appositi documenti per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Concorre a determinare la soglia di 60mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. È inoltre possibile scegliere tra rate costanti o rate crescenti.  

Dilazione straordinaria, serve uno stato di grave difficoltà finanziaria

L’Agente della riscossione può concedere al contribuente una rateazione “straordinaria” , fino ad un massimo di 120 rate mensili. Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria , non dallo stesso causato e legato all’attuale fase di congiuntura economica. Inoltre deve essere accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione “ordinario” (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili) e occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile . A seconda che si tratti di persone fisiche o di società, i contribuenti interessati sono chiamati a presentare un’ apposita istanza , con specifica documentazione attestante il reddito mensile del nucleo familiare o il valore della produzione mensile e l’indice di liquidità, anche se l’importo per cui si chiede la rateazione straordinaria è inferiore a 60mila euro. La dilazione “straordinaria” può essere chiesta all’atto della prima domanda di rateazione ed essere strumentale alla proroga di dilazioni già ottenute.

Per la proroga della dilazione è necessaria una domanda motivata

L’Agente della Riscossione può concedere una proroga della dilazione già accordata se ricorrono, congiuntamente, due requisiti : il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria e l’assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione. In particolare, qualora le condizioni economiche del debitore peggiorino, prima della decadenza è possibile chiedere una proroga della dilazione ordinaria o straordinaria già concessa al fine di poter allungare i tempi di pagamento delle rate. Anche la proroga, richiedibile una sola volta , può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni). Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica. 

All'accoglimento della domanda segue il piano di ammortamento

Qualora l’istanza di dilazione dei ruoli riguardi debiti di importo fino a 60mila euro , l’Agente della riscossione è tenuto a concedere automaticamente il beneficio, senza valutare nel dettaglio la specifica situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica. In caso invece di mancato accoglimento dell’istanza di dilazione per debiti superiori a 60mila euro ove l’accoglimento non è automatico, prima di notificare il provvedimento di rigetto, l’Agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare i motivi che impediscono l’accoglimento della richiesta di rateazione. In questo caso, l’Agente della riscossione deve invitare il richiedente a presentare, nel termine di 10 giorni, eventuali osservazioni delle quali lo stesso Agente dovrà tener conto nel provvedimento finale. Il diniego di rateazione , secondo varie pronunce delle sezioni Unite della Cassazione, è impugnabile in sede tributaria , sulla base del carattere onnicomprensivo di tale giurisdizione.

L'accoglimento della richiesta "blocca" nuove misure cautelari

La presentazione e l’accoglimento dell’istanza di dilazione, nonché il puntuale versamento delle singole rate, comportano degli indubbi benefici . In particolare, per effetto dell’accoglimento della domanda, se non vi ha già provveduto, l’Agente della riscossione non potrà iscrivere alcuna ipoteca sui beni immobili del debitore, né potrà attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva . In sostanza, l’Agente della riscossione non potrà procedere né con l’eventuale iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore, né tantomeno al pignoramento dei suoi beni (mobili) e all’espropriazione immobiliare . Senza dimenticare, poi, che il contribuente che sarà riammesso alla nuova dilazione non sarà più considerato inadempiente e potrà richiedere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

La decadenza dal beneficio non preclude la riammissione

Per i piani di dilazione concessi a partire dal  22 ottobre 2015 , la decadenza si verifica a seguito del mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive . L’articolo 154 del c.d. decreto Rilancio ha tuttavia previsto che per i piani di dilazione con rate in scadenza nel periodo della sospensione dei pagamenti, quindi dall’8 marzo al 31 agosto 2020, e per i piani la cui domanda è presentata sino al 31 agosto 2020, la decadenza dalla dilazione è subordinata al mancato pagamento, durante tutto il periodo della dilazione , di 10 rate anche non consecutive . La decadenza dal beneficio della rateazione  opera di diritto e non occorre venga accertata con specifico atto amministrativo. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19, comma 3, lett. c) , del Dpr 602/1973, se il debitore decade dalla dilazione, “il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate”.

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