CONTROLLI E VERIFICHE

Rimborso di imposte, controlli e impugnazione dei dinieghi

Sotto la lente il rimborso delle i mposte non dovute o versate in eccesso e le liti contro i dinieghi di rimborso . Dall'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell' istanza di rimborso e degli Enti impositori competenti a riceverla, alle modalità di presentazione e ancora ai termini di decadenza da rispettare per non vedere precluso il diritto alla restituzione e a quelli di prescrizione entro cui è possibile opporsi all'eventuale diniego espresso o tacito da parte dell'Ente impositore. Questi alcuni dei "tasselli" analizzati, soffermandosi sulle procedure e sulle possibili strategie difensive da seguire per opporsi al diniego di rimborso, esaminando altresì i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi in merito.

Il diritto al rimborso delle imposte indebitamente versate

Il rimborso delle imposte e dei relativi interessi maturati deve essere riconosciuto ogniqualvolta il pagamento si sia rivelato, in tutto o in parte, indebito . In particolare, secondo anche quanto statuito dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il rimborso deve essere sempre riconosciuto in caso di inesistenza del debito tributario , a prescindere dalla circostanza che il pagamento sia stato effettuato dal contribuente per mero errore o per prudenza (nel caso, ad esempio, di incertezza normativa e contrasto giurisprudenziale) o in conformità a norme dichiarate successivamente incostituzionali. Tuttavia, vi sono delle ipotesi in cui il diritto al rimborso delle imposte non può essere mai esercitato come, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia definito l’atto impositivo mediante acquiescenza, oppure mediante un altro istituto deflativo del contenzioso, o ancora nel caso in cui abbia aderito ad una definizione agevolata o a un condono, a meno che per errore le somme non siano state versate due volte. Nei predetti casi, infatti, la scelta di definire la pretesa erariale è irretrattabile .

La richiesta di rimborso mediante presentazione della dichiarazione

Il rimborso delle imposte versate in eccesso può essere richiesto mediante la presentazione della dichiarazione o mediante apposita istanza. Pertanto, se il rimborso attiene alle imposte dirette, in alternativa alla presentazione dell’istanza, il contribuente può indicare di voler ricevere il rimborso compilando l’ apposito quadro RX della dichiarazione dei redditi (modello Redditi) o l’ apposito rigo 91 del modello 730-3. Anche il rimborso del credito Iva, formatosi nello svolgimento della propria attività, in presenza di determinati presupposti che ne giustificano la formazione ed elencati negli articoli 30 e 38- bis del Dpr n. 633/1972, può essere richiesto attraverso la dichiarazione annuale Iva o, per ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno, presentando apposita domanda tramite il  modello Iva TR . Infine, anche il contribuente che ha versato altre imposte oltre il dovuto può chiederne il rimborso in sede di dichiarazione (nei casi in cui tale possibilità è contemplata dalla legge, come, ad esempio, nel caso delle imposte Ivafe e Ivie) oppure mediante apposita istanza di rimborso.

La richiesta di rimborso mediante presentazione dell'istanza

La legittimazione alla presentazione dell’istanza di rimborso spetta, in linea di principio, al contribuente che ha eseguito il versamento indebito. Inoltre, salvo esplicite previsioni normative in senso diverso, deve essere generalmente presentata all’Ente impositore che sarebbe stato competente per l’accertamento del tributo entro i termini decadenziali previsti da ciascuna legge d’imposta. In ogni caso, la redazione dell’istanza di rimborso delle imposte non è soggetta a forme particolari , dovendo contenere le generalità del contribuente, l’imposta, il periodo di riferimento e i motivi fondanti il diritto alla restituzione. A meno che la legge non stabilisca apposite modalità di invio, le richieste di rimborso di imposte dirette e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite Pec , e-mail o posta ordinaria , i servizi telematici oppure presentate allo sportello , unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità.

I termini di decadenza da rispettare per l'ammissibilità dell'istanza

La richiesta di rimborso deve essere presentata nei termini previsti da ciascuna legge di imposta che, di norma, sono decadenziali e non possono essere interrotti. Si tratta, in particolare, di termini di decadenza che, essendo posti a tutela degli interessi erariali, possono essere rilevati d’ufficio dal Giudice tributario, rendendo in tal caso il ricorso avverso il diniego di rimborso inammissibile. Qualora per una determinata imposta non siano previsti termini specifici , opera la decadenza biennale di cui all’articolo 21, comma 2 del Dlgs n. 546/1992 secondo cui “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” . In ogni caso, i termini entro cui, a pena di decadenza, è necessario presentare l’istanza di rimborso hanno carattere amministrativo , con la conseguenza che per essi non opera alcun tipo di proroga/sospensione disposta per i termini processuali. Pertanto, è inapplicabile la sospensione feriale dei termini processuali , dal 1° al 31 agosto di ogni anno stabilita dall’articolo 1 della legge n. 742/1969. Il credito emergente dalla dichiarazione annuale (imposte sui redditi, Iva, Irap) è invece, per consolidata giurisprudenza, soggetto a prescrizione decennale .

I rimborsi di imposte dirette, Iva e tributi locali

L’erogazione del rimborso delle imposte dirette avviene generalmente mediante procedure automatizzate . Per i titolari di partita Iva intestatari di un conto fiscale, invece, generalmente il rimborso di imposte dirette e di Iva può avvenire in conto fiscale tramite una procedura semplificata o una procedura ordinaria. Fino al 31 dicembre 2017, i rimborsi Iva in conto fiscale erano erogati mediante la procedura semplificata o ordinaria dall’Agente della Riscossione, in quanto soggetto gestore del conto fiscale. Tuttavia, l’articolo 1, comma 4- bis , del Dl n. 50/2017 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018 , i rimborsi da conto fiscale di cui all’articolo 78 della legge n. 413/1991, a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono, sono pagati direttamente dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio struttura di gestione. Sono rimborsati in conto fiscale i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva, a eccezione di quelli richiesti per la cessazione dell’attività. Il rimborso è eseguito a condizione che sussistano i presupposti indicati dall’articolo 30, comma 3, del Dpr n. 633/1972 e, in particolare, a condizione che l’ eccedenza a credito evidenziata sia superiore all’importo di 2.582,28 euro , salvo che si tratti di un rimborso richiesto a seguito della cessazione dell’attività. Con riferimento ai tributi locali , invece, nel caso in cui il contribuente, a decorrere dal 1° gennaio 2012, abbia effettuato versamenti a un Comune diverso da quello destinatario del tributo, l’ente locale che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve procedere al riversamento delle somme indebitamente percepite all’ente locale competente, entro 180 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Le possibili azioni dell'Amministrazione finanziaria

Conclusa la fase relativa alla richiesta di rimborso dell’imposta, l’Amministrazione finanziaria potrebbe procedere con il rimborso d’ufficio per i crediti, ad esempio, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nonché per i crediti derivanti da una decisione della Commissione tributaria e per i crediti relativi all’Iva oppure, nel caso di crediti richiesti a rimborso mediante la presentazione dell’apposita istanza, con l’ accoglimento della domanda e con la conseguente regolare erogazione del rimborso mediante ordinativo di pagamento. In alternativa alle predette ipotesi di rimborso d’ufficio o di accoglimento espresso dell’istanza di rimborso, l’ Amministrazione finanziaria potrebbe rimanere inerte . In questo caso, pur non essendo emessa alcuna decisione, si determina un vero e proprio provvedimento di “silenzio-rifiuto totale” . Qualora poi l’Amministrazione finanziaria ritenga che il rimborso non sia spettante in tutto o in parte potrebbe procedere con il rigetto espresso dell’istanza di rimborso mediante l’invio di una comunicazione contenente succintamente le motivazioni del diniego o con l’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso mediante una comunicazione in cui evidenzia la volontà di negare tale rimborso per l’altra parte del tributo. Infine, qualora il contribuente che abbia diritto ad un rimborso risulti contemporaneamente debitore per una o più cartelle di pagamento per tributi erariali, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrebbe inviare una comunicazione con cui gli viene proposto di compensare i debiti con i crediti secondo le modalità previste dall’articolo 28- ter del Dpr n. 602/1973.

La difesa del contribuente avverso il diniego di rimborso o il fermo

Le cause di rimborso possono derivare dall’impugnazione di un diniego espresso o di un silenzio-rifiuto o anche di un provvedimento di accoglimento parziale. In tutti i predetti casi, le liti appartengono alla giurisdizione tributaria , nei limiti in cui la richiesta abbia a oggetto una somma avente natura fiscale. Pertanto, ove il credito tutelato abbia natura fiscale , il ricorso va presentato dinanzi alla giurisdizione tributaria. Inoltre, non vi sono dubbi che anche il fermo dei rimborsi costituisca provvedimento impugnabile in Commissione tributaria . In ogni caso il termine entro cui può essere presentato ricorso avverso il diniego espresso di rimborso o il provvedimento di “silenzio rifiuto” è prescrizionale e varia a seconda della tipologia di imposta o tributo oggetto di richiesta di restituzione. Ai fini del contributo unificato e dell’eventuale applicabilità dell’istituto del reclamo-mediazione di cui all’articolo 17- bis del Dlgs n. 546/1992, il valore della lite si determina considerando il maggior tributo richiesto a rimborso, al netto di sanzioni e interessi.

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