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Pagamento debiti erariali con compensazione dei crediti a rimborso

Secondo quanto stabilito dall ’art. 28-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [CFF7228b] , è possibile compensare le somme che il contribuente ha domandato a rimborso con quelle che risultano iscritte a ruolo . Pertanto, se il contribuente risulta avere diritto ad un rimborso di imposta e al tempo stesso ha un debito iscritto a ruolo, l’agente della riscossione gli propone di compensare il predetto credito con il debito erariale e, concedendogli 60 giorni per accettare o meno la proposta , sospende ogni azione di recupero. In ogni caso, la predetta compensazione può...

Rosanna Acierno

Guida ai Controlli Fiscali

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