La scelta di pagare a rate il proprio debito tributario richiede molta attenzione perché la dilazione presso l’ Agenzia delle Entrate segue altre regole rispetto a quella concessa da Equitalia . Accade spesso, infatti, che il contribuente ritenga più opportuno e conveniente non avviare alcun contenzioso e pagare il proprio debito derivante da un atto di accertamento mediante il versamento, anche dilazionato, direttamente all’Ufficio delle Entrate, evitando così l’intervento di Equitalia con il conseguente aggravio di ulteriori costi, quali l’aggio della riscossione. Tuttavia, occorre tener ben presente che, in caso di omesso
versamento anche di una sola rata trimestrale , è prevista la decadenza dalla dilazione e l’ iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute , con l’addebito di una maxi sanzione pari al 60% , oltreché dell’ aggio della riscossione pari all’ 8% . In realtà, il Legislatore si è posto la questione in merito alla disparità di trattamento sanzionatorio tra la dilazione degli avvisi di accertamento e quella degli avvisi bonari . In tale ultima ipotesi, infatti, l’eventuale omesso versamento anche di una sola rata trimestrale implica la decadenza del beneficio della dilazione con conseguente iscrizione delle somme dovute, con l’addebito di una sanzione pari, però, al 30%, oltreché dell’aggio della riscossione. La Legge delega 23/2014 prevede , infatti, l’applicazione (a favore del contribuente ) delle stesse regole in caso di rateazione degli atti di accertamento e degli avvisi bonari . Tuttavia, ad oggi, in attesa dell’emanazione del decreto delegato, conviene fare molta attenzione.