In merito alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti , negli ultimi anni molte sono state le modifiche apportate all’ art. 101, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , volte a facilitare la vita dei contribuenti in un momento economico particolare. Il Legislatore fiscale, infatti, al fine di evitare facili politiche di bilancio, è sempre stato rigido nel concedere la deducibilità delle perdite su crediti , chiedendo , sostanzialmente, la presenza di elementi certi e precisi , salvo che in alcuni specifici casi analiticamente indicati all’interno del medesimo art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 [CFF5201] . La rigidità è stata di recente allentata, prevedendo, per alcune precise situazioni, la possibilità di dare rilevanza fiscale alle perdite su crediti, anche in assenza di ulteriori elementi certi e precisi che la normativa considera già insiti nelle fattispecie previste. Tra queste è stato inserito anche l’istituto della ristrutturazione del debito che, dopo molti anni, è stato finalmente equiparato, per quanto concerne l’argomento oggetto di trattazione, alle procedure concorsuali, omettendo, però, di menzionare il piano attestato.