Il processo tributario, in base all'art. 62, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede quale mezzo d’ impugnazione alla sentenza della Ctr il ricorso per cassazione , che può essere proposto per i motivi di cui all'art. 360, nn. da 1 a 5, c.p.c. riguardanti 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione delle parti, della sentenza impugnata, dell’esposizione dei fatti della causa, dei motivi per cui si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Il ricorso per cassazione deve essere articolato su motivi specifici , completi e facilmente riferibili alla sentenza impugnata e siffatte condizioni non sono rispettate qualora il ricorrente abbia reiterato la domanda di condanna non accolta. Per le controversie per le quali il provvedimento contro cui si ricorre è stato pubblicato o depositato dal 4 luglio 2009 , la riforma del processo civile di cui all’art. 58, co. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto un filtro finalizzato a definire i ricorsi inammissibili o di immediata soluzione per manifesta fondatezza o infondatezza . Questi vengono esaminati da una apposita sezione a cui è attribuito il compito di effettuare un filtro dei ricorsi. Se all'esito dell'adunanza la sezione-filtro ritiene il ricorso inammissibile , oppure manifestamente fondato o infondato, definisce il giudizio con ordinanza che dichiara l' inammissibilità del ricorso , la quale non è impugnabile . Al contrario, se la sezione-filtro non definisce il giudizio , gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all' assegnazione alle sezioni semplici .