OPINIONE

Dagli strumenti deflativi del processo agli accordi con gli Uffici

Considerare il processo come lo strumento tipico per risolvere le controversie tra contribuente e Fisco deresponsabilizza gli uffici tributari. La soluzione non è il miglioramento del processo tributario, ma la riduzione del processo tributario alle fisiologiche poche migliaia di pratiche esistenti in altri Paesi omogenei all’Italia come struttura economica, quali la Germania, la Francia e l’Inghilterra.

ACCERTAMENTO

Accertamento con adesione

L’ accertamento con adesione è l’ istituto deflativo più utilizzato dai contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali) e dai sostituti d’ imposta . Può nascere da una apposita istanza del contribuente o da un «invito a comparire» dell’Ufficio; ha una portata – anche oggettiva – molto ampia e consente di definire un rapporto tributario « controverso » – sia dopo la consegna di un Pvc, sia dopo la notifica di un avviso di accertamento – attraverso un « contraddittorio », fra l’ Ufficio e il contribuente , che porta ad una revisione « concordata » delle pretese tributarie (che entrambe le parti ritengono «accettabile»). Se viene raggiunto l’ accordo , la procedura si conclude con la redazione di un « atto di adesione », ma la «definizione» avviene solo con il versamento , nei venti giorni successivi, dell’intero importo delle somme liquidate nell’atto o, nel caso di pagamento rateale, della prima rata. L’ appeal : una (possibile) riduzione dell’imponibile (delle imposte) e una (certa e rilevante) riduzione delle sanzioni (ricalcolate sulla base del «nuovo» – ridotto – importo delle maggiori imposte dovute).

Fattura elettronica per tutte le pubbliche Amministrazioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di sciogliere ogni residuo dubbio in merito alla individuazione delle pubbliche Amministrazioni coinvolte nell’obbligo della fattura elettronica, ha emanato una ulteriore circolare di chiarimento. La fatturazione elettronica , infatti, dalla fine del mese di marzo del corrente anno 2015 , è diventata obbligatoria nei rapporti con tutte le pubbliche Amministrazioni , ma erano sorti in capo ai fornitori alcuni dubbi su quale fossero esattamente i clienti coinvolti dal nuovo obbligo . Con i chiarimenti forniti con la circolare , non vi sono ora più dubbi sui destinatari delle nuove disposizioni e, in caso di mancato rispetto dell’invio della fattura nel formato elettronico entro i termini stabiliti dalla legge Iva, sono applicabili, naturalmente, le sanzioni per omessa fatturazione che possono poi scaturire anche in altre e più gravi sanzioni.

Visto di conformità: garanzie e controlli

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, cd. decreto «Semplificazioni» , ha apportato diverse modifiche in materia di assistenza fiscale e controlli formali con particolare riferimento alle sanzioni , le quali variano a seconda delle modalità con le quali vengono presentate le dichiarazioni, alle modalità di esecuzione dei controlli delegati ai Caf e ai professionisti, alle garanzie che devono essere prestate dai soggetti che danno assistenza fiscale per garantire, nei casi di errori, il pagamento dei danni cagionati all’Erario. Viene inoltre introdotta per la prima volta , in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata .

IVA

Note di variazione Iva nelle procedure concorsuali

La norma di comportamento Aidc n. 192 apre interessanti scenari in ordine ad una interpretazione dell 'art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 più rispettosa della disciplina comunitaria, in particolare ricostruendo il profilo temporale di emissione della nota di variazione ex art. 26 nei confronti di soggetti ammessi a procedura concorsuale a partire dall'apertura della procedura stessa. La conclusione a cui perviene l' Aidc , tuttavia, oltre ad essere in contrasto con una interpretazione testuale della norma, che riferisce il requisito dell’infruttuosità sia alle procedure esecutive, sia a quelle concorsuali, non è altresì coerente con la posizione ad oggi assunta e rimasta immutata dall' Agenzia delle Entrate nella R.M. 17 aprile 2000, n. 77/E.

Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 1 (nella G.U. del 18 marzo 2015 ed in vigore dal 2 aprile 2015) ha introdotto nel Codice penale il nuovo art. 131-bis , rubricato « Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ». L’istituto, già conosciuto nell’ordinamento minorile (art. 27, D.P.R. 448/1988) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34, D.Lgs. 274/2000), viene dunque esteso anche al sistema penale comune, così come da tempo prospettato da parte della dottrina penalistica.

RISCOSSIONE

Impugnabilità degli atti della riscossione

Con una norma contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 546 (art. 19 ), il Legislatore ha previsto l’ elencazione degli atti che il contribuente può impugnare dinanzi alle Commissioni tributarie per far valere le proprie ragioni. Si tratta, in particolare, oltreché dell’avviso di accertamento, dell’avviso di liquidazione, del provvedimento che irroga le sanzioni, anche del ruolo e della cartella di pagamento, dell’avviso di mora, dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili, del fermo di beni mobili registrati, degli atti relativi alle operazioni catastali, del rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi e sanzioni o della revoca di agevolazioni o del rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari e di ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità dinanzi al giudice tributario. Permangono, tuttavia, dei dubbi in merito alla tassatività della predetta elencazione e, dunque, in merito alla possibilità di tentare di impugnare altri atti non espressamente previsti dalla predetta disposizione, come, ad esempio, l’estratto di ruolo, l’ingiunzione fiscale o il diniego di dilazione da parte di Equitalia.

CONTENZIOSO

Costi black list: retroattività della disciplina

La Corte di Cassazione , con sentenza 27 febbraio 2015 , n . 4030 , ha esteso ai casi anteriori alla Finanziaria 2007 l’attuale regime che permette al contribuente di dedurre i costi di operazioni con Paesi black list , anche se questi non sono stati inseriti nell’ apposita dichiarazione separatamente . Pertanto il contribuente che ha omesso di indicare in dichiarazione dei redditi i costi black list anche prima delle modifiche intercorse dal 2007 può vedersi riconosciuta la deducibilità dei costi stessi. L’errore viene quindi sanato con la  sola sanzione amministrativa per erronea compilazione del dichiarativo. La sentenza trae spunto da un contenzioso che vede l’Agenzia delle Entrate rigida sulle proprie posizioni tese a disconoscere costi sostenuti da un contribuente con paesi appartenenti all’elenco black list . Essendo sfavorevole all’Agenzia la sentenza di secondo grado, questa ha esercitato ricorso in Cassazione. Ma la Suprema Corte ha respinto il ricorso: le motivazioni addotte pertanto depongono in senso favorevole nelle quali si riconosce come ormai la disciplina a regime abbia raggiunto un equilibrio tale da non dover compromettere gli interessi del contribuente che ha effettivamente sostenuto costi comunque verificabili .

Residenza fiscale all'estero delle persone fisiche

Con la sentenza 31 marzo 2015 , n. 6501 della Sezione tributaria della Suprema Corte è stato affermato che il soggetto che si è trasferito all’estero ed in particolare in un paradiso fiscale , per svolgere un’ attività di lavoro dipendente che lo impegna a tempo pieno, non deve pagare le tasse in Italia , secondo il principio di tassazione su base mondiale, nonostante nel Belpaese siano rimasti gli affetti familiari. Assume notevole rilevanza il fatto che i giudici della Suprema Corte attribuiscono al contribuente l’ onere di provare l’ effettività del trasferimento , nonostante la presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Va altresì evidenziato che nell’avallare la tesi del contribuente, disconoscendo la residenza fiscale italiana invocata dall’Amministrazione finanziaria, i giudici della Suprema Corte affermano la rilevanza prioritaria , seppur in maniera indiretta, dei legami economici . Tale elemento era stato valorizzato dal giudice di merito, che aveva individuato la residenza fiscale del contribuente in Svizzera in ragione del fatto che il soggetto ivi svolgeva lavoro subordinato per otto ore al giorno.

Omesso versamento delle imposte della società

Anche il liquidatore di una società di capitali risponde per evasione fiscale : non ha rilevanza il fatto che il debito sia sorto prima della sua nomina ; è, infatti, un onere del professionista quello di fare delle verifiche sulla contabilità prima di accettare l’incarico per stabilire la situazione debitoria e creditoria della società che è chiamato ad amministrare. Nelle società di capitali la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all’amministratore ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l’ ente , e in quanto tali, sono tenuti a presentare e a sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario. La stessa responsabilità è attribuita al liquidatore nominato in caso di scioglimento della società: egli è ugualmente passibile delle responsabilità per i delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000.

Mediazione obbligatoria: costituzionalità e spese di avvio

Dopo oltre quattro anni di attesa e di apprensione, possiamo mettere la parola fine alla questione sulla legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria : il Tar del Lazio ha stabilito che l’art. 5, co.1-bis, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 non si tocca. Se da un lato possiamo gioire, dall’altro il sistema potrebbe presto andare in corto circuito per effetto dell’ annullamento , ad opera dello stesso Tar, del comma relativo alle spese di avvio delle mediazioni . Dalla pubblicazione della sentenza e fino alle prossime novità, gli organismi rischiano di dover lavorare gratuitamente.

Rassegna Massimario

Motivi del ricorso per cassazione

La giurisprudenza tributaria di legittimità è stata finora molto attenta rispetto ai motivi specifici all’interno del ricorso per cassazione, con particolare riferimento ai motivi di cui all' art. 360 , nn. 3 e 5 c.p.c . riguardanti rispettivamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. I maggiori contrasti giurisprudenziali riguardano le censure rivolte dai Giudici di legittimità circa la più precisa individuazione dei motivi censurati e/o del difetto di motivazione addotto . Non ha neppure mancato di contribuire a siffatta mole di produzione giurisprudenziale l’avvenuta introduzione, per le controversie inerenti provvedimenti pubblicati o depositati dal 4 luglio 2009, della sezione filtro , deputata a individuare preventivamente l’inammissibilità o manifesta infondatezza dei ricorsi proposti, che peraltro definisce il giudizio con ordinanza che dichiara l'inammissibilità del ricorso, non oggetto di possibile impugnazione.

Motivi del ricorso per cassazione

Il processo tributario, in base all'art. 62, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede quale mezzo d’ impugnazione alla sentenza della Ctr il ricorso per cassazione , che può essere proposto per i motivi di cui all'art. 360, nn. da 1 a 5, c.p.c. riguardanti 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione delle parti, della sentenza impugnata, dell’esposizione dei fatti della causa, dei motivi per cui si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Il ricorso per cassazione deve essere articolato su motivi specifici , completi e facilmente riferibili alla sentenza impugnata e siffatte condizioni non sono rispettate qualora il ricorrente abbia reiterato la domanda di condanna non accolta. Per le controversie per le quali il provvedimento contro cui si ricorre è stato pubblicato o depositato dal 4 luglio 2009 , la riforma del processo civile di cui all’art. 58, co. 5, L. 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto un filtro finalizzato a definire i ricorsi inammissibili o di immediata soluzione per manifesta fondatezza o infondatezza . Questi vengono esaminati da una apposita sezione a cui è attribuito il compito di effettuare un filtro dei ricorsi. Se all'esito dell'adunanza la sezione-filtro ritiene il ricorso inammissibile , oppure manifestamente fondato o infondato, definisce il giudizio con ordinanza che dichiara l' inammissibilità del ricorso , la quale non è impugnabile . Al contrario, se la sezione-filtro non definisce il giudizio , gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all' assegnazione alle sezioni semplici .

loader