OPINIONE

Riforma fallimentare: auspicata funzionalità

In questi ultimi tempi si sta assistendo ancora una volta all’ennesimo dibattito sulla funzionalità degli strumenti di composizione della crisi di impresa e del loro intrinseco « forzoso » equilibrio sui reciproci sacrifici di interessi anche squisitamente finanziari, del debitore in crisi e della comunità dei creditori. Equilibrio da alcuni definito come instabile e sbilanciato a favore dell’imprenditore in stato di crisi a tutto svantaggio dei creditori chiamati a sopportare gli effetti dell’insolvenza con rilevanti falcidie dei loro crediti. A tale situazione cerca ora di rimediare il recente D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , conv. con modif. con L. 6 agosto 2015, n. 132.

ACCERTAMENTO

Nuovi meccanismi concorrenziali nelle procedure concorsuali

Il D.L. 83/2015, conv. con modif. con L. 132/2015 introduce logiche competitive - concorrenziali all’interno della procedura di concordato preventivo , con la nuova disciplina delle offerte e delle proposte concorrenti . Modifiche anche ai requisiti per la nomina a curatore fallimentare e nuove modalità di predisposizione del programma di liquidazione .

Offerte concorrenti nel concordato preventivo

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , conv. con modif. con L. 6 agosto 2015, n. 132, ha apportato interessanti modifiche anche al testo della legge fallimentare , R.D. 16 marzo 1942, n. 267 . Uno degli scopi del Legislatore, oltre a quello di snellire la procedura fallimentare attraverso una individuazione dei tempi concessi al curatore per chiudere la procedura, si è rivelato essere quello di « massimizzare la recovery » dei creditori , nell’ambito del concordato, mettendo a disposizione di questi ultimi una possibilità ulteriore, rispetto a quelle di accettare o rifiutare in blocco la proposta del debitore. Più precisamente, i creditori potranno presentare « offerte competitive » qualora il piano concordatario predisposto dal debitore preveda la cessione o l’affitto dell’azienda o di ramo d’azienda , ovvero di specifici beni della stessa. Non di rado, infatti, in tema di azienda o di suoi rami, al fine di «salvare» la struttura produttiva, il debitore «sconta» notevolmente l’offerta, a danno, ovviamente, proprio dei creditori.

Requisiti per la nomina a curatore

Il D.L. 27 giugno 2015 n. 83 , nell’ottica di « rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nella gestione delle procedure concorsuali », ha introdotto rilevanti modifiche all’ art. 28 L.f. , che disciplina i requisiti per la nomina a curatore . Il D.L. 83/2015 è stato convertito con modificazioni con la L. 6 agosto 2015, n. 132 (pubblicata sul S.O. n. 50 alla G.U. n. 192 del 20 agosto 2015).

IVA

«Split payment» per contrastare l'evasione da riscossione

Al fine di combattere la così detta «evasione da riscossione», il Legislatore fiscale attraverso la legge Finanziaria per il 2015 ha introdotto all’interno del panorama Iva, un nuovo metodo di versamento dell’ imposta , qualora il cessionario o il committente , nei rapporti con cedenti e prestatori che siano soggetti passivi d’imposta, rientrano tra quelli richiamati dalla norma ossia tra gli enti pubblici . Il meccanismo, nella sua immediata semplicità applicativa, che comporta la suddivisione del pagamento del corrispettivo tra imposta, che va versata direttamente all’Erario da parte del cessionario o committente, e il rimanente importo, che va ovviamente pagato al fornitore, in realtà comporta alcuni precisi adempimenti nonché il rispetto di particolari regole , appositamente riassunte e chiarite dall’Agenzia delle Entrate anche attraverso la C.M. 15/E/2015 . Oltre agli adempimenti, l’Amministrazione finanziaria evidenzia il «particolare» rapporto tra scissione dei pagamenti e note di accredito , sia con riferimento all’ipotesi in cui la pubblica Amministrazione agisce nell’ambito di un’attività commerciale sia qualora agisca nel proprio ambito istituzionale.

Imposta di bollo su contratti e documenti digitali

La digitalizzazione dei contratti assume sempre maggiore diffusione anche per gli obblighi stabiliti dalla legge nei rapporti con le PA e fra le PA ; l’ attuale disciplina dell’ assolvimento virtuale dell’ imposta di bollo per i documenti informatici presenta però punti oscuri e le procedure in essere non soddisfano le esigenze per tutte le fattispecie con riferimento ai contratti digitali.

Riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate

L’emendamento al decreto legge sugli enti territoriali (decreto legge 78/2015) contiene una serie di disposizioni volte alla riorganizzazione delle posizioni organizzative « mancanti » dopo la sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i dirigenti incaricati senza concorso pubblico : con l’ emendamento saranno possibili deleghe transitorie e nuovi concorsi .

Ivie e Ivafe

Secondo quanto stabilito dall’ art. 19, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214 [CFF2978] , i beni detenuti all'estero da contribuenti italiani sono assoggettati , oltreché alle imposte del Paese in cui essi sono ubicati, anche ad imposta patrimoniale in Italia . In particolare i beni immobili posseduti all’estero da persone fisiche residenti in Italia sono assoggettati alla cd. Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero), mentre le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche sono assoggettate alla cd. Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie). Come previsto dall'art. 1, commi 518 - 519 , L. 24 dicembre 2012, n. 228, entrambe le imposte Ivie e Ivafe sono entrate in vigore dal 2012 e il versamento delle stesse deve avvenire, sia in acconto sia a saldo, con le stesse modalità previste per l' Irpef . Inoltre, dall’anno di imposta 2013, entrambe le predette imposte devono essere liquidate nel Modello RW di Unico PF .

Prove del conseguimento della perdita contro gli studi di settore

L'analisi degli studi di settore, quale strumento di accertamento, non può certo prescindere dall'inquadramento che la giurisprudenza fa di tale metodologia. Mai come in questo caso la tipologia di accertamento è stata così ben approfondita dai supremi giudici, tanto che ormai dopo anni di accese contese giurisprudenziali, il tema della valenza probatoria degli studi di settore non sembra più essere in discussione. I giudici di legittimità con la sentenza 10920/2015 tornano ancora sull’argomento e ribadiscono ancora una volta che gli studi di settore e i parametri costituiscono presunzioni semplici la cui gravità , precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli « standards » in sé considerati , ma al contrario nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente , pena la nullità dell' accertamento . Inoltre in questa occasione la Cassazione fa presente che l’onere probatorio nella fattispecie concreta è stato assolto dal contribuente visto che sono state « evidenziate con chiarezza tutte le molteplici condizioni e circostanze che avevano determinato il risultato negativo della sua attività ».

RISCOSSIONE

Trust e reati fiscali

Da quando il trust è stato «riconosciuto» nel nostro ordinamento, a seguito della entrata in vigore, il 1° gennaio 1992, della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ha dato origine ad un’ampia discussione in dottrina e in giurisprudenza, conseguente sia alla « estraneità » dell’istituto rispetto alla nostra cultura giuridica , essendo esso originario degli ordinamenti di « common law» , sia alla mancata elaborazione , nel nostro diritto positivo, di una disciplina che lo « tipicizzi ». A ciò vanno aggiunti il non completamente chiaro quadro impositivo e l’uso distorto che di questo strumento viene fatto da parte di alcuni, come emerso in recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno considerato «nulli» tali atti in quanto finalizzati a frodare l’Erario, circostanze che contribuiscono ad accrescere la diffidenza e l’incertezza rispetto allo stesso.

CONTENZIOSO

Reclamo e mediazione

Il duplice istituto del reclamo e della mediazione è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario con il precipuo scopo di deflazionare il « contenzioso minore » (di valore non superiore ad € 20.000) con l’Agenzia delle Entrate, che rappresentava (e tuttora rappresenta) più della metà dell’attuale carico numerico delle Commissioni tributarie. La disposizione – introdotta nel luglio 2011 e messa a punto nel dicembre 2013 – stabilisce che il contribuente – prima di adire la via giurisdizionale – deve presentare un reclamo in via amministrativa (pena la improcedibilità del successivo contenzioso) per consentire alle parti di addivenire , se possibile, ad una mediazione ; che, però, è affidata non a un «giudice terzo» (e neanche a un «garante»), ma ad un diverso Ufficio della stessa Direzione (dell’Agenzia delle Entrate) che ha emesso l’atto di accertamento. Si tratta di un istituto giuridico « ambivalente », dato che si riporta alla logica (per un verso) dell’autotutela e (per l’altro) dell’accertamento con adesione; e, soprattutto, « ibrido », dato che la istanza di reclamo / mediazione può trasformarsi da atto amministrativo in ricorso giurisdizionale , con un rilevante impatto sul delicato equilibrio tra il diritto (costituzionalmente garantito) dei contribuenti di agire in giudizio senza ostacoli o ritardi e la esigenza (altrettanto sentita) di decongestionare l’attuale «giustizia tributaria» per renderla più efficace nelle controversie rilevanti e più rapida in quelle minori per le quali potrebbe essere più che adeguato un giudice monocratico purché «professionale e a tempo pieno».

Rassegna Massimario

Ricorso per revocazione: orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza sui motivi del ricorso per revocazione è stata finora molto attenta con riferimento al ritrovamento dei documenti decisivi per i quali fare constare la causa di forza maggiore e/o il fatto impeditivo dell' avversario e ancora l’ errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Per quanto invece concerne le altre fattispecie relative al dolo delle parti o del giudice e ancora alla presenza di giudicato intervenuto in base a prove false o contrario a precedente sentenza avente fra le parti autorità di cosa giudicata, la giurisprudenza non si è soffermata con molta attenzione. I maggiori contrasti giurisprudenziali riguardano le censure rivolte ai Giudici di merito in ordine alla significatività degli errori revocatori commessi , conferendo vigore alla migliore e più precisa individuazione dei motivi oggetto del vizio censurato.

Motivi del ricorso per revocazione

La revocazione , in base all' art. 64, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , costituisce un mezzo di impugnazione che si propone allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata . Può essere proposto, conformemente all’art. 395, nn. da 1 a 6, c.p.c. qualora la sentenza: 1) sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra ; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata , purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice , accertato con sentenza passata in giudicato. Essa è pertanto, anche nel processo tributario, un rimedio di carattere eccezionale in quano consente di valorizzare profili di fatto per sentenze che, secondo le regole ordinarie, non sarebbero più impugnabili. Si distingue solitamente tra revocazione ordinaria , proponibile entro i termini ordinari di impugnazione quando la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa oppure quando è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione sopra indicata e revocazione straordinaria . In questo caso la proposizione deve avvenire, anche qualora siano spirati i normali termini di impugnazione, entro sessanta giorni dalla scoperta del cosiddetto «vizio revocatorio», consistente in qualsiasi delle fattispecie individuate dall’art. 395 c.p.c. L’art. 64, D.Lgs. 546/1992 prevede che contro le sentenze dei giudici tributari è ammessa la revocazione e i motivi di revocazione devono rilevare con la sentenza impugnata, dovendo il giudice adito preliminarmente accertare l’esistenza del vizio revocatorio e successivamente verificare se tra il vizio revocatorio invocato e la sentenza sussiste un rapporto di causalità.

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