La revocazione , in base all' art. 64, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , costituisce un mezzo di impugnazione che si propone allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata . Può essere proposto, conformemente all’art. 395, nn. da 1 a 6, c.p.c. qualora la sentenza: 1) sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra ; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ; 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata , purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice , accertato con sentenza passata in giudicato. Essa è pertanto, anche nel processo tributario, un rimedio di carattere eccezionale in quano consente di valorizzare profili di fatto per sentenze che, secondo le regole ordinarie, non sarebbero più impugnabili. Si distingue solitamente tra revocazione ordinaria , proponibile entro i termini ordinari di impugnazione quando la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa oppure quando è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione sopra indicata e revocazione straordinaria . In questo caso la proposizione deve avvenire, anche qualora siano spirati i normali termini di impugnazione, entro sessanta giorni dalla scoperta del cosiddetto «vizio revocatorio», consistente in qualsiasi delle fattispecie individuate dall’art. 395 c.p.c. L’art. 64, D.Lgs. 546/1992 prevede che contro le sentenze dei giudici tributari è ammessa la revocazione e i motivi di revocazione devono rilevare con la sentenza impugnata, dovendo il giudice adito preliminarmente accertare l’esistenza del vizio revocatorio e successivamente verificare se tra il vizio revocatorio invocato e la sentenza sussiste un rapporto di causalità.