OPINIONE

Rassegna fiscale: le ultime novità

Sintesi delle più rilevanti novità fiscali , con distinzione tra: In particolare, quando l’argomento è oggetto di approfondimento nel presente numero della Rivista , viene data evidenza all'articolo di riferimento con rinvio alla pagina corrispondente.

Accrediti sui conti bancari dei professionisti: contrasto di giurisprudenza

La giurisprudenza, a seguito di un inspiegabile contrasto giurisprudenziale dovuto a due sentenze di disposizioni diametralmente opposte, nonostante emesse a pochissimi giorni di distanza l'una dall'altra, ed all'esplicito richiamo ad un'altra sentenza anch'essa di parere opposto a quanto disposto, ha reso incerta l'applicabilità di una norma al fatto concreto e, in particolare, in riferimento alla ripresa a materia imponibile dei versamenti e/o prelevamenti effettuati dal professionista nel proprio c/c bancario .

ACCERTAMENTO

Indagini bancarie sui c/c dei professionisti: incertezze della Cassazione

I versamenti non giustificati sui conti correnti del professionista sono considerati ricavi e grava sul contribuente la prova contraria : è quanto sostiene ora la Cassazione con la sentenza 9 agosto 2016 , n. 16697 che assume una posizione diametralmente opposta con la propria posizione assunta solo 4 giorni prima con la sentenza 5 agosto 2016, n. 16440 del medesimo giudice estensore. Secondo l’ultima posizione della Cassazione, una ricostruzione «corretta» della posizione della Corte costituzionale con la propria pronuncia 6 ottobre 2014, n. 228 impone di distinguere i versamenti dai prelevamenti bancari: solo per i prelievi è stato bocciato l’ automatismo presuntivo di imputazione quali ricavi da ascrivere all’attività di lavoro autonomo o professionale, mentre per i versamenti operati dal professionista sul proprio conto corrente rimane immutata la presunzione legale a favore dell’ Erario .

Studi di settore: le modifiche dal 2017

Gli studi di settore cambiano veste. La Sose (società per l’elaborazione degli studi di settore) sta elaborando un nuovo strumento di valutazione della posizione fiscale del contribuente , che dovrebbe sostituire l’attuale applicativo Gerico . Si tratta di una metodologia più evoluta di selezione del contribuente che dovrebbe valorizzare l’andamento di una serie di variabili esaminate nell’arco di un tempo pluriennale. La grandezza di riferimento che sarà oggetto di valutazione non saranno più solo i ricavi, ma verrà considerato anche il valore aggiunto prodotto dall’impresa ed il reddito dalla stessa indicato. In pratica, stando alle intenzioni della Sose, dovrebbe essere costruito un unico nuovo indice di affidabilità / compliance che sarà composto da una serie di indicatori a cui verrà attribuito uno specifico peso la cui somma si tradurrà in un dato sintetico che fornirà, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato di affidabilità (punteggio prossimo dal 9 al 10) avrà accesso al sistema premiale che prevede, oggi, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità. In caso contrario via via che diminuisce il punteggio attribuito, e quindi il grado di affidabilità offerto, è ragionevole pensare che aumenterà pure la possibilità per il contribuente di essere selezionato per una eventuale verifica fiscale .

Avvio di indagini tributarie a seguito di segnalazioni di terzi

Confermando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Corte Suprema, con la sentenza 4 agosto 2016, n. 34450 , ha stabilito che le indagini tributarie possono essere avviate da una denuncia anonima , potendo la stessa contenere elementi utili per assumere dati conoscitivi diretti ai fini dell’individuazione di un delitto. Tuttavia, gli Ermellini hanno precisato che la denuncia anonima non può costituire il presupposto di perquisizioni , sequestri e intercettazioni o rappresentare gravi indizi di evasione ai fini della richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria all’Autorità giudiziaria dell’accesso al domicilio fiscale del contribuente, per sottoporlo a verifica fiscale, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi della commissione di un reato. In sostanza, eventuali segnalazioni di evasione fiscale in forma anonima non producono come effetto automatico l’attivazione di accertamenti fiscali , ma sono esclusivamente messe a disposizione degli Uffici addetti al controllo. Ciò, in quanto l’ Agenzia delle Entrate , nella propria attività di selezione dei soggetti da sottoporre a verifica e di pianificazione degli accertamenti, seleziona i contribuenti in funzione dell’elaborazione di liste selettive , ricavate anche dalle segnalazioni in ordine alla violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

Cartelle di pagamento: (in)validità delle notifiche effettuate a mezzo Pec

Le notifiche via Pec di comunicazioni e documenti coinvolgono diversi aspetti del contenzioso tributario : dalla notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento alla trasmissione degli stessi atti processuali . I processi però non sono ancora completi e in taluni casi le notifiche via Pec non sono valide . L’utilizzo della Pec potrebbe essere oggetto di impugnazione di un atto. In questo intervento affronteremo, oltre alle fonti normative e alla scarna giurisprudenza che si è già espressa, il caso delle notifica via Pec delle cartelle di pagamento . In un prossimo intervento, oltre ad un esempio di ricorso, verrà analizzata la possibilità o meno di sanare una notifica viziata per il raggiungimento dello scopo.

Dichiarazione tributaria: termini e modalità di rettifica

Le Sezioni Unite, con un'interpretazione restrittiva, hanno stabilito che la possibilità di integrare la dichiarazione a favore del contribuente sussiste soltanto negli angusti limiti temporali sanciti dall'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 [CFF6627] perché il più ampio termine di decadenza dell'accertamento (di cui all'art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998) si applica alle sole rettifiche a sfavore : resta comunque ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi dal pagamento e, in ogni caso, di dimostrare in sede contenziosa gli errori commessi nella dichiarazione originaria.

Litisconsorzio necessario e accertamento con adesione

La definizione di un maggiore reddito da parte di uno dei litisconsorti necessari ed, in particolare, da parte della società di persone nell’ambito di un procedimento di accertamento con adesione, costituisce titolo per l’ accertamento nei confronti dei soci persone fisiche che non hanno definito i loro redditi prodotti in forma associata. La Corte di Cassazione con la sentenza 15 luglio 2016, n. 14490 torna quindi sul tema del rapporto tra litisconsorzio necessario e definizione del maggior reddito, statuendo il principio secondo cui l’ esigenza di unitarietà dell’ accertament o viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società : per l’effetto, l’eventuale impugnazione del maggior reddito di partecipazione proposta da uno dei soci può riguardare esclusivamente questioni di carattere personale e non anche la maggiore pretesa in quanto definita.

Falsi provvedimenti di sgravio tributario

Partecipare con un funzionario infedele dell’Agenzia delle Entrate al compimento di sgravi indebiti può costare al commercialista una condanna , a titolo di concorso, per i delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e di falsità materiale in atto pubblico ; protagonista della vicenda giudiziaria è un dottore commercialista che, secondo le ricostruzioni processuali, ha partecipato, anche nella veste di istigatore, ad un sistema di sgravi illeciti messo in piedi da alcuni funzionari infedeli dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di un preventivo accordo con i beneficiari, i quali risultavano, all’ esito dell’ illecita operazione , non più in debito con l’ Erario . Da un punto di vista soggettivo i funzionari pubblici, infatti, per gli atti da loro emanati ricoprono la veste di pubblico ufficiale. Da un punto di vista oggettivo il falso provvedimento di sgravio è riconducibile ad un atto pubblico anche laddove l’ente sia dotato di sistemi informatici.

RISCOSSIONE

Imprese in crisi e iscrizione a ruolo straordinario

Sono sempre più frequenti i casi in cui, a seguito dell’ ammissione del contribuente al concordato preventivo o ad altre procedure concorsuali, gli Uffici iscrivono automaticamente a ruolo straordinario le somme accertate , nonostante l’ atto impositivo sia stato impugnato e magari anche annullato dal giudice tributario. La questione è davvero rilevante poiché finisce con il condizionare, inevitabilmente, la vita stessa dell’impresa, già impegnata a gestire una crisi economico-finanziaria, aggravata da questa ulteriore pretesa del Fisco di pagare per intero le somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni e interessi a seguito di un accertamento, ritenuto infondato dal giudice di merito. A ben vedere, tale prassi trova il suo fondamento nella giurisprudenza di legittimità che, più volte, ha riconosciuto il fondato pericolo per la riscossione proprio nel caso di ammissione del contribuente alle procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria. Tuttavia , occorre far rilevare che le pronunce dei giudici di legittimità non hanno mai riguardato avvisi di accertamento annullati nel merito . Ne consegue che l’assunto della giurisprudenza viene portato all’estremo, laddove l’Ufficio non tiene conto del contenzioso pendente e, soprattutto, di eventuali sentenze di merito favorevoli al contribuente che hanno dichiarato illegittimo l’accertamento e conseguentemente hanno annullato l’atto impositivo su cui si basa poi la successiva iscrizione a ruolo.

CONTENZIOSO

Per la valutazione l'ufficio può visitare l'immobile

Rivoluzione nella disciplina della valutazione degli immobili. Non è sufficiente la quotazione Omi, ma l'ufficio può anche fare un accesso presso l'immobile per constatare il suo stato di conservazione e di vetustà. La problematica è delicata in quanto vanno osservate regole molto ferree in tema di accesso presso abitazioni private , per non violare il domicilio del contribuente.

Rassegna Massimario

Canoni di locazione non percepiti e accertamenti tributari

La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che la presunzione per la quale il reddito imponibile degli immobili locati è quello risultante dal contratto di locazione può essere superata mediante prova contraria fornita dal contribuente . Ad avviso dei Giudici di legittimità, tale impostazione trova fondamento nell' art. 53 della Costituzione , secondo cui il carico fiscale deve essere ragguagliato alla «capacità contributiva», cioè alla effettiva ricchezza a disposizione del contribuente e nella L. 212/2000 (c.d. « Statuto dei diritti del contribuente ») che, in virtù del principio di buona fede, impone all' Amministrazione finanziaria di far riferimento il più possibile ai dati di ricchezza reali . Ne consegue, dunque, che ai fini della corretta ed equa tassazione, non rileva il mancato adempimento di un obbligo formale di registrazione, ma l’effettiva percezione dei canoni di locazione o il mancato loro percepimento in caso di risoluzione del contratto di locazione.

Accertamenti sui canoni di locazione non riscossi

Frequenti sono gli accertamenti da parte del Fisco in merito a canoni di locazione di abitazioni presuntivamente riscossi e non dichiarati sulla base di un contratto regolarmente registrato, solo perché, per mera dimenticanza, il proprietario ha omesso di registrarne successivamente anche l’intervenuta risoluzione anticipata . In tal caso, ai fini della difesa è opportuno far rilevare, sia in sede di autotutela che in sede contenziosa che, come peraltro sostenuto dai Giudici di legittimità, la presunzione per la quale il reddito imponibile degli immobili locati è quello risultante dal contratto di locazione può essere superata mediante prova contraria fornita dal contribuente . Inoltre, è opportuno far rilevare che i principi di capacità contributiva e di affidamento e buona fede impongono all' Amministrazione finanziaria di far riferimento il più possibile ai dati di ricchezza reali . Ne consegue, dunque, che ai fini della corretta ed equa tassazione , non rileva il mancato adempimento di un obbligo formale di registrazione , ma l’ effettiva percezione dei canoni di locazione o il mancato loro percepimento in caso di risoluzione del contratto di locazione.

loader