OPINIONE

Documentazione falsa e responsabilità del professionista

A seguito della recente sentenza della sezione III della Cassazione penale 28 aprile 2016, n. 17418 , è stata nuovamente confermata la responsabilità del professionista che, tramite la produzione e/o l’ inserimento consensuale di documentazione falsa nella contabilità del proprio cliente, concorre alla frode fiscale ai danni dell’ Erario .

ACCERTAMENTO

Studi di settore anno d'imposta 2015

La C.M. 24/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità applicabili dal periodo d’imposta 2015 in tema studi di settore . In particolare si tratta dell’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica, dell’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione di nuovi comuni e dell’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei « modelli misti ». Spazio anche alle spiegazioni sulla revisione congiunturale speciale («crisi») e ad alcune novità che interessano la modulistica. Non è più prevista la compilazione dello studio di settore (come allegato) nei casi di cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta e quando l’impresa è in liquidazione ordinaria. Stop anche alla compilazione del modello Ine. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore con le limitazioni già enunciate nei precedenti documenti di prassi (CC.MM. 23/E/2013, 20/E/2014 e 28/E/2015).

Anomalie degli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, ha individuato le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2012-2013-2014 oggetto di apposita segnalazione al contribuente . Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente e della loro notifica viene data preventivamente informazione all' intermediario tramite Entratel , se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di Unico 2015 ovvero al contribuente tramite pec , nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario. Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al Cassetto fiscale viene comunicato anche via mail ordinaria o sms . Una volta ricevute le predette eventuali comunicazioni, i contribuenti interessati, anche per il tramite dei professionisti e degli altri intermediari abilitati , possono fornire chiarimenti e precisazioni o, nel caso del riconoscimento dell’errore commesso, correggere l’ irregolarità mediante il ravvedimento operoso e la contestuale presentazione di una dichiarazione integrativa.

C.M. 17/E/2016: disciplina dei pagamenti da attività di controllo

Il 29 aprile 2016 è stata pubblicata la C.M. 17/E/2016 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha analiticamente rappresentato le modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 in merito alle somme dovute a seguito di controllo dell’ Agenzia delle Entrate . La circolare ministeriale si sofferma sui singoli istituti oggetto di modifica, schematizzando le nuove modalità di pagamento rateale , per poi specificare le conseguenze che derivano dagli inadempimenti del contribuente, distinguendo le ipotesi che portano alla perdita dei benefici da quelle che invece non determinano decadenza dalla rateazione. Nel documento l’ Agenzia delle Entrate dimostra una certa apertura nei confronti del contribuente : rispetto ai chiarimenti forniti si pone in soluzione di continuità la rigida interpretazione adottata recentemente dalla Cassazione (sentenza 9176/2016 ).

Interpello sui nuovi investimenti: istruzioni delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la C.M. 1° giugno 2016 , n. 25/E con la quale fornisce i primi chiarimenti in merito all'interpello sui nuovi investimenti , precisando l’ ambito soggettivo (definizione di imprese) ed oggettivo (definizione di investimento) di applicazione dell’istituto, dettagliando le modalità di presentazione ed il contenuto delle istanze, ed illustrando le regole che presiedono allo svolgimento dell’ attività istruttoria . La corposa circolare dei tecnici ministeriali rappresenta un utile strumento di consultazione per i soggetti interessati attraverso la quale chi intende effettuare in Italia rilevanti investimenti può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la sua esecuzione. Nella circolare vengono, altresì, chiariti gli effetti della risposta resa dall'Agenzia ed il coordinamento con le attività di accertamento e contenzioso , nonché i rapporti con il regime dell’adempimento collaborativo.

Invalido il sequestro delle somme sul c/c dell'evasore fiscale

La Corte di Cassazione, Sez. III pen., con la sentenza 11 maggio 2016, n. 19500 ha stabilito che, in presenza di un reato tributario posto in essere da un contribuente , è invalido il sequestro preventivo – e, in generale, ogni tipo di misura cautelare reale volta alla definitiva privazione del bene in danno dell'avente diritto – che sia stato disposto sulle somme depositate sul suo conto corrente , qualora sulle stesse somme sia stato costituito in favore dell’istituto di credito un pegno « irregolare » a garanzia di un’anticipazione bancaria. Secondo i giudici di legittimità, se dall’esame sostanziale della natura del rapporto contrattuale intercorso tra la banca e il proprio cliente emerge un pegno irregolare ex art. 1851 c.c., l’esclusivo titolare delle somme depositate risulta essere l’istituto di credito, il quale è così legittimato a chiedere il dissequestro delle somme sul conto corrente del presunto evasore fiscale.

IVA

«Reverse charge»: demolizione e costruzione nuovo immobile

In presenza di unico contratto di appalto per totale demolizione e successiva ricostruzione di edificio industriale , si applica il regime Iva ordinario alle diverse tipologie di prestazioni dedotte nel contratto e quindi anche a quelle che, autonomamente considerate, sarebbero soggette a « reverse charge» secondo la nuova lett. a-ter), co. 6, art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ❶ 217] . Questo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che emerge nella C.M. 22 dicembre 2015, n. 37/E.

Utilizzabilità dei conti di terzi nell'ambito delle indagini finanziarie

Per l'utilizzabilità degli elementi acquisiti da indagini eseguite nei confronti di terzi occorre considerare il differente rapporto esistente tra il contribuente e il terzo . La norma, ma soprattutto la giurisprudenza si è pronunciata diversamente a seconda che si faccia riferimento a situazioni nelle quali il contribuente ha una legittima disponibilità , rispetto a caso di rapporti intestati a terzi e, nell’ambito di questi, se vi sia o meno un rapporto di familiarità tra il contribuente l’intestatario della posizione.

RISCOSSIONE

Riscossione coattiva nei principali Paesi dell'Unione europea

La riforma della riscossione coattiva dei tributi avviata nel 2006 , che ha visto la nascita di Equitalia S.p.a., come società pubblica partecipata dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, e la sua contestuale sostituzione ai concessionari privati, dimostratisi non sempre efficienti nel delicato compito di riscuotere le imposte, ha consentito all’ Italia di allinearsi agli altri Paesi dell’ Unione europea . Tuttavia, ferme restando alcune similitudini più o meno evidenti, l’ Italia sembra avere uno dei sistemi di riscossione più efficienti , anche se è l’ unico Paese in cui esiste un sistema di remunerazione dell’attività di riscossione dei tributi mediante gli oneri della riscossione ed esecuzione, meglio conosciuti come aggi , non parametrati all’effettiva attività svolta, ma calcolati come percentuale della somma da riscuotere e addebitati in tutto o in parte al contribuente inadempiente o moroso. In altri Paesi dell’Unione europea, come in Francia, Germania e Spagna, infatti, non è previsto alcun onere a carico del contribuente per il servizio di riscossione coattiva dei tributi, mentre nel Regno Unito è previsto l’aggio della riscossione soltanto in caso di procedure esecutive quali il pignoramento, la custodia e la vendita forzata.

CONTENZIOSO

Competenza della Ctp: non è determinata dalla sede dell'agente

La Corte costituzionale con la sentenza 3 marzo 2016, n. 44 ha dichiarato l' incostituzionalità dell' art. 4, co. 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 [CFF4655] con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede , anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ ente locale impositore .

Occultamento e distruzione delle scritture contabili

L’ occultamento e la distruzione delle scritture contabili costituisce una violazione penalmente rilevante, per la quale il Legislatore ha recentemente innalzato la pena prevista portandola da un minimo di un anno e mezzo ad un massimo di sei anni di reclusione. La condotta dell’agente deve essere accompagnata dal dolo specifico di evasione ovvero dal consentire a terzi l’ evasione . Una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, la sentenza 9 maggio 2016, n. 19106 della Terza Sezione penale , ha precisato che il reato può essere provato anche mediante il reperimento di fatture presso la società fornitrice , anche se l’acquirente non è in grado di esibirle.

Commercialista: al riparo da ogni coinvolgimento penale

La sentenza 28 aprile 2016, n. 17418 emessa dalla sezione III della Cassazione Penale, ha ravvisato una configurabilità concorsuale del professionista incaricato della tenuta della contabilità , ribadendo la definibilità nel concorso di reato di frode fiscale di colui che – pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società cui si riferisce l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito alle utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla società cartiera di potersi procurare fatture passive da inserire in dichiarazione per abbattere l’imponibile tassabile, non rilevando peraltro la prova dell’ effettivo inserimento in dichiarazione delle medesime , configurando tutto questo come reato di pericolo del delitto di cui al D.Lgs. 74/2000. Ora il professionista ha una responsabilità maggiore del proprio operato, la sua consulenza deve essere chiara e precisa e non può essere oggetto di coinvolgimento.

Rassegna Massimario

Rettifiche sul classamento degli immobili

La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che la revisione della classificazione di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operate e che la motivazione degli atti catastali non può risolversi in espressioni generiche , adattabili a qualsivoglia situazione di fatto e di diritto. Inoltre, ai fini della rettifica del classamento degli immobili è necessario il sopralluogo da parte dei funzionari accertatori, al fine di riscontrare le caratteristiche dell’immobile stesso. Ne consegue, senza ombra di dubbio, che anche l’ atto di accertamento catastale , in quanto atto dell’Amministrazione finanziaria, deve riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ Ufficio .

Avvisi di classamento: come difendersi

Il Fisco punta sempre di più i fari sui valori catastali aggiornati dai contribuenti stessi mediante la dichiarazione Docfa . Generalmente, tutto comincia con l’invio di una apposita richiesta da parte del Comune ad aggiornare i dati catastali di un immobile posseduto. Pertanto, dopo l’ aggiornamento dei dati catastali dell’immobile e la proposta di una rendita catastale (più alta di quella finora esistente), sulla base della reale consistenza e fruibilità dell’immobile da parte del contribuente, effettuata tramite la dichiarazione Docfa trasmessa da un tecnico abilitato, generalmente, senza effettuare alcun sopralluogo, l’ Ufficio Provinciale Territorio dell’ Agenzia delle Entrate notifica al medesimo contribuente direttamente un avviso di accertamento catastale , con cui viene rettificato il classamento dell’ immobile e accertata una nuova rendita catastale di gran lunga più alta rispetto a quella proposta. In realtà, nell’atto di accertamento viene soltanto rilevato che la rendita proposta non appare congrua. Al fine di far valere le proprie ragioni e contestare la pretesa dell’Ufficio, è opportuno impugnare l’ atto mediante l’istituto del reclamo - mediazione .

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