RUBRICHE

OPINIONE

IVA

Detrazione Iva: cambio di orientamento per aumentare il gettito

Alla luce della nuova regola di cui alla C.M. 17.1.2018, n. 1/E – che ha soppresso la facoltà di detrarre l’ Iva entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo rispetto alla data in cui l’ imposta è diventata esigibile per il fornitore – viene meno l’ interpretazione consolidata del D.P.R. 100/1998 , in base alla quale era pacifico che si potessero detrarre nelle liquidazioni periodiche – e quindi anche in quella annuale – le fatture di cui il contribuente fosse in possesso entro il giorno 16 del mese successivo (o secondo mese successivo per i trimestrali ordinari).

ACCERTAMENTO

Fatturazione elettronica: regole operative

In vista dell’ imminente avvio dell’ obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti tra privati , ed in attesa del rilascio di apposite linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel corso del Forum nazionale sulla fatturazione elettronica, tenutosi lo scorso 26.3.2018, sono state fornite alcune indicazioni circa la concreta attuazione dell’obbligo il quale sarà a regime, salvo proroghe, dal prossimo 1.1.2019 . Dall’1.7.2018 l’obbligo decorre invece in via anticipata per gli operatori attivi nella filiera dei carburanti e per i subappaltatori e subcontraenti di appalti pubblici .

Custodia temporanea delle merci non unionali

La «custodia temporanea» si identifica con quella situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo che va dalla loro presentazione in dogana al loro vincolo a un regime doganale o alla loro riesportazione . Entro la presentazione delle merci in dogana deve essere, quindi, presentata una dichiarazione di custodia temporanea . Tale dichiarazione può, tuttavia, essere modificata dal dichiarante o invalidata da parte dell’autorità doganale. La custodia temporanea si conclude al massimo entro il termine di 90 giorni dalla introduzione dei beni nel deposito, fermo restando che, nel caso di vincolo a un successivo regime doganale, l’accettazione della relativa dichiarazione non è sufficiente a far cessare tale condizione. La custodia temporanea delle merci, inoltre, si realizza innanzitutto nelle strutture di deposito appositamente designate a tale scopo e gestite esclusivamente dal titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali, la quale, tra l’altro può interessare anche più di uno Stato membro. Oltre alle strutture di deposito, è possibile, tuttavia, che sia approvato un luogo diverso ai fini della custodia temporanea delle merci.

La «sostanziale riferibilità» alla società dei c/c dei soci

Con la sentenza 1.2.2018, n. 2536 la Corte di Cassazione ha statuito che le movimentazioni finanziarie transitate nel c/c del socio possono essere imputate alla società soltanto se « risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’ intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati »: l’arresto riveste particolare importanza alla luce della incessante querelle giurisprudenziale sul tema.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Liquidazione periodica Iva: scardinata una prassi consolidata

È noto che l’art. 2 del D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. con modif. con L. 21.06.2017, n. 96 ha modificato l'art. 19, co. 1, D.P.R. 633/1972. Con tale intervento normativo il Legislatore ha anticipato il termine entro il quale un soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, prevedendo quale termine ultimo non più la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. La modifica ha generato problemi di coordinamento con altre disposizioni in materia, tanto che l'A.d.E. ha ritenuto di dover intervenire con la C.M. 17.1.2018, n. 1/E . Il risultato raggiunto dalla circolare non è stato affatto di fare chiarezza in relazione alle modalità e ai tempi dell'esercizio del diritto alla detrazione, bensì quello di scardinare un equilibrio operativo consolidato da decenni, basato su un'altra norma – l'art. 1, D.P.R. 100/1998 – che non ha subìto alcuna modifica . Scopo del presente lavoro è di esaminare le conclusioni a cui è giunta l'A.d.E. alla luce della legislazione unionale e nazionale.

RISCOSSIONE

Pagamenti ai fornitori della P.A.: aumentano gli accertamenti

La Legge di Bilancio 2018 dispone una norma che dovrebbe aumentare ancora di più i controlli sui pagamenti ai fornitori della pubblica Amministrazione . La novità consiste nel fatto che l’ importo per effettuare i controlli è « abbassato » a € 5.000 rispetto agli attuali € 10.000 . In particolare il co. 986, dell’art. 1, L. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018), modifica l’ art. 48-bis, co. 1, D.P.R. 602/1973 riducendo, a decorrere dall’1.3.2018 , da € 10.000 a € 5.000 la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Le segnalazioni all’ agente della riscossione , previste nel citato art. 48-bis, devono essere effettuate anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico.

CONTENZIOSO

Fatture soggettivamente inesistenti: contestazioni del Fisco e possibile difesa

Sempre più spesso, grazie anche alle informazioni incrociate che derivano dal cosiddetto spesometro , le contestazioni del Fisco riguardano l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti . In particolare, l’Amministrazione finanziaria scopre che - a fronte di operazioni realmente avvenute, quali cessioni di beni o prestazioni di servizi - il cedente o il prestatore non hanno la struttura idonea per effettuare l’operazione fatturata o che, a seguito di alcune operazioni, scompaiono e non adempiono ai principali obblighi fiscali (dichiarazione, versamento, ecc.). Atteso che la cessione o la prestazione è realmente avvenuta e, quindi, non si è in presenza di una fattura oggettivamente inesistente, il Fisco in genere contesta l’ indebita detrazione dell’ Iva anche all’ acquirente del servizio o dei beni . In tal caso, tuttavia, secondo la giurisprudenza comunitaria e parte di quella nazionale, in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, ai fini del recupero dell’Iva è l’ Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi . Pertanto, in mancanza di elementi probatori certi e inconfutabili che attestino la consapevolezza del contribuente in merito alla frode fiscale e, dunque, alla sussistenza della falsa fatturazione soggettiva, non si possono riprendere a tassazione Iva cessioni di beni fatturate .

loader