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OPINIONE

Cassazione e inerenza: passi avanti e qualche perplessità

Il principio di inerenza ha da tempo generato opinioni fermamente dissenzienti tra la Suprema Corte e la più autorevole Dottrina , sia in relazione alla fonte di radicamento , sia alla concreta applicazione da individuarsi nei soli aspetti qualitativi del principio ovvero anche in quello quantitativo . Negli ultimi tempi qualcosa si è mosso nella giurisprudenza di legittimità, tanto da far sperare gli operatori del diritto tributario, seppur con qualche perplessità, nell'affermarsi di una rimeditazione ermeneutica dalla Corte Cassazione più vicina alle tesi della dottrina e più imprenditorialmente orientata .

ACCERTAMENTO

Conversione del decreto Dignità: novità in materia di semplificazione fiscale

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11.8.2018, n. 96, la L. 9.8.2018, n. 96 , entrata in vigore il 12.8.2018, che converte con modifiche il D.L. 12.7.2018, n. 87, il c.d. decreto « Dignità », il quale contiene una serie di disposizioni di natura fiscale. Si evidenziano le semplificazioni introdotte in tema di accertamento , Iva e riscossione previste nel Capo IV del decreto: si tratta delle novità in materia di redditometro, spesometro, split payment e compensazione di crediti fiscali nei confronti della P.A. con somme iscritte a ruolo.

Decreto Dignità: novità in tema di redditometro

L’ art . 10, D . L . 12 . 7 . 2018, n . 87 , meglio conosciuto come il decreto «Dignità» , convertito con modifiche in L. 9.8.2018, n. 96 (in G . U . n . 186 dell’ 11 . 8 . 2018 ) prevede disposizioni finalizzate a modificare l’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. redditometro ), introducendo il parere dell’ Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrà emanare un decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l’ Istituto nazionale di statistica (Istat) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. Di rilievo è il fatto che il decreto ministeriale emanato il 16.9.2015, contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l’accertamento, è abrogato . Le disposizioni di tale decreto cessano di avere efficacia per gli anni d’ imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015 .

Accertamento del valore doganale

Il valore di transazione delle merci costituisce il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della Ue, eventualmente adeguato. Tuttavia, laddove le autorità doganali abbiano fondati dubbi sulla circostanza che il valore di transazione dichiarato rappresenti effettivamente l’importo totale pagato o da pagare, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari . Allorché, poi, detti dubbi, anche a fronte di tale richiesta, non siano comunque dissipati, gli uffici doganali possono decidere che il valore delle merci possa non essere determinato in base al valore di transazione ma che occorra procedere ad una rideterminazione dello stesso attraverso i c.d. « metodi secondari » , ossia metodi alternativi o sostitutivi di determinazione del valore doganale, da utilizzarsi in ordine gerarchico. Sulla questione, la Corte di Giustizia della Ue ha recentemente ritenuto legittimo l’ operato delle autorità doganali che, permanendo i dubbi in ordine alla merce importata, della cui fondatezza, tuttavia, spetta la valutazione soltanto al giudice del rinvio, hanno provveduto alla rideterminazione del valore doganale applicando il prezzo di vendita di merci similari, sebbene l’autorità doganale non abbia confutato né posto in dubbio l’autenticità della fattura o del documento probatorio del bonifico presentati al fine di giustificare il prezzo effettivamente corrisposto per le merci importate e senza, altresì, che l’importatore, in risposta alla richiesta in tal senso dell’autorità doganale, abbia prodotto prove aggiuntive al fine di dimostrare l’esattezza del valore di transazione delle stesse.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Bitcoin detenuti da soggetti passivi Iva

Le difficoltà di inquadramento dei bitcoin sotto il profilo tributario dipendono probabilmente dal tentativo di qualificare tali strumenti nell’ambito di una delle categorie giuridiche predeterminate laddove, viceversa, i bitcoin presentano caratteristiche che ne individuano una natura « mista » e la relativa disciplina fiscale dovrebbe , pertanto, essere parametrata allo specifico contenuto che in concreto assumono nella singola transazione considerata : anche per i soggetti passivi Iva è, pertanto, necessario adottare un approccio a-sistemico che privilegi la funzione cui i bitcoin sono volta per volta destinati . 

RISCOSSIONE

Difesa esterna nei giudizi in materia di riscossione: divieto o facoltà

A seguito delle modifiche apportate a decorrere dall’1.1.2016 dal D.Lgs. 156/2015, l’ art. 11, D.Lgs. 546/1992 rubricato « Capacità di stare in giudizio » stabilisce che l' agente della riscossione , così come l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, stiano in giudizio direttamente attraverso propri dipendenti. Molti contribuenti e per essi i loro difensori, così come alcuni Giudici di merito, ritengono che la predetta norma imponga agli Enti impositori e all’agente della riscossione l’ obbligo di farsi assistere da propri dipendenti e non una mera facoltà . Tuttavia, se finora il problema non si è mai posto per gli enti impositori che sono da sempre rappresentati da propri funzionari degli Uffici legali, qualche difficoltà si sta ponendo in seno all’ agente della riscossione che, di solito, si è sempre fatto assistere da professionisti esterni abilitati alla difesa in contenzioso. In tal caso, infatti, alcuni difensori dei ricorrenti eccepiscono in sede di memoria difensiva la violazione della norma di cui all’art. 11, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, chiedendo conseguentemente al Giudice adito di dichiarare la nullità della costituzione in giudizio della controparte pubblica.

CONTENZIOSO

Responsabilità del consulente con incarico generico

Un consulente che riceve un incarico per la gestione ordinaria e quotidiana della contabilità non risponde del risarcimento del danno nei confronti del proprio cliente se non ha impugnato nei termini un avviso di accertamento ; i giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno infatti ritenuto, per un verso, che il conferimento dell’incarico professionale di proporre ricorso avvero l’avviso di accertamento dei maggiori redditi, dovesse essere specificamente conferito , non potendo essere ricompreso nel generico incarico di occuparsi della contabilità, e, per altro verso, che il cliente, pur avendone l’onere, non avesse fornito la prova del conferimento dell’incarico, dovendosi considerare le testimonianze esperite del tutto generiche e tra loro contraddittorie, giudicandole insufficiente ai fini della prova in questione.

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