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OPINIONE

Società estinte, la questione va alla Consulta

Il giudice tributario di Benevento ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 28 del Dlgs n. 175/2014 , che mantiene in vita per cinque anni le società cancellate dal Registro delle imprese, ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi. La reviviscenza quinquennale delle società estinte contrasta tra l’altro con l’ art. 24 della Costituzione .

ACCERTAMENTO

Bonus edili, decorrenza del potere di accertamento

Per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico il controllo deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo (quinto dal 2015) a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le spese si sono concretamente sostenute ed è stata detratta la prima rata. Lo ha ribadito ancora una volta la Commissione tributaria provinciale di Lecco con la sentenza n. 117/1/2019 .

Imposta di registro, il regime per le clausole dei contratti di locazione

Spesso si è soliti inserire nei contratti di locazione una clausola con cui si prevede che, in caso di mancato o ritardato pagamento dei canoni, il conduttore è tenuto a corrispondere un importo a titolo di interessi moratori maggiorato rispetto a quello derivante dall’applicazione del tasso legale e/o anche altre pattuizioni. La qualificazione di queste clausole e pattuizioni è fondamentale per stabilirne l’ assoggettamento o meno all’imposta di registro . Si tratta di un’ operazione non sempre facile , registrandosi pronunce da parte della giustizia tributaria contrastanti tra loro e non essendo la giurisprudenza spesso “in linea” con la prassi degli Uffici delle Entrate.  

Sì al redditometro in caso di basso reddito e nuda proprietà di valore

Legittimo l’accertamento da redditometro per il contribuente che ha redditi bassi ma dispone di una nuda proprietà immobiliare di valore, fermo restando che il reddito determinato sinteticamente deve essere ridotto nell’ipotesi che l’immobile sia condiviso con altri soggetti . Va rilevato, inoltre, che  il concetto di «disponibilità» del bene, per giovare al contribuente quale circostanza a parziale discarico del relativo elemento indicativo di capacità contributiva e presuntivo di maggior reddito, non coincide necessariamente con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella dell’ elemento materiale del possesso , ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade direttamente nella sfera degli interessi economici di altro soggetto , ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite l’intestatario e si estrinsechi in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà .

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Regime speciale Moss servizi, cosa cambia dal 1° gennaio 2021

Fino al 31 dicembre 2020, il regime speciale Moss è applicabile soltanto ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione nonché a quelli prestati tramite mezzi elettronici. Per questi servizi, dal 1° gennaio 2019 sono state, tuttavia, parzialmente modificate le regole di territorialità Iva , con l’applicazione di una soglia annua a livello comunitario per i servizi resi a privati consumatori di altri Paesi della Ue non oltre la quale i predetti servizi restano imponibili ai fini dell’Iva nello Stato membro del fornitore nonché di una soglia in tema di presunzioni sulla localizzazione di tali servizi. Sono, inoltre, cambiate le regole di fatturazione laddove l’operatore, in relazione alle operazioni in questione, decida di utilizzare il regime Moss. Dal 1° gennaio 2021 il regime speciale verrà esteso a tutte le altre prestazioni di servizi , con applicazione anche a queste operazioni delle regole di fatturazione dello Stato di identificazione del prestatore. Novità importanti saranno, infine, introdotte per quanto concerne la dichiarazione riepilogativa Moss.

CONTENZIOSO

Dichiarazioni di terzi nel processo tributario

Nel processo tributario non sono ammesse prove testimoniali rese oralmente . Le dichiarazioni (scritte) rese da terzi in via extra-giudiziale sono state per molto tempo oggetto di diffidenza, dato il carattere documentale del rito tributario. Negli ultimi tempi la giurisprudenza, anche di legittimità, ha mostrato una certa apertura nell’introdurre quali prove (indizi) dette dichiarazioni di terzi. Lo scopo è quello di rispettare il principio di parità delle armi tra Fisco e contribuente, nonché quello costituzionale del giusto processo. I tempi sono maturi per una riforma concreta nel senso di ammettere, anche nel processo tributario, le prove testimoniali.

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