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OPINIONE

Reati tributari: salgono le pene, scende la soglia di punibilità

La riforma dei reati tributari operata dal decreto legge 124 si caratterizza per un inasprimento delle pene e un abbassamento di alcune delle soglie di punibilità. Sono questi in sostanza i tratti “distintivi” di quello che rappresenta il terzo importante intervento legislativo in materia, che aggrava il sistema penale tributario con modifiche più severe rispetto al precedente. Tra le motivazioni della nuova disciplina, la necessità di inasprimento delle pene per contrastare più efficacemente l’evasione fiscale e l’opportunità di ridurre l’intervento penale alle fattispecie evasive più gravi per evitare intasamenti degli uffici giudiziari. 

ACCERTAMENTO

L'imminente scadenza dei termini di notifica degli atti impositivi

Gli artt. 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972 prevedono che l’accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del quinto anno in caso di omessa dichiarazione . Pertanto, entro il 31 dicembre 2019, dovranno essere notificati gli avvisi di accertamento di imposte sui redditi, Iva e Irap relativi all’annualità 2014. In caso, invece, di omessa dichiarazione, l’annualità in scadenza al 31 dicembre 2019 è il 2013. L’art. 25 del Dpr 602/1973, stabilisce poi che, sempre entro il 31 dicembre 2019 , dovranno essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta 2016 (Modello Redditi 2017) e 2015. La notifica si perfeziona, per il notificante, alla consegna dell’atto all’agente notificatore . È quindi tempestiva e valida la notifica, quando i provvedimenti impositivi sono stati consegnati all’agente notificatore al più tardi il 31 dicembre 2019, sebbene poi l’atto sia ricevuto dal contribuente a gennaio 2020.

IVA

Frodi Iva: un passo avanti verso il pieno diritto di difesa

La Corte di giustizia Ue ha emesso un’importantissima pronuncia in tema di frodi Iva con particolare riguardo al diritto del contribuente sottoposto a verifica di accedere agli elementi raccolti nel corso degli altri procedimenti che costituiscono il presupposto logico della verifica esercitata a suo carico. La Corte ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria può negare a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’Iva sulla base di accertamenti e verifiche tributarie e/o penali effettuati nei confronti dei fornitori del soggetto passivo, sui quali si basano le decisioni che accertano l’esistenza di una frode relativa all’Iva commessa da tali fornitori. Il diritto dell’Amministrazione di negare la detrazione, tuttavia, è condizionato alla possibilità che l’Ufficio consenta al soggetto passivo di accedere , già in sede amministrativa, agli elementi raccolti nel corso degli altri procedimenti , salvo giustificate restrizioni imposte dal rispetto di valori e obiettivi di interesse generale. Il giudice adìto deve poter verificare la legittimità dell’acquisizione e dell’utilizzo delle prove e delle constatazioni relative ai fornitori , ove decisive nel processo promosso dal soggetto passivo.

Accessi, ispezioni e verifiche: prerogative difensive del contribuente

Spesso, nel corso delle attività istruttorie di controllo dell’Agenzia delle Entrate, si presentano momenti critici , in cui emergono le esigenze di difesa del contribuente. Le questioni attengono per lo più al divieto di utilizzazione di documenti non esibiti in fase istruttoria e alle autorizzazioni richieste per accessi, ispezioni e verifiche da effettuare presso i locali del contribuente. La normativa interna , contenuta nell’art. 52 del Dpr n. 633/1972, richiamato, nell’ambito delle imposte dirette, dall’art. 33 del Dpr n. 600/1973, appare tuttavia in più punti non conforme alla Cedu . Per la Corte, infatti, la normativa interna non è rispettosa dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  

Responsabilità del sindaco più ampia con il codice della crisi

La legge 155/2017 rappresenta un’importante svolta per l’organo di controllo delle società a responsabilità limitata, costituendo una modifica dell’art. 2477 c.c. La nuova legge è stata attuata con il Dlgs 14/2019 , che ha varato il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, aumentando la responsabilità del sindaco . Anche da un punto di vista fiscale lo stesso organo di controllo è chiamato a maggiori doveri.

CASI OPERATIVI IVA

IVA

Vendite a distanza Ue di beni, cambia la disciplina

Le problematiche in materia di vendite a distanza Ue derivanti dall’applicazione dell’attuale disciplina unionale ad esse relativa nonché gli ottimi risultati fino a oggi ottenuti dal sistema One Stop Shop previsto per le vendite di servizi elettronici hanno portato all’introduzione, ad opera della direttiva 2007/2455/Ue, di una nuova normativa relativa a tali operazioni. A partire dal 1° gennaio 2021 , infatti, sono state eliminate le attuali soglie esistenti, introducendo una misura di semplificazione comune a livello unionale, rappresentata da una soglia Iva (pari a 10mila euro), non oltre la quale le vendite a distanza restano soggette all’Iva nello Stato membro in cui ha inizio il trasporto o la spedizione. Tuttavia, il criterio di imposizione a destinazione si applicherà ugualmente allorché nel corso di un anno civile sia superata tale soglia o gli interessati decidano comunque di optare per tale criterio di tassazione. Relativamente, poi, all’ipotesi in cui l’imposta è dovuta a destinazione, sempre dal 2021 sarà disponibile una versione estesa del Moss (il Moss diventerà quindi lo “sportello unico” o “Oss”), per mezzo del quale non sarà più obbligatorio aprire una posizione Iva negli Stati membri di destinazione. In quest’ultima ipotesi, per le imprese fornitrici si applicherà, inoltre, l’obbligo di adozione delle regole di fatturazione dello Stato membro in cui è identificato il fornitore. Cambiano, infine, alcune regole per la presentazione della dichiarazione Oss , che dovrà essere presentata entro il mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce e potrà, altresì, essere modificata attraverso una dichiarazione successiva, entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale deve essere presentata.

CONTENZIOSO

ICI

Imu: esenti anche gli immobili «pertinenziali» al culto

Spesso succede che il quadro agevolativo in materia tributaria per gli enti ecclesiastici non sia di immediata individuazione data la pluralità di culti e la non omogeneità delle fattispecie di riferimento. Esempio eclatante è quello dell’ esenzione ai fini Ici/Imu per gli immobili adibiti al culto solo in via indiretta . La situazione, che coinvolge innumerevoli immobili diversamente utilizzati, affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 17250/2019, offre lo spunto per ricordare - ancora una volta - quanto sia necessario che alla formazione della pretesa tributaria concorra un preventivo confronto tra la Pubblica amministrazione e il contribuente.

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