TRIBUTI LOCALI

Con l'accertamento esecutivo tributi locali equiparati a quelli erariali

La Legge di Bilancio 2020 ha esteso dal 1° gennaio 2020 alle entrate degli enti locali il c.d. accertamento esecutivo , equiparando il comparto dei tributi locali a quello dei tributi erariali. La novella ha creato un nuovo scenario sia sotto l’aspetto normativo, che per quel che riguarda l’aspetto tecnico-procedurale, contribuendo a dare un nuovo volto all’accertamento dei tributi locali . Per le entrate riconducibili agli enti locali, il legislatore, in questo modo, ha ottimizzato i tempi di recupero del debito vantato dall’ente, saltando completamente la fase post-ruolo dell’emissione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale ex Rd 639/1910 e consentendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o ad altro soggetto riscossore di attivare in via immediata la procedura di riscossione forzata . La possibilità per l’ente locale procedente di saltare la fase riferita alla notifica del titolo esecutivo ha permesso infatti di velocizzare la procedura di recupero coattivo delle entrate di spettanza degli enti locali, creando, pertanto, le condizioni per ottimizzare il recupero coattivo del gettito tributario e patrimoniale.

La doppia valenza dell'avviso di accertamento

Dal 1° gennaio 2020, con la novella della legge 160/2019, l’avviso di accertamento ha assunto una doppia valenza : di avviso di accertamento , con il quale l’ente impositore richiede al contribuente il pagamento di quanto dovuto entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica dell’atto stesso, e di atto esecutivo , prodromico rispetto all’inizio dell’esecuzione forzata. Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso o in alternativa per effettuare il pagamento, la riscossione è affidata all’ente locale che può demandarla all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o, in alternativa, ad uno dei soggetti riscossori iscritti all’Albo di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/19097 in caso di esternalizzazione del servizio di accertamento e/o riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

Il titolo esecutivo riguarda anche le entrate pubbliche e private

La riscossione potenziata ha riguardato gli avvisi di accertamento d’ufficio emessi dall’ente impositore in caso di omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo; gli avvisi di accertamento a rettifica emessi in caso di dichiarazione infedele presentata dal contribuente e gli avvisi di accertamento a rettifica emessi in caso di parziale/omesso versamento del tributo in fase di autoliquidazione. Tra le tipologie di avvisi di accertamento interessati dalla novella di cui alla legge 160/2019 vi sono, inoltre gli avvisi di accertamento emessi e notificati dagli uffici impositori finalizzati a riscuotere anche entrate di natura patrimoniale , sia di diritto pubblico sia di diritto privato nonché tutti i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni .

È esecutivo l'accertamento emesso e notificato dopo il 1° gennaio 2020

L’accertamento esecutivo previsto per tutte le entrate di spettanza degli enti locali è operativo per i tributi e le entrate patrimoniali accertati dopo il 1° gennaio 2020 . Agli avvisi di accertamento inviati in data anteriore si applicherà necessariamente la vecchia disciplina , ossia la procedura di riscossione coattiva che prevede l’invio della cartella di pagamento o dell’ingiunzione di pagamento. Diversamente, un avviso di accertamento emesso e notificato dall’ente impositore dopo il 1° gennaio 2020 è da considerarsi un accertamento esecutivo a tutti gli effetti, in quanto tale contenente l’ intimazione ad adempiere , ossia la formula esecutiva che lo rende atto prodromico rispetto all’immediato inizio della procedura di esecuzione forzata .

Scatta la rateazione in caso di comprovata difficoltà economica

È prevista per il contribuente, previa richiesta espressa, la possibilità di rateizzare quanto dovuto . L’ente creditore o il soggetto affidatario del servizio può concedere una dilazione di pagamento fino ad un massimo di settantadue rate mensili di pari importo, a condizione che il debitore interessato si trovi in una situazione di comprovata difficoltà economica , da attestare attraverso l’esibizione di documenti idonei a rappresentare lo stato di temporanea precarietà finanziaria. Pertanto, così come previsto per le cartelle di pagamento, anche per gli accertamenti esecutivi la nuova normativa prevede la possibilità per il debitore inadempiente di chiedere una dilazione di pagamento finalizzata a rendere possibile l’estinzione del debito in maniera più agevole.

Riscossione forzata, partenza dalla definitività dell'avviso di accertamento

Per gli atti impositivi notificati dopo il 1°gennaio 2020 , l’inizio della riscossione forzata scatta decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e non più della cartella di pagamento. È questa una novità di rilievo disposta dalla legge 160/2019, in considerazione della doppia valenza acquisita dall’avviso di accertamento. Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo nonché ulteriori centottanta giorni come previsto dalla legge, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, o il soggetto affidatario del servizio di riscossione, può procedere alla notifica di atti esecutivi ; disporre l’ applicazione di provvedimenti cautelari diretti a “tutelare” l’esigibilità effettiva del credito per cui si procede o esercitare ogni azione cautelare e conservativa prevista espressamente a tutela del credito in questione.

Gli atti esecutivi nella procedura di esecuzione forzata

La modalità di recupero forzoso maggiormente utilizzata dall’Agente della riscossione è quella del pignoramento presso terzi , che consente di intaccare i crediti che il debitore ha maturato nei confronti di soggetti terzi. Questa procedura assicura infatti al riscossore procedente un recupero immediato delle somme dovute , riconoscendo la possibilità di aggredire direttamente le somme depositate su conti correnti bancari dal debitore o anche altri crediti maturati dal debitore nei confronti di terzi. Tutto questo rende la procedura coattiva più veloce ed efficace in termini di soddisfacimento del credito.

Con i provvedimenti cautelari favorita la tutela del credito vantato dall'ente

L’articolo 49 del Dpr 602/1973 prevede, al comma 1, la possibilità per il concessionario procedente di promuovere azioni cautelari e conservative a tutela del creditore. I provvedimenti cautelari sono finalizzati a indurre il debitore verso l’ adempimento spontaneo , evitando che il suo patrimonio possa essere colpito da azioni esecutive mirate e invasive. Non essendo stabilito dalla legge un principio di proporzionalità tra il credito da recuperare e la misura cautelare da adottare, l’Agente della riscossione può attivare le misure cautelari per qualsiasi importo e indipendentemente dalla tipologia dei beni. L’ ipoteca immobiliare , adottabile anche in pendenza della procedura di esecuzione forzata, è diretta a garantire l’effettiva esigibilità del credito per cui si procede. Il fermo amministrativo sui beni mobili registrati incide direttamente sul diritto di proprietà del veicolo , nonché sulla facoltà di godimento e di disposizione del bene stesso e, quindi, sul diritto soggettivo del proprietario.

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