PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ptt, per l'attuazione "piena" c'è ancora da fare

Sotto la lente il processo tributario telematico . Laura Ambrosi, Francesco Falcone, Orlando Lamonica, Giulia Sara Pulerà, Beatrice Santoro e Stefano Sereni ci guidano tra gli adempimenti e le novità del Ptt, che dal 1° luglio 2019 è diventato lo strumento obbligatorio per la difesa davanti alle commissioni tributarie. Il Sigit è un portale creato per il deposito e la consultazione degli atti nel fascicolo processuale, le cui f unzionalità sono state implementate, migliorate e semplificate . Anche se tuttora presenta qualche criticità, analizzata dagli autori, di ostacolo all'attuazione "piena" del sistema. Il processo tributario è esaminato e spiegato in ognuna delle sue fasi e la trattazione è accompagnata da immagini, tabelle di sintesi e di raffronto e modelli che facilitano la fruizione del Ptt.

Tutte le "parole" del processo

Un glossario del processo tributario telematico che guida alla comprensione del procedimento in tutti i suoi aspetti, dalla "a" alla "z". Dall'appello al Cut, dai formati Cades e Pades delle firme digitali alla Nir, passando per i registri Ini-pec, Ipa e Reginde, una guida agile e immediatamente operativa per orientarsi nella redazione dell'atto e, soprattutto, nella comprensione delle regole del Ptt.

I modi per accreditarsi al Sigit

Registrazione ordinaria, tramite Carta nazionale dei servizi o con Spid: sono queste le modalità per accreditarsi ed accedere al processo tributario telematico , che è obbligatorio , tranne particolari eccezioni, per i giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019 . La registrazione all’applicazione Ptt del Sistema informativo della Giustizia tributaria-Sigit consente di eseguire il deposito del ricorso e degli altri atti processuali in modalità telematica. Per la registrazione sono indispensabili la connessione a Internet ; la firma digitale e una casella Pec . Eseguite le formalità richieste si accede al Ptt per la trasmissione dei documenti che formano il fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice e dalle parti del processo.

Tre macro aree per orientarsi nell'utilizzo del sito

Numerose funzionalità, tre macro aree, una password di accesso da rinnovare ogni tre mesi: sono queste alcune delle caratteristiche del sito Sigit per lo svolgimento del processo tributario. Costituzione in giudizio, deposito di istanze e di atti, consultazione di fascicoli, visione dei documenti depositati, download degli stessi tra le operazioni e le utilità accessibili. Una volta entrati nel sito on line, un menù “verticale” guida le “parti” nel compimento degli adempimenti di interesse per lo svolgimento del procedimento tributario.

Dal formato del file alla procura le regole per il deposito dell'atto

Per depositare validamente in Ptt un atto occorre seguire una serie di regole che individuano parametri e specifiche per le attività da compiere. Sono fissati formato e dimensione dei file oggetto del deposito, è stabilita l’obbligatorietà della firma digitale, vengono regolate le modalità di apposizione di firme e disciplinata la procura. Valido supporto per orientarsi negli adempimenti è il sito Sigit, che offre tutte le indicazioni necessarie .

Notifiche dei ricorsi, la modalità analogica è l'eccezione

Salvo specifiche deroghe , in cui è ancora possibile l’utilizzo delle modalità analogiche, dal 1° luglio 2019 la notifica alla controparte processuale di tutti gli atti del processo tributario avviene obbligatoriamente con modalità telematiche . Le notifiche a mezzo pec possono essere effettuate durante l’intero arco della giornata , in qualsiasi giorno dell’anno, festivi compresi. L’indirizzo del destinatario è reperibile negli pubblici elenchi Ini-Pec e Ipa , la cui consultazione è libera. È ammesso il deposito in segreteria della Commissione tributaria nei casi in cui non è indicato l’ indirizzo pec del difensore o della parte, non reperibile da pubblici elenchi , o nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio pec per cause imputabili al destinatario. I file allegati alla pec vanno firmati digitalmente . Quanto al contenuto della pec di notifica dell’atto non vi sono norme che lo regolino. È consigliabile comunque seguire le indicazioni del Mef sia per quanto riguarda la compilazione dell’oggetto che per quanto concerne la redazione del messaggio.

Per liti sotto i 50mila euro, il ricorso produce gli effetti di un reclamo

Il ricorso rappresenta le fondamenta dell’intero processo. Salvo si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio , i motivi a sostegno della difesa devono essere inseriti nel primo atto del procedimento, non potendosi poi integrare nelle fasi successive. Il ricorso deve necessariamente contenere alcuni elementi essenziali previsti a pena di inammissibilità e l’indicazione, sempre a pena di inammissibilità , di tutti i motivi di censura del provvedimento impugnato, poiché in questa sede si consuma il potere di impugnazione del contribuente. L’onere della prova va considerato da due differenti profili a seconda che le prove manchino o siano inadeguate, imprecise o smentite. Quanto ai termini di impugnazione , vale il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta notifica dell’atto impositivo. Spirato questo termine il ricorso sarà inammissibile per tardività.  

Indici di bilancio indicatori di pericolo nella riscossione

L’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, che temano di perdere la garanzia del proprio credito, possono chiedere l’ iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e l’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei suoi beni. L’istanza di ipoteca e/o sequestro è subordinata alla sussistenza di due requisiti : il fumus boni iuris e il periculum in mora. L’Agenzia delle Entrate ha individuato i comportamenti del contribuente sintomatici della volontà di dissolvere il proprio patrimonio, fissando precisi indici di bilancio dai quali trovare conferme in tal senso. Questi indici vanno valutati in senso progressivo , ossia solo al verificarsi di talune condizioni si valuteranno altri elementi. Per quanto riguarda la procedura, infine, va ricordato che per procedere all’iscrizione ipotecaria e/o al sequestro conservativo, l’Ade presenta una istanza al presidente della Commissione tributaria, notificata al contribuente, per la presentazione delle memorie difensive. È il presidente della Ctp a decidere sulla concessione della richiesta cautelare.

Senza sospensiva vanno versate le somme richieste

L’ impugnazione di un atto o di una sentenza non sospende automaticamente l’ esecutività dell’atto o della sentenza . Il contribuente, in assenza di un’ istanza di sospensiva , è tenuto a versare le somme richieste nella misura stabilita dalle legge. In relazione alla tipologia di imposta, può farsi luogo alla riscossione frazionata : è possibile cioè versare, provvisoriamente, solo una parte delle imposte pretese contestualmente alla proposizione del ricorso. Presupposti della sospensione sono il fumus boni iuris , ossia la fondatezza dei motivi del ricorso, e il pericolum in mora , ossia il pericolo di danno grave e irreparabile che l’esecuzione dell’atto cagionerebbe. L’esito della sospensiva è comunicato in udienza immediatamente alle parti e, nello stesso giorno in cui si è tenuta l’udienza, è comunicato, anche a mezzo pec, al difensore costituito.

Contributo unificato tributario, possibile la prenotazione a debito

Il contributo unificato tributario è dovuto per tutti i gradi di giudizio , con esclusivo riferimento ai tributi di competenza del giudice tributario. L’importo da versare è proporzionato al valore della lite tributaria e deve risultare da un’apposita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso/appello e nell’iscrizione a ruolo. In caso questa dichiarazione manchi, il Cut sarà liquidato nello scaglione massimo. Per calcolare correttamente il contributo si può utilizzare l’ app presente nel portale Sigit . Di norma, il Cut deve essere versato dal soggetto che si costituisce per primo in giudizio e quindi il ricorrente in primo grado e l’appellante e/o l’appellante incidentale, per il successivo grado di giudizio.

Con le memorie si "amplia" la difesa del contribuente

Il contenzioso tributario ammette il deposito delle memorie illustrative e di quelle integrative . Con le prime, che il contribuente può depositare sia nel corso del primo grado di giudizio sia del secondo è possibile i llustrare e meglio argomentare i motivi indicati nell'atto introduttivo del contenzioso. È possibile altresì proporre nuovi motivi di impugnazione ed ampliare l'oggetto del giudizio, nella sola ipotesi in cui una tale esigenza sorga dal deposito di documenti prima non conosciuti dal contribuente, temperando Il divieto di proporre motivi aggiunti nelle fasi successive alla proposizione del ricorso.

Udienza a distanza, si "partecipa" con Skype for business

Il Ptt prevede lo svolgimento dell’ udienza a distanza . La partecipazione può avvenire mediante collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il luogo del collegamento da remoto del difensore del contribuente e dell’Ente impositore, dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie. Va assicurata “la contestuale, effettiva e reciproca visibilità ” delle persone presenti e la possibilità di poter ascoltare quanto viene detto, garantendo così partecipazione e contraddittorio. Il luogo del collegamento è equiparato all’ aula di udienza . La partecipazione da remoto alla pubblica udienza può essere richiesta da ciascuna delle parti processuali con apposita istanza che va notificata alle altre parti costituite e depositata telematicamente in Commissione tributaria. I giudici poi dovranno individuare le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza. Le udienze a distanza si svolgono utilizzando “Skype for Business” . La decisione di svolgere l’udienza a distanza deve essere comunicata alle parti con Pec ; prima dell’udienza, è inviata una seconda comunicazione contenente il link per la partecipazione all’udienza stessa. In caso di mancato funzionamento del collegamento, il presidente sospende l’udienza e la rinvia se non ne è possibile il ripristino. Il verbale di udienza è redatto come documento informatico.

Scrivania digitale del giudice, da marzo autenticazione "rinforzata"

La decisione è deliberata nel segreto della camera di consiglio e deve indicare tra l’altro una breve esposizione dello svolgimento del processo, le richieste delle parti, i motivi di fatto e di diritto e il dispositivo . Non può contraddire la motivazione e deve esaurire i motivi di doglianza esposti dal ricorrente. La sentenza deve contenere inoltre l’intestazione e la data della deliberazione ed essere sottoscritta dal presidente e dall’estensore-relatore. La mancata sottoscrizione costituisce causa di inesistenza della pronuncia, insuscettibile di sanatoria di correzione e inidonea a consentire il passaggio in giudicato. Una volta pronunciata, la sentenza è resa pubblica mediante deposito presso la segreteria della Commissione tributaria competente, entro 30 giorni dalla deliberazione. Dopo esser stata depositata, viene comunicato alle parti costituite dalla segreteria della Commissione tributaria il dispositivo . Il termine è ordinatorio e l’eventuale omissione o ritardo non determinano nullità.

Appello, formulazione dei motivi analitica e puntuale

Con l’appello il contribuente, in caso di soccombenza parziale o totale, sottopone ad altro giudice la questione controversa. Il ricorso in appello può essere presentato nella forma principale o incidentale . La disciplina applicabile è dettata dal Dlgs 546/1992 , che prescrive, all’articolo 1, che i giudici tributari devono applicare le norme del decreto stesso e ricorrere a quelle del codice di rito civile nei casi di mancata regolamentazione della fattispecie, previa verifica della compatibilità. La regolamentazione puntuale di questa impugnativa non è tuttavia esente da criticità, legate tra l’altro all’articolazione dei motivi di appello. La trattazione della controversia avviene in camera di consiglio , salvo espressa richiesta di trattazione in pubblica udienza, da coordinare con le attuali disposizioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19 per la trattazione delle udienze a distanza mediante la piattaforma “skype for business”. Una volta esaurito l’iter procedimentale, per effettuare il deposito occorre collegarsi al portale del processo tributario telematico , autenticarsi e seguire il percorso indicato nell’area dedicata.

Nuovi strumenti per una giurisdizione senza rischi

La situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19 ha richiesto l’introduzione di strumenti processuali che assicurino, per quanto possibile, un esercizio della giurisdizione senza rischi per tutti gli operatori interessati. Dalla trattazione dei procedimenti da remoto al processo civile telematico, dalla digitalizzazione degli atti alle notifiche a mezzo pec per garantire un percorso “in sicurezza” della giustizia.

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