Con il D.Lgs. 24 settembre 2015 , n. 156
, avente ad oggetto la riforma del processo tributario, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, la disciplina degli interpelli , fino ad oggi frammentata in molteplici disposizioni fiscali, è stata revisionata e sistematizzata nel corpo di un’unica norma . In attuazione infatti delle disposizioni contenute nell ’art. 6, co. 6, L. 11 marzo 2014, n. 23 [CFF56] (« Delega per la realizzazione di sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» ), il Titolo I (artt. da 1 a 8), D.Lgs. 156/2015 procede ad una complessiva rivisitazione della disciplina generale degli interpelli. Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto, la razionalizzazione dell’istituto dell’interpello si fonda sull’esigenza di omogeneizzare, semplificare e riconoscere maggiore certezza ad uno strumento, di per sé preziosissimo, che nel tempo, vista anche la proliferazione delle sue tipologie, da strumento di dialogo privilegiato con l’Amministrazione finanziaria, è finito con il tradursi in un elemento di complicazione del sistema tributario. Sotto questo profilo i decreti attuativi della delega fiscale recentemente approvati distinguono ben sei forme di interpello con regole istruttorie non sempre perfettamente allineate. I sei tipi di interpello considerati sono i seguenti: interpello ordinario , probatorio , antiabuso e disapplicativo – previsti dall’art. 11 dello Statuto del Contribuente come modificato dal decreto legislativo sul diritto di interpello – nonché l’ interpello per i nuovi investimenti e accordi preventivi per imprese con attività internazionali – previsti dal D.Lgs. 147/2015 («decreto internazionalizzazione»).